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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34421/2023 del 11/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal fallimento di una società in cui il curatore aveva dapprima accertato un consistente credito erariale insinuato al passivo e, successivamente, aveva indicato e chiesto a rimborso un residuo credito IVA sorto per cessazione dell'attività, poi ceduto a due società. L'Agenzia delle Entrate, rilevata l'esistenza di propri carichi erariali anteriori al fallimento e già ammessi al passivo, aveva disposto la sospensione del rimborso in attesa della definizione delle pendenze o di idonea garanzia. Le cessionarie impugnavano il provvedimento, sostenendo: 1) la violazione delle norme sulla sospensione dei rimborsi IVA, perché il provvedimento era motivato solo con riferimento all'art. 38-bis d.P.R. 633/1972 e non richiamava espressamente le altre norme invocate in giudizio; 2) l'omessa motivazione della CTR sulla legittimità del provvedimento sospensivo; 3) la violazione delle norme sulla cessione del credito e sugli effetti del giudicato fallimentare, assumendo che il rigetto, da parte del tribunale fallimentare, dell'istanza di compensazione dell'Agenzia precludesse ogni successiva opposizione in compensazione e rendesse illegittimo il fermo amministrativo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi. Ha affermato che l'erronea indicazione della base normativa del provvedimento non ne comporta la nullità quando i presupposti di fatto risultino chiaramente esposti; che la CTR aveva effettivamente motivato sulla legittimità della sospensione; e che il rigetto dell'istanza di compensazione in sede fallimentare ha efficacia solo endofallimentare e non impedisce all'Amministrazione di opporre in via di eccezione, fuori dal concorso, il proprio maggior credito verso il fallimento a tutela del fermo amministrativo. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato.

Norme richiamate

  • art. 38-bis d.P.R. 633/1972

    la Corte considera che la sola erronea indicazione di questa base normativa non invalida il provvedimento se dal contenuto emerge chiaramente la ragione della sospensione

  • art. 69 r.d. n. 2440/1923

    costituisce la norma sostanzialmente pertinente al fermo/sospensione amministrativa del rimborso in presenza di un controcredito erariale

  • art. 23 d.lgs. n. 472/1997

    richiamato dalle ricorrenti come possibile base della sospensione, ma non decisivo ai fini della validità dell'atto nel caso concreto

  • art. 7 L. 212/2000

    richiamato nel motivo di ricorso in relazione all'obbligo di motivazione

  • art. 12 preleggi

    evocato dalle ricorrenti per sostenere l'interpretazione letterale della norma sulla sospensione

  • art. 1263 c.c.

    la cessione trasferisce il credito al cessionario con accessori e garanzie, ma il cessionario subentra nella posizione del cedente e nel medesimo stato del credito

  • art. 2909 c.c.

    invocato dalle ricorrenti per sostenere il giudicato del provvedimento fallimentare, ma la Corte esclude un giudicato esterno verso l'Amministrazione nel diverso ambito extrafallimentare

  • art. 96 r.d. n. 267/1942

    richiamato con riferimento all'esecutività dello stato passivo e all'efficacia dei provvedimenti endofallimentari

  • art. 98 l.fall.

    richiamato dalle ricorrenti per sostenere la definitività del rigetto dell'istanza dell'Agenzia

  • art. 26 l.fall.

    richiamato in relazione alla mancata impugnazione del provvedimento del tribunale fallimentare

  • art. 56 r.d. n. 267/1942

    i creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento

    la Corte lo interpreta come norma che consente la compensazione anche in sede fallimentare e, soprattutto, come fondamento dell'opponibilità in via di eccezione della compensazione fuori dal concorso

  • art. 51 r.d. n. 267/1942

    richiamato per il divieto di azioni esecutive e cautelari, ma non ritenuto ostativo al fermo quando esso sia funzionale alla compensazione ex art. 56 l.fall.

  • art. 52 r.d. n. 267/1942

    richiamato per il principio del concorso formale, che non esclude l'eccezione di compensazione nel giudizio promosso dal curatore

  • art. 1241 c.c.

    la compensazione opera di diritto per effetto della coesistenza dei debiti

  • art. 1243 c.c.

    richiamato per ribadire che la compensazione legale si produce automaticamente al ricorrere dei presupposti

  • art. 183, comma 4, c.p.c.

    richiamato in giurisprudenza citata per affermare la possibilità di modificare la norma invocata senza mutare la causa petendi

  • art. 1, comma 2, d.P.R. 546/1992

    richiamato in relazione all'applicabilità delle regole processuali civili al processo tributario

  • art. 42 d.P.R. 600/1973

    citato nel precedente giurisprudenziale sul rapporto tra indicazione errata della norma e motivazione dell'atto

Massime di principio

  • L'erronea indicazione della norma di legge posta a base di un atto amministrativo o impositivo non ne determina la nullità se i fatti costitutivi della pretesa sono chiaramente esposti e consentono al destinatario di comprendere la sostanza della decisione e di difendersi efficacemente.
  • Il fermo amministrativo o la sospensione di un rimborso possono essere legittimamente fondati sull'esistenza di un controcredito erariale anteriore al fallimento, purché il provvedimento sia strumentale alla tutela della possibile compensazione e non si traduca in una indebita decisione definitiva sul rapporto.
  • Nel fallimento, i provvedimenti del giudice delegato o del tribunale in sede di verifica del passivo hanno efficacia endofallimentare: incidono sulla partecipazione al concorso, ma non spiegano giudicato esterno nei rapporti extrafallimentari tra curatore o cessionario e terzi debitori.
  • Il creditore ammesso al passivo, quando sia convenuto dal fallimento o agisca fuori dal concorso, può opporre in via di eccezione la compensazione con il proprio controcredito verso il fallimento anche se tale credito non sia stato oggetto di una domanda autonoma di accertamento nel concorso.
  • La cessione del credito trasferisce al cessionario il credito nello stesso stato giuridico in cui si trovava in capo al cedente, compresi i limiti e le eventuali compressioni derivanti da rapporti preesistenti, sicché il cessionario non può invocare una posizione migliore di quella del cedente.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneLiquidazione giudiziale
RamiTributiFallimentare / Crisi d'impresaContratti
IstitutiOnere della provaGiudicatoCompensatio lucri cum damno

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