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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00321/2023 del 10/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cassa previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta della cassa professionale di ottenere il pagamento di contributi previdenziali, relativi agli anni 2008-2012, nei confronti di un iscritto all'albo dei geometri. Il giudice di primo grado aveva escluso l'obbligo contributivo e la corte d'appello aveva confermato, ritenendo non provato il concreto svolgimento di attività riservate alla professione di geometra e ritenendo che la qualità di socio/amministratore di società operanti nel settore edilizio non bastasse, di per sé, a integrare il presupposto per l'iscrizione obbligatoria e per la contribuzione minima. La cassa ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) falsa applicazione delle norme che disciplinano iscrizione e contribuzione alla cassa, per avere la sentenza subordinato l'obbligo contributivo al concreto esercizio di attività riservate, anziché alla mera iscrizione all'albo; 2) falsa applicazione delle norme sulla potestà normativa delle casse privatizzate, per avere la corte territoriale ritenuto illegittimi i criteri contributivi interni e, in particolare, il contributo di solidarietà previsto dallo statuto; 3) falsa applicazione delle norme sull'onere probatorio e sulla disciplina dell'iscrizione, per avere escluso che la posizione di socio/amministratore avesse natura professionale rilevante ai fini dell'obbligo contributivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati, e ha trattato congiuntamente, i tre motivi di ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui l'iscrizione all'albo professionale è di per sé sufficiente a rendere obbligatoria l'iscrizione alla cassa di categoria, mentre l'eventuale esercizio occasionale della professione è irrilevante ai fini dell'obbligo di iscrizione e del pagamento della contribuzione minima. Ha inoltre ribadito la legittimità della contribuzione minima imposta agli iscritti all'albo, indipendentemente dall'entità del reddito, quale espressione dell'autonomia normativa della cassa privatizzata. Per questi motivi ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla corte d'appello in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    primo, secondo e terzo motivo

    Viene utilizzato per dedurre la violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

  • artt. 1, L. 37/1967

    Richiamati dalla ricorrente come norme sulla disciplina dell'iscrizione e contribuzione dei geometri.

  • artt. 10 e 22, L. 773/1982

    Richiamati dalla ricorrente nel quadro normativo della contribuzione alla cassa.

  • art. 1, commi 32 e 33, L. 537/1993

    Richiamato in tema di privatizzazione e poteri regolamentari delle casse.

  • artt. 1 ss. d.lgs. 509/1994

    Richiamati come base della trasformazione in enti privatizzati e della relativa autonomia.

  • art. 2, comma 26, L. 335/1995

    Richiamato come norma sulla previdenza dei professionisti e sulla disciplina contributiva.

  • artt. 1 e 2 d.lgs. 103/1996

    Richiamati dalla ricorrente a sostegno della disciplina delle casse privatizzate.

  • art. 2 d.lgs. 30/2006

    Richiamato dalla ricorrente nel complesso delle norme invocate.

  • art. 5 dello Statuto della Cassa

    Richiamato come fonte dei criteri impositivi e del contributo di solidarietà ritenuti legittimi dalla Corte di cassazione.

  • art. 3, comma 12, L. 335/1995

    Richiamato dalla ricorrente in relazione ai limiti alla potestà delle casse nel determinare i trattamenti e i contributi.

  • art. 1, comma 763, L. 296/2006

    Richiamato come norma interpretativa/modificativa della disciplina previdenziale privatizzata.

  • art. 1, comma 488, L. 147/2013

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina dei criteri contributivi.

  • art. 16 r.d. 724/1929

    Richiamato nel terzo motivo a sostegno dell'obbligo contributivo collegato alla qualifica professionale.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per censurare la valutazione dell'onere della prova sullo svolgimento dell'attività professionale.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Citato nel procedimento, per la proposta depositata e comunicata alle parti.

Massime di principio

  • Per le casse previdenziali privatizzate, l'iscrizione all'albo professionale può costituire di per sé presupposto sufficiente dell'obbligo di iscrizione alla cassa e del pagamento della contribuzione minima, senza che occorra provare un esercizio abituale o esclusivo della professione.
  • L'eventuale esercizio occasionale dell'attività professionale non esclude l'obbligo contributivo minimo se il professionista risulta iscritto all'albo.
  • La legittimità della contribuzione minima stabilita dalla cassa si fonda sull'autonomia normativa riconosciuta agli enti previdenziali privatizzati dopo la privatizzazione.
  • Ai fini dell'obbligo contributivo, non è decisivo qualificare la posizione del soggetto come socio o amministratore di società operanti in un certo settore, se il criterio normativo rilevante è l'iscrizione all'albo professionale.
  • Quando il giudice di merito fonda il diniego del contributo sulla mancata prova del concreto esercizio professionale, la decisione è censurabile se il presupposto legale dell'obbligo è invece l'iscrizione all'albo.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della prova

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