Cassazione Civile, Ordinanza n. 34421/2023 del 11/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal fallimento di una società in cui il curatore aveva dapprima accertato un consistente credito erariale insinuato al passivo e, successivamente, aveva indicato e chiesto a rimborso un residuo credito IVA sorto per cessazione dell'attività, poi ceduto a due società. L'Agenzia delle Entrate, rilevata l'esistenza di propri carichi erariali anteriori al fallimento e già ammessi al passivo, aveva disposto la sospensione del rimborso in attesa della definizione delle pendenze o di idonea garanzia. Le cessionarie impugnavano il provvedimento, sostenendo: 1) la violazione delle norme sulla sospensione dei rimborsi IVA, perché il provvedimento era motivato solo con riferimento all'art. 38-bis d.P.R. 633/1972 e non richiamava espressamente le altre norme invocate in giudizio; 2) l'omessa motivazione della CTR sulla legittimità del provvedimento sospensivo; 3) la violazione delle norme sulla cessione del credito e sugli effetti del giudicato fallimentare, assumendo che il rigetto, da parte del tribunale fallimentare, dell'istanza di compensazione dell'Agenzia precludesse ogni successiva opposizione in compensazione e rendesse illegittimo il fermo amministrativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi. Ha affermato che l'erronea indicazione della base normativa del provvedimento non ne comporta la nullità quando i presupposti di fatto risultino chiaramente esposti; che la CTR aveva effettivamente motivato sulla legittimità della sospensione; e che il rigetto dell'istanza di compensazione in sede fallimentare ha efficacia solo endofallimentare e non impedisce all'Amministrazione di opporre in via di eccezione, fuori dal concorso, il proprio maggior credito verso il fallimento a tutela del fermo amministrativo. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato.
Norme richiamate
art. 38-bis d.P.R. 633/1972
la Corte considera che la sola erronea indicazione di questa base normativa non invalida il provvedimento se dal contenuto emerge chiaramente la ragione della sospensione
art. 69 r.d. n. 2440/1923
costituisce la norma sostanzialmente pertinente al fermo/sospensione amministrativa del rimborso in presenza di un controcredito erariale
art. 23 d.lgs. n. 472/1997
richiamato dalle ricorrenti come possibile base della sospensione, ma non decisivo ai fini della validità dell'atto nel caso concreto
art. 7 L. 212/2000
richiamato nel motivo di ricorso in relazione all'obbligo di motivazione
art. 12 preleggi
evocato dalle ricorrenti per sostenere l'interpretazione letterale della norma sulla sospensione
art. 1263 c.c.
la cessione trasferisce il credito al cessionario con accessori e garanzie, ma il cessionario subentra nella posizione del cedente e nel medesimo stato del credito
art. 2909 c.c.
invocato dalle ricorrenti per sostenere il giudicato del provvedimento fallimentare, ma la Corte esclude un giudicato esterno verso l'Amministrazione nel diverso ambito extrafallimentare
art. 96 r.d. n. 267/1942
richiamato con riferimento all'esecutività dello stato passivo e all'efficacia dei provvedimenti endofallimentari
art. 98 l.fall.
richiamato dalle ricorrenti per sostenere la definitività del rigetto dell'istanza dell'Agenzia
art. 26 l.fall.
richiamato in relazione alla mancata impugnazione del provvedimento del tribunale fallimentare
art. 56 r.d. n. 267/1942
i creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento
la Corte lo interpreta come norma che consente la compensazione anche in sede fallimentare e, soprattutto, come fondamento dell'opponibilità in via di eccezione della compensazione fuori dal concorso
art. 51 r.d. n. 267/1942
richiamato per il divieto di azioni esecutive e cautelari, ma non ritenuto ostativo al fermo quando esso sia funzionale alla compensazione ex art. 56 l.fall.
art. 52 r.d. n. 267/1942
richiamato per il principio del concorso formale, che non esclude l'eccezione di compensazione nel giudizio promosso dal curatore
art. 1241 c.c.
la compensazione opera di diritto per effetto della coesistenza dei debiti
art. 1243 c.c.
richiamato per ribadire che la compensazione legale si produce automaticamente al ricorrere dei presupposti
art. 183, comma 4, c.p.c.
richiamato in giurisprudenza citata per affermare la possibilità di modificare la norma invocata senza mutare la causa petendi
art. 1, comma 2, d.P.R. 546/1992
richiamato in relazione all'applicabilità delle regole processuali civili al processo tributario
art. 42 d.P.R. 600/1973
citato nel precedente giurisprudenziale sul rapporto tra indicazione errata della norma e motivazione dell'atto
Massime di principio
- L'erronea indicazione della norma di legge posta a base di un atto amministrativo o impositivo non ne determina la nullità se i fatti costitutivi della pretesa sono chiaramente esposti e consentono al destinatario di comprendere la sostanza della decisione e di difendersi efficacemente.
- Il fermo amministrativo o la sospensione di un rimborso possono essere legittimamente fondati sull'esistenza di un controcredito erariale anteriore al fallimento, purché il provvedimento sia strumentale alla tutela della possibile compensazione e non si traduca in una indebita decisione definitiva sul rapporto.
- Nel fallimento, i provvedimenti del giudice delegato o del tribunale in sede di verifica del passivo hanno efficacia endofallimentare: incidono sulla partecipazione al concorso, ma non spiegano giudicato esterno nei rapporti extrafallimentari tra curatore o cessionario e terzi debitori.
- Il creditore ammesso al passivo, quando sia convenuto dal fallimento o agisca fuori dal concorso, può opporre in via di eccezione la compensazione con il proprio controcredito verso il fallimento anche se tale credito non sia stato oggetto di una domanda autonoma di accertamento nel concorso.
- La cessione del credito trasferisce al cessionario il credito nello stesso stato giuridico in cui si trovava in capo al cedente, compresi i limiti e le eventuali compressioni derivanti da rapporti preesistenti, sicché il cessionario non può invocare una posizione migliore di quella del cedente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 11 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34375/2023 del 11/12/2023
- ordinanza_civile · 11 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34385/2023 del 11/12/2023
- ordinanza_civile · 11 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34391/2023 del 11/12/2023
- ordinanza_civile · 11 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34398/2023 del 11/12/2023
- ordinanza_civile · 11 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34400/2023 del 11/12/2023
- ordinanza_civile · 11 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34403/2023 del 11/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →