Cassazione Civile, Ordinanza n. 00321/2023 del 10/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cassa previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta della cassa professionale di ottenere il pagamento di contributi previdenziali, relativi agli anni 2008-2012, nei confronti di un iscritto all'albo dei geometri. Il giudice di primo grado aveva escluso l'obbligo contributivo e la corte d'appello aveva confermato, ritenendo non provato il concreto svolgimento di attività riservate alla professione di geometra e ritenendo che la qualità di socio/amministratore di società operanti nel settore edilizio non bastasse, di per sé, a integrare il presupposto per l'iscrizione obbligatoria e per la contribuzione minima. La cassa ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) falsa applicazione delle norme che disciplinano iscrizione e contribuzione alla cassa, per avere la sentenza subordinato l'obbligo contributivo al concreto esercizio di attività riservate, anziché alla mera iscrizione all'albo; 2) falsa applicazione delle norme sulla potestà normativa delle casse privatizzate, per avere la corte territoriale ritenuto illegittimi i criteri contributivi interni e, in particolare, il contributo di solidarietà previsto dallo statuto; 3) falsa applicazione delle norme sull'onere probatorio e sulla disciplina dell'iscrizione, per avere escluso che la posizione di socio/amministratore avesse natura professionale rilevante ai fini dell'obbligo contributivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati, e ha trattato congiuntamente, i tre motivi di ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui l'iscrizione all'albo professionale è di per sé sufficiente a rendere obbligatoria l'iscrizione alla cassa di categoria, mentre l'eventuale esercizio occasionale della professione è irrilevante ai fini dell'obbligo di iscrizione e del pagamento della contribuzione minima. Ha inoltre ribadito la legittimità della contribuzione minima imposta agli iscritti all'albo, indipendentemente dall'entità del reddito, quale espressione dell'autonomia normativa della cassa privatizzata. Per questi motivi ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla corte d'appello in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
primo, secondo e terzo motivo
Viene utilizzato per dedurre la violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
artt. 1, L. 37/1967
Richiamati dalla ricorrente come norme sulla disciplina dell'iscrizione e contribuzione dei geometri.
artt. 10 e 22, L. 773/1982
Richiamati dalla ricorrente nel quadro normativo della contribuzione alla cassa.
art. 1, commi 32 e 33, L. 537/1993
Richiamato in tema di privatizzazione e poteri regolamentari delle casse.
artt. 1 ss. d.lgs. 509/1994
Richiamati come base della trasformazione in enti privatizzati e della relativa autonomia.
art. 2, comma 26, L. 335/1995
Richiamato come norma sulla previdenza dei professionisti e sulla disciplina contributiva.
artt. 1 e 2 d.lgs. 103/1996
Richiamati dalla ricorrente a sostegno della disciplina delle casse privatizzate.
art. 2 d.lgs. 30/2006
Richiamato dalla ricorrente nel complesso delle norme invocate.
art. 5 dello Statuto della Cassa
Richiamato come fonte dei criteri impositivi e del contributo di solidarietà ritenuti legittimi dalla Corte di cassazione.
art. 3, comma 12, L. 335/1995
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai limiti alla potestà delle casse nel determinare i trattamenti e i contributi.
art. 1, comma 763, L. 296/2006
Richiamato come norma interpretativa/modificativa della disciplina previdenziale privatizzata.
art. 1, comma 488, L. 147/2013
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina dei criteri contributivi.
art. 16 r.d. 724/1929
Richiamato nel terzo motivo a sostegno dell'obbligo contributivo collegato alla qualifica professionale.
art. 2697 c.c.
Richiamato per censurare la valutazione dell'onere della prova sullo svolgimento dell'attività professionale.
art. 380-bis c.p.c.
Citato nel procedimento, per la proposta depositata e comunicata alle parti.
Massime di principio
- Per le casse previdenziali privatizzate, l'iscrizione all'albo professionale può costituire di per sé presupposto sufficiente dell'obbligo di iscrizione alla cassa e del pagamento della contribuzione minima, senza che occorra provare un esercizio abituale o esclusivo della professione.
- L'eventuale esercizio occasionale dell'attività professionale non esclude l'obbligo contributivo minimo se il professionista risulta iscritto all'albo.
- La legittimità della contribuzione minima stabilita dalla cassa si fonda sull'autonomia normativa riconosciuta agli enti previdenziali privatizzati dopo la privatizzazione.
- Ai fini dell'obbligo contributivo, non è decisivo qualificare la posizione del soggetto come socio o amministratore di società operanti in un certo settore, se il criterio normativo rilevante è l'iscrizione all'albo professionale.
- Quando il giudice di merito fonda il diniego del contributo sulla mancata prova del concreto esercizio professionale, la decisione è censurabile se il presupposto legale dell'obbligo è invece l'iscrizione all'albo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 10 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00313/2023 del 10/01/2023
- ordinanza_civile · 10 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00314/2023 del 10/01/2023
- ordinanza_civile · 10 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00315/2023 del 10/01/2023
- ordinanza_civile · 10 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00316/2023 del 10/01/2023
- ordinanza_civile · 10 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00317/2023 del 10/01/2023
- ordinanza_civile · 10 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00318/2023 del 10/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →