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Sentenza

Sentenza del 07/10/2016 n. 20148 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava una cartella di pagamento relativa a IVA, IRES e IRAP per l'anno 2002. La società aveva aderito al condono previsto dall'art. 9-bis della legge n. 289/2002, pagando la prima rata ma omettendo il versamento delle rate successive. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto perfezionato l'effetto clemenziale del condono, applicando analogicamente le regole previste per altre forme di definizione agevolata. L'Agenzia delle entrate ha contestato tale interpretazione, sostenendo che il mancato pagamento integrale e tempestivo delle rate impedisse il perfezionamento del condono. La società ha inoltre dedotto vizi formali della cartella, tra cui l'assenza della relata di notifica, la mancata indicazione dell'ufficio postale, la mancata sottoscrizione e l'omessa indicazione del responsabile del procedimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate e rigettato il ricorso incidentale della società. Ha stabilito che le diverse forme di condono fiscale previste dalla legge n. 289/2002 sono discipline eccezionali e autonome, soggette a stretta interpretazione e non integrabili analogicamente. Per il condono ex art. 9-bis, il perfezionamento richiede l'integrale e tempestivo pagamento delle somme dovute; l'omesso pagamento delle rate successive alla prima impedisce quindi la definizione agevolata. Inoltre, la disciplina non può comunque essere applicata alla parte relativa alle sanzioni IVA, perché incompatibile con il diritto dell'Unione europea. La Corte ha ritenuto infondati anche i vizi formali denunciati dalla società: la notifica diretta della cartella tramite raccomandata può perfezionarsi con l'avviso di ricevimento senza relata, la mancata indicazione dell'ufficio postale non invalida la notifica, la mancata sottoscrizione non comporta nullità se l'atto è riferibile all'amministrazione e l'omessa indicazione del responsabile del procedimento non determina nullità per i ruoli consegnati prima del 1° giugno 2008. La sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio e, decidendo nel merito, è stato rigettato il ricorso originario della contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre la società è stata condannata a pagare all'Agenzia delle entrate le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 10.000 euro oltre accessori e spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9-bis

    Condono cosiddetto clemenziale relativo a ritardati od omessi versamenti

    La norma disciplina una forma autonoma ed eccezionale di definizione agevolata, che richiede l'integrità e la tempestività di tutti i versamenti in sanatoria. Il mancato pagamento delle rate successive alla prima impedisce il perfezionamento del condono; la disciplina non può essere integrata analogicamente con quella prevista per altri condoni.

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, artt. 7 e 8

    Forme di condono premiale previste dalla medesima legge

    Le diverse ipotesi di definizione agevolata previste dalla legge costituiscono discipline autonome e non possono essere utilizzate per integrare interpretativamente l'art. 9-bis.

  • Sesta direttiva IVA 77/388/CEE, artt. 2 e 22

    Obblighi relativi all'imposta sul valore aggiunto e alla sua corretta riscossione

    Una disciplina nazionale che consenta di eliminare le sanzioni connesse all'omesso o tardivo versamento dell'IVA può essere disapplicata quando pregiudica seriamente il funzionamento del sistema comune dell'IVA e la corretta riscossione dell'imposta.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26

    Notificazione della cartella di pagamento

    La cartella può essere notificata direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento. In tale modalità non è necessaria una relata di notifica autonoma, poiché l'avviso di ricevimento documenta la consegna e l'identità del destinatario.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25

    Modello e predisposizione della cartella di pagamento

    La mancata sottoscrizione del funzionario non determina l'invalidità della cartella quando sia certa la riferibilità dell'atto all'autorità competente e il modello ministeriale non richieda la firma dell'esattore.

  • Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4-ter, convertito dalla legge n. 31/2008

    Nullità della cartella per omessa indicazione del responsabile del procedimento

    La sanzione di nullità per l'omessa indicazione del responsabile del procedimento opera soltanto per le cartelle relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008.

  • Codice di procedura civile, art. 156

    Rilevanza della raggiunta finalità dell'atto processuale

    La mancata indicazione dell'ufficio postale non invalida la notificazione quando l'atto ha comunque raggiunto il destinatario e non risultano lesi i suoi diritti di difesa.

  • Codice di procedura civile, art. 384

    Decisione della causa nel merito da parte della Corte di cassazione

    La Corte può decidere direttamente nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • Legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 62-bis

    Disciplina di una diversa forma di condono fiscale

    I principi elaborati per questa diversa forma di condono non sono applicabili all'art. 9-bis della legge n. 289/2002, trattandosi di discipline autonome e non estensibili analogicamente.

Massime di principio

  • Le norme sui condoni fiscali sono eccezionali e devono essere interpretate restrittivamente: non è possibile estendere a una forma di condono le regole previste per un'altra, anche se contenuta nella stessa legge.
  • Quando una definizione agevolata prevede il pagamento rateale integrale e tempestivo, il mancato pagamento di una o più rate successive può impedire il perfezionamento dell'agevolazione, salvo una specifica previsione normativa contraria.
  • Le agevolazioni o sanatorie relative all'IVA devono essere valutate anche alla luce del diritto dell'Unione europea: non possono compromettere la riscossione effettiva dell'imposta e delle relative sanzioni.
  • La notifica della cartella tramite raccomandata diretta dell'agente della riscossione può essere valida anche senza relata, purché l'avviso di ricevimento dimostri la consegna al destinatario.
  • Non ogni irregolarità formale della cartella comporta nullità: occorre verificare la specifica previsione legislativa della sanzione e l'effettiva lesione del diritto di difesa.
  • L'omessa indicazione del responsabile del procedimento produce conseguenze diverse in base alla data di consegna del ruolo; per i ruoli anteriori al 1° giugno 2008, secondo il principio applicato dalla sentenza, non determina la nullità della cartella.
  • La Corte di cassazione può decidere direttamente la controversia nel merito quando i fatti siano pacifici e non siano necessari ulteriori accertamenti.

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