Sentenza n. 3601/2026 - Milano, Sezione 1
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: voglia il Tar adito, contrariis reiectis, ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esatta ed integrale esecuzione alla sentenza n. 556/2024 del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, pubblicata in data 28/07/2024, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della emananda sentenza, mediante l’assegnazione della carta del docente con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 e accreditando sulla Carta l’importo di € 3.000,00=, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, corrispondente ai contratti a tempo determinato stipulati dalla ricorrente negli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, quale contributo alla sua formazione professionale. Per il caso di mancata esecuzione della predetta sentenza entro il termine assegnato, si chiede di nominare sin d’ora, quale Commissario ad acta, il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia o un funzionario da questi delegato, affinché provveda agli adempimenti sostitutivi. Con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese legali della presente procedura, oltre accessori di legge, da distrarre in favore dei difensori della parte ricorrente, che si dichiarano antistatari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta del docente per sei anni scolastici, per complessivi 3.000 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, che aveva accertato il diritto alla carta del docente per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, nella misura di 500 euro per ciascun anno, e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la carta con accredito complessivo di 3.000 euro. La sentenza era passata in giudicato per mancata impugnazione, come attestato dalla cancelleria il 24 febbraio 2026, ed era stata notificata al Ministero il 24 febbraio 2025. Nonostante la notifica, l'Amministrazione non aveva adottato alcun adempimento. Era inoltre inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. La ricorrente ha quindi chiesto l'ordine di esecuzione, l'accredito della somma dovuta, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato regolarmente notificato al Ministero e che il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 era decorso senza esecuzione. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della carta elettronica del docente secondo quanto stabilito nel titolo, entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l'eventuale persistente inadempimento ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, con un termine di 60 giorni dalla richiesta di intervento della ricorrente. Il commissario dovrà adottare tutti gli atti necessari, potendo ricorrere, in caso di incapienza, anche al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 800 euro per spese di giudizio, oltre accessori, contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Prevedono l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del titolo e di nominare, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente al creditore di agire per l'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione statale; nel caso concreto il termine era decorso inutilmente.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. n. 30/1997
Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione debitrice, il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.
Massime di principio
- Quando una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato impone a un'Amministrazione statale l'attribuzione di un beneficio e il pagamento di una somma, la mancata esecuzione consente di proporre giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo competente, una volta decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- Nel giudizio di ottemperanza, accertati il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all'Amministrazione e l'inutile decorso del termine per l'adempimento, il giudice può ordinare all'Amministrazione di dare piena e completa esecuzione alla pronuncia entro un termine assegnato.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, quale organo ausiliario incaricato di adottare gli atti necessari all'esecuzione entro il termine fissato dal giudice.
- Il commissario ad acta può utilizzare, ove ne ricorrano i presupposti, il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996 per superare l'incapienza dei fondi dell'Amministrazione debitrice.
- Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice, non deve essere liquidato un compenso aggiuntivo per l'attività di commissario ad acta.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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