Cassazione Penale, Sentenza n. 20232/2023 del 11/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale per le libertà di Torino che aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere relativa a plurimi delitti (artt. 110 e 648-bis c.p.). Il ricorrente ha articolato sei motivi: 1) omissione di motivazione circa l'inammissibilità di due motivi di gravame; 2) vizio di motivazione per avere il Tribunale ritenuto falsamente che l'ordinanza genetica non fosse stata impugnata in sede di riesame; 3) violazione del contraddittorio per acquisizione, nelle more dell'udienza, di atti prodotti dalla Procura; 4) illogicità e contraddittorietà nella valutazione della volontaria sottrazione all'esecuzione della misura (fuga) posta a fondamento del pericolo di reiterazione e inquinamento delle prove; 5) omissione/illogicità circa la permanenza delle esigenze cautelari nonostante argomentazioni difensive contrarie; 6) mancata specificazione dei motivi per cui gli arresti domiciliari con controllo elettronico (art. 275-bis) sarebbero inidonei.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato, generico e non consentito. Nel merito: i primi e il sesto motivo sono infondati in quanto il Tribunale ha correttamente applicato il principio devolutivo dell'appello cautelare (art. 310 cod. proc. pen.), rilevando l'inammissibilità di censure non previamente sottoposte al Giudice per le indagini preliminari; il terzo motivo è infondato poiché gli atti prodotti dalla Procura erano stati depositati prima dell'udienza e non hanno violato il contraddittorio; il quarto e quinto motivo sono manifestamente infondati in quanto la ricostruzione e la nuova valutazione della piattaforma indiziaria non sono ammesse in sede di legittimità rispetto a una motivazione congrua del Tribunale del riesame (e sussistono elementi concreti quali possesso di documenti falsi e irreperibilità). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Norma sostanziale richiamata per indicare la partecipazione a reato; contestata nei capi di imputazione a carico del ricorrente.
art. 648-bis cod. pen.
Norma sostanziale richiamata quale titolo di reato (autoriciclaggio); rilevante ai fini della gravità indiziaria e del pericolo di reiterazione.
art. 309 cod. proc. pen.
Norma sul riesame della misura cautelare; richiamata dalla difesa come possibile sede di impugnazione, ma la Corte distingue nettamente il riesame dall'appello cautelare ai sensi dell'art. 310.
art. 310 cod. proc. pen.
Disciplina dell'appello avverso le ordinanze che rigettano la richiesta di revoca o sostituzione della misura: la Corte ribadisce il principio devolutivo e i limiti dell'appello cautelare rispetto a censure non sottoposte al primo giudice.
art. 275-bis cod. proc. pen.
Prevede procedure di controllo elettronico per gli arresti domiciliari; la Corte ricorda che l'idoneità di tale misura deve essere adeguatamente dedotta e valutata in primo grado e che doglianze tardive possono risultare inammissibili.
art. 284 cod. proc. pen.
Norma richiamata come possibile disciplina della misura alternativa (arresti domiciliari); l'appello non può sollevare per la prima volta questioni di idoneità non prospettate al GIP.
art. 603 cod. proc. pen.
Richiamata per chiarire i poteri del giudice d'appello nelle controversie inerenti misure cautelari personali, compresa la possibilità di acquisire nuovi elementi purché sia rispettato il contraddittorio.
art. 597, comma 1, cod. proc. pen.
Principio in tema di impugnazioni di merito richiamato per sottolineare che l'appello deve muoversi nell'ambito di quanto devoluto dal primo grado (principio devolutivo).
art. 581, comma 1, lett. d) e art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Norme processuali richiamate in tema di inammissibilità di censure non previamente sottoposte al primo giudice nelle impugnazioni cautelari.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione; usate per valutare la rinnovata doglianza sul controllo elettronico come inammissibile.
art. 178, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamata come parametro sanzionatorio per la violazione del principio del contraddittorio, la cui lesione esige rimedi; la Corte ha ritenuto però che qui non vi sia stata violazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna per spese e sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; la Corte ha condannato il ricorrente ai sensi di questa norma.
Massime di principio
- In materia di misure cautelari, l'appello ex art. 310 cod. proc. pen. è devolutivo: le censure non sollevate davanti al Giudice per le indagini preliminari risultano in linea di principio inammissibili.
- Il riesame e l'appello cautelare sono rimedi distinti: il riesame verifica la genesi e la correttezza formale/sostanziale della misura entro termini perentori, mentre l'appello consente una valutazione sulla revoca/sostituzione senza limiti temporali ma entro i limiti dell'oggetto devoluto.
- La Corte di Cassazione non può in sede di legittimità rimettere in discussione la valutazione di merito e la congruità della motivazione del giudice di merito, salvo vizi logico-giuridici evidenti; non è ammessa una nuova valutazione della prova.
- L'acquisizione di atti nuovi da parte del giudice d'appello è ammissibile se compatibile con la natura del procedimento e purché sia garantito il rispetto del contraddittorio; atti depositati prima dell'udienza non costituiscono automaticamente violazione del contraddittorio se la difesa ha potuto prenderne visione e intervenire.
- La contestazione della possibilità di misure alternative (es. arresti domiciliari con controllo elettronico) deve essere specificamente argomentata e proposta al primo giudice; deduzioni tardive possono essere dichiarate inammissibili.
- La prova di condotte quali possesso di documenti falsi, rilascio su cauzione e successiva irreperibilità sono elementi concreti che possono legittimare la permanenza della custodia cautelare per pericolo di reiterazione e inquinamento delle prove.
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