Sentenza n. 1682/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza-ingiunzione di pagamento di euro 8.039,95 a titolo di indennità paesaggistica prevista dall'art. 167 d.lgs. 42/2004
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza regionale con cui gli è stato ingiunto il pagamento dell'indennità paesaggistica relativa a un fabbricato oggetto di una domanda di condono edilizio e successivo permesso di costruire in sanatoria rilasciato il 21 novembre 2022. Ha dedotto: a) la prescrizione quinquennale della pretesa, ai sensi dell'art. 28 l. 689/1981, assumendo che il termine decorresse dal rilascio del nulla osta paesaggistico e dal parere favorevole della Soprintendenza; b) l'insussistenza del danno paesaggistico e l'erronea applicazione del vincolo, sostenendo che il fabbricato fosse preesistente al 1967 e già nella sua attuale conformazione prima dell'imposizione del vincolo; c) la violazione dell'art. 149 d.lgs. 42/2004, sostenendo che gli interventi fossero qualificabili come ricostruzione o restauro conservativo di un fabbricato preesistente e rientrassero tra quelli esonerati dall'autorizzazione paesaggistica. Il ricorrente ha inoltre chiesto una verificazione o una consulenza tecnica per accertare l'epoca di edificazione. La Regione ha sostenuto che il termine prescrizionale decorresse dal rilascio del titolo edilizio in sanatoria, che l'opera fosse stata realizzata originariamente senza titolo e che l'indennità fosse applicabile anche in presenza di un illecito paesaggistico meramente formale.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente affermato la propria giurisdizione esclusiva ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a., ritenendo che le controversie relative alla sanzione di cui all'art. 167 d.lgs. 42/2004 rientrino nella materia urbanistica ed edilizia e riguardino l'uso del territorio, inclusi gli atti concernenti i vincoli paesaggistico-ambientali. Il motivo sulla prescrizione è stato respinto. Pur richiamando l'orientamento secondo cui l'indennità ex art. 167 è soggetta al termine quinquennale dell'art. 28 l. 689/1981, il Collegio ha individuato il dies a quo nel rilascio del permesso di costruire in sanatoria, poiché solo da tale momento diviene certa la possibilità per il privato di conservare l'immobile e il credito dell'amministrazione diviene esigibile. Poiché il titolo in sanatoria era stato rilasciato il 21 novembre 2022 e l'ordinanza era stata notificata il 27 settembre 2024, la prescrizione non era maturata. Sono stati respinti congiuntamente gli ulteriori motivi. Il ricorrente non ha fornito prova sufficiente della preesistenza dell'immobile nella sua attuale conformazione e della data di edificazione; la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non è stata ritenuta prova processuale idonea. Inoltre, da una nota dello stesso ricorrente risultava che nel 1986 erano stati eseguiti lavori di costruzione di un fabbricato di civile abitazione e che le autorizzazioni paesaggistiche erano intervenute successivamente, sicché non era dimostrata una mera ricostruzione di un manufatto preesistente. Il TAR ha inoltre richiamato il principio per cui, ai fini del condono, il parere dell'autorità preposta alla tutela del vincolo è necessario anche quando il vincolo sia stato imposto dopo la realizzazione dell'opera. È stato infine respinto il motivo sull'assenza di danno: l'indennità paesaggistica prescinde dalla prova di un danno ambientale effettivo ed è dovuta tanto per illeciti sostanziali quanto per illeciti formali consistenti nell'esecuzione dell'intervento senza la preventiva autorizzazione paesaggistica. Il ricorso è stato integralmente respinto, con salvezza dell'ordinanza impugnata e condanna del ricorrente alle spese, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a.
sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie, aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia, concernente tutti gli aspetti dell'uso del territorio
La giurisdizione esclusiva comprende anche le controversie relative agli atti in materia di vincolo paesaggistico-ambientale e alla sanzione prevista dall'art. 167 d.lgs. 42/2004.
art. 28 l. 689/1981
termine prescrizionale quinquennale
La pretesa relativa all'indennità di cui all'art. 167 d.lgs. 42/2004 è soggetta, secondo l'orientamento richiamato, alla prescrizione quinquennale; il termine decorre dal rilascio del titolo edilizio in sanatoria, quando il credito diviene esigibile.
art. 167, commi 1, 4 e 5, d.lgs. 42/2004
il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese, fatto salvo quanto previsto al comma 4; ... il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione
La compatibilità paesaggistica postuma è limitata ai casi previsti dal comma 4 e, ove accertata, comporta il pagamento dell'indennità. La misura è applicabile anche in presenza di un illecito paesaggistico meramente formale, senza necessità di provare un danno ambientale effettivo.
art. 149 d.lgs. 42/2004
L'esenzione dall'autorizzazione paesaggistica non è applicabile quando non sia provato che le opere costituiscano interventi di manutenzione o restauro su un manufatto preesistente e non una nuova costruzione eseguita senza titolo.
art. 2697 c.c.
Grava sul privato che deduce la preesistenza dell'immobile e l'irrilevanza paesaggistica dell'intervento l'onere di provare i fatti costitutivi della propria prospettazione; la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non costituisce, di per sé, prova processuale sufficiente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base normativa per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Le controversie relative all'ingiunzione dell'indennità paesaggistica prevista dall'art. 167 d.lgs. 42/2004 rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a., in quanto attengono alla materia urbanistica ed edilizia e agli aspetti dell'uso del territorio.
- La pretesa pecuniaria prevista dall'art. 167 d.lgs. 42/2004, ove qualificata come sanzione amministrativa, è soggetta al termine quinquennale di prescrizione dell'art. 28 l. 689/1981; quando l'abuso è oggetto di condono, il termine decorre dal rilascio del titolo edilizio in sanatoria, poiché solo allora la conservazione dell'immobile diviene certa e il credito dell'amministrazione è esigibile.
- L'indennità paesaggistica prevista dall'art. 167 d.lgs. 42/2004 può essere applicata anche in presenza di un illecito paesaggistico meramente formale, consistente nell'esecuzione di opere senza la preventiva autorizzazione, e non richiede necessariamente la prova di un danno paesaggistico effettivo.
- Chi deduce che l'opera sia preesistente al vincolo o che gli interventi rientrino nelle opere esonerate dall'autorizzazione paesaggistica deve fornire prova concreta dell'epoca e della consistenza dell'edificazione; una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da sola, non è sufficiente a soddisfare l'onere probatorio processuale.
- Ai fini del condono edilizio, il parere dell'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico deve essere acquisito anche quando il vincolo sia stato imposto successivamente alla realizzazione dell'opera abusiva.
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