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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34626/2025 del 23/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Milano deducendo tre censure: 1) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza del reato di parcheggiatore abusivo, sostenendo che mancasse prova sufficiente della condotta tipica e, in particolare, della materiale dazione di denaro da parte degli automobilisti; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta integrazione della contravvenzione collegata alla violazione degli ordini di allontanamento, contestando la configurabilità del fatto ai sensi della disciplina richiamata; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. e per la quantificazione della pena. La Suprema Corte ha rilevato che i motivi riproducevano doglianze già esaminate e confutate dal giudice di merito, senza una critica analitica delle argomentazioni della sentenza impugnata e senza specifiche ragioni di diritto idonee a superarne la motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse motivato in modo logico e coerente sia sulla sussistenza del parcheggiatore abusivo, valorizzando le attività concretamente svolte dall'imputato (indicazione degli spazi di sosta, ausilio nelle manovre e richiesta di denaro), sia sulla violazione degli ordini di allontanamento, essendo stato il prevenuto nuovamente trovato nell'area vietata mentre svolgeva la medesima attività. Quanto alle attenuanti generiche e alla pena, ha ritenuto sufficiente la motivazione della sentenza di merito, fondata sulla gravità del contesto, sul pericolo arrecato agli automobilisti, sui precedenti dell'imputato e sull'assenza di elementi positivi. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista per l'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 15-bis, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285

    La condotta di chi indica gli spazi di parcheggio, assiste nelle manovre e chiede denaro è equiparata all'attività di parcheggiatore abusivo; non è निर्णisiva la mancata prova della materiale consegna del denaro da parte degli automobilisti.

  • art. 10, comma 2, D.L. 20 febbraio 2017, n. 14

    La verifica della concreta pericolosità del soggetto per la sicurezza urbana e la reiterata violazione degli ordini di allontanamento rendono sufficiente l'integrazione della condotta sanzionata, senza necessità di ulteriore accertamento che il comportamento tenuto al controllo fosse di per sé pericoloso.

  • art. 62-bis c.p.

    Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice valorizzi l'assenza di elementi di segno positivo, la gravità del fatto, i precedenti dell'imputato e la capacità a delinquere; non basta il solo stato di incensuratezza.

  • art. 616 c.p.p.

    Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non vi è assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al ricorrente seguono le spese processuali e la sanzione pecuniaria.

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato solo in via indiretta nel discorso sulla valutazione della prova; il testo non ne sviluppa una specifica interpretazione.

  • art. 6 comma 1 lett. a) della legge n. 689/1981

    Non citato espressamente nel testo fornito.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata: censure meramente riproduttive di doglianze già esaminate dal giudice di merito, prive di critica analitica e di puntuali ragioni di diritto, sono inammissibili.
  • Ai fini della configurabilità dell'attività di parcheggiatore abusivo, è sufficiente che sia accertata una condotta concreta e inequivoca di assistenza agli automobilisti nella sosta e di richiesta di denaro; non è indispensabile la prova dell'effettiva dazione del denaro da parte degli utenti.
  • Per le violazioni degli ordini di allontanamento in materia di sicurezza urbana, la reiterazione dell'accesso o della presenza nelle aree interdette può integrare il fatto tipico anche senza un autonomo accertamento della pericolosità immediata della condotta tenuta al momento del controllo, quando il provvedimento sia stato adottato proprio in ragione della pericolosità del soggetto.
  • Il diniego delle attenuanti generiche può essere sorretto da motivazione sintetica ma non illogica, fondata sull'assenza di elementi positivi, sui precedenti penali, sulla gravità del contesto del fatto e sulla capacità a delinquere; il solo stato di incensuratezza non basta a imporne il riconoscimento.
  • La determinazione della pena è censurabile in cassazione solo se la motivazione è mancante o manifestamente illogica; è sufficiente una motivazione che renda comprensibili i criteri utilizzati dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieFuga e omissione di soccorsoImpugnazioniPena e commisurazioneCircostanze del reato
RamiReati stradaliProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

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