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Ordinanza

Ordinanza n. 46/2026 - Trento, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600176

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA Trento, Sez. UnicaOrdinanza cautelareAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di accesso alle misure di accoglienza e nota di inserimento in lista d'attesa

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in via principale ai sensi dell'art. 117 c.p.a. per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato sull'istanza di ammissione alle misure di accoglienza per richiedenti protezione internazionale, reiterata con dichiarazione di indigenza, chiedendo l'ordine di provvedere con un atto espresso e satisfattivo. In via subordinata ha chiesto l'annullamento, ai sensi dell'art. 29 c.p.a., della nota dell'amministrazione ove interpretata come diniego implicito. Ha inoltre domandato misure cautelari dirette ad assicurare condizioni materiali minime di accoglienza. L'amministrazione ha sostenuto che la nota si limitava a dare atto dell'inserimento della richiedente in una lista d'attesa e ha chiesto il rigetto della domanda cautelare o, in subordine, un ordine di completamento dell'istruttoria e di adozione di un provvedimento espresso.

La decisione

Il Collegio ha qualificato la nota impugnata come comunicazione meramente soprassessoria e priva di autonoma valenza provvedimentale: l'inserimento in lista d'attesa, subordinato all'ordine di presentazione delle domande e alla disponibilità di posti, non esclude il silenzio-inadempimento né assolve l'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso. Ha ritenuto sussistente un consistente fumus boni iuris dell'azione avverso il silenzio e il periculum in mora, considerata la dichiarazione di indigenza, l'assenza di un alloggio stabile e la mancanza di mezzi di sussistenza. Non ha tuttavia concesso le specifiche misure materiali di accoglienza richieste, poiché l'istruttoria amministrativa non era ancora conclusa e la cautela non può attribuire un'utilità ulteriore rispetto a quella conseguibile con la decisione sul silenzio. Ha invece ordinato all'amministrazione di completare, nelle more della trattazione dell'azione, l'istruttoria sulla sussistenza dei requisiti per l'accesso alle misure di accoglienza entro quindici giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza. La camera di consiglio per la definizione dell'azione avverso il silenzio sarà fissata nel rispetto dei termini a difesa; le spese sono state riservate alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina l'azione avverso il silenzio-inadempimento; la nota di inserimento in lista d'attesa non è stata ritenuta idonea a escludere l'inerzia dell'amministrazione.

  • art. 29 c.p.a.

    Costituisce il fondamento dell'azione subordinata di annullamento della nota, qualificata dal Collegio come possibile atto di arresto procedimentale, ma priva in concreto di valenza provvedimentale autonoma.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare; il Collegio ha accordato una misura strumentale di completamento dell'istruttoria, negando invece l'attribuzione immediata delle misure materiali di accoglienza.

  • art. 31, comma 3, c.p.a.

    Non è stato applicato per riconoscere direttamente la fondatezza della pretesa sostanziale, poiché l'iter amministrativo e gli accertamenti istruttori risultavano ancora incompleti.

  • art. 87 c.p.a.

    Impone il rispetto dei termini a difesa per la fissazione della camera di consiglio destinata alla trattazione dell'azione avverso il silenzio.

  • artt. 24 e 113 Cost.

    Il principio di effettività della tutela giurisdizionale giustifica l'esame immediato della domanda cautelare anche in pendenza della successiva trattazione dell'azione contro il silenzio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il fondamento dell'ordine di oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • L'inserimento di un richiedente in una lista d'attesa, subordinato all'ordine di presentazione della domanda e alla disponibilità di posti, ha natura meramente soprassessoria e non equivale a un provvedimento espresso di definizione dell'istanza.
  • Una comunicazione meramente soprassessoria, priva di autonoma valenza provvedimentale, non esclude il silenzio-inadempimento e non assolve l'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
  • Quando il procedimento amministrativo non è ancora concluso e devono essere completati gli accertamenti sui requisiti sostanziali, il giudice cautelare non può attribuire direttamente l'utilità finale richiesta se ciò anticiperebbe una decisione non ancora possibile ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.p.a.; può tuttavia ordinare il tempestivo completamento dell'istruttoria.
  • La presenza di una dichiarazione di indigenza, dell'assenza di un alloggio stabile e della mancanza di mezzi di sussistenza può integrare il periculum in mora nell'azione relativa all'accesso alle misure di accoglienza.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriTermini del procedimento e silenzioTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTutela cautelareDifetto di istruttoriaEffetto conformativo e riedizione del potere

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