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Sentenza

Sentenza del 27/07/2016 n. 15618 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2004, recuperando maggiori IRES, IRAP e IVA sulla base dello scostamento dei ricavi dichiarati rispetto alle risultanze dello studio di settore. Lo scostamento era stato determinato anche dalla compilazione di ulteriori righi del quadro relativo agli elementi specifici dell'attività e dal conseguente inserimento della società in cluster diversi da quello originariamente esaminato nel contraddittorio. La società, che acquistava immobili prevalentemente non di pregio alle aste fallimentari, contestava l'applicabilità dello studio di settore e la fondatezza degli elementi presuntivi utilizzati dall'Ufficio.

La decisione

La Commissione tributaria provinciale aveva annullato l'avviso e la Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'Agenzia, ritenendo giustificato lo scostamento in ragione delle peculiarità dell'attività e non sufficientemente gravi, precise e concordanti gli elementi indiziari. La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo dell'Agenzia, relativo all'omessa pronuncia, ritenendo che la CTR avesse esaminato le questioni; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, relativo all'asserita ultrapetizione sulla motivazione dell'avviso; ha invece accolto il terzo e il quarto motivo, rilevando che la CTR aveva escluso in modo apodittico sia la giustificazione dello scostamento sia il valore presuntivo degli elementi forniti dall'Ufficio, senza esaminare circostanze potenzialmente decisive. La sentenza è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    violazione e falsa applicazione delle norme sul procedimento, con conseguente nullità della sentenza

    La norma consente di impugnare in cassazione la sentenza per vizi processuali, tra cui l'omessa pronuncia o altri errori che determinino la nullità della decisione.

  • Art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa

    Non vi è omessa pronuncia quando il giudice affronta le questioni devolute, anche se la motivazione non coincide con quella auspicata dalla parte. Nel caso concreto, la CTR aveva preso posizione sull'applicabilità dello studio di settore e sull'insufficienza degli elementi presuntivi.

  • Studi di settore

    Lo scostamento dagli studi di settore può fondare l'accertamento solo se valutato alla luce delle concrete caratteristiche dell'attività e del contraddittorio con il contribuente. Il giudice deve esaminare le circostanze specifiche addotte da entrambe le parti e non può escludere apoditticamente la rilevanza dello scostamento.

  • Presunzioni semplici: gravità, precisione e concordanza

    Gli elementi indiziari utilizzati dall'Amministrazione devono essere valutati complessivamente e possono assumere valore presuntivo quando siano gravi, precisi e concordanti. La motivazione giudiziale deve confrontarsi con ciascun elemento potenzialmente decisivo, come ricarichi anomali, vendite sottocosto, divergenze dai valori OMI, mancata fatturazione degli acconti e stime interne al gruppo.

Massime di principio

  • Lo scostamento dagli studi di settore non determina automaticamente la fondatezza dell'accertamento, ma neppure può essere escluso in modo generico: occorre verificare concretamente le peculiarità dell'attività e le giustificazioni fornite dal contribuente.
  • Quando l'Amministrazione modifica il cluster o l'inquadramento dell'attività rispetto a quello discusso nel contraddittorio, il giudice deve esaminare specificamente le ragioni e gli elementi posti a fondamento della nuova classificazione.
  • Una sentenza è adeguatamente motivata solo se ricostruisce i fatti rilevanti e valuta gli elementi decisivi; non è sufficiente affermare genericamente che lo scostamento è giustificato o che gli indizi non sono gravi, precisi e concordanti.
  • Gli indizi economici devono essere considerati nel loro insieme: ricarichi ridotti, vendite sottocosto, prezzi difformi dai valori di mercato, costi non coperti dai margini, ritardi nella fatturazione e stime di redditività interne possono concorrere a sostenere l'accertamento.
  • La cassazione con rinvio non attribuisce definitivamente la vittoria all'Amministrazione: impone un nuovo esame di merito, nel quale il giudice dovrà valutare le circostanze indicate dalla Corte e decidere nuovamente sulla validità dell'accertamento.

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