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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23127/2025 del 20/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Salerno (13/12/2024) che confermava la condanna per ricettazione di 14 borse/borselli contraffatti e 56 supporti magnetici privi di marchio SIAE. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione su più profili: mancata motivazione circa la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria ai sensi della L. 689/1981 e mancato riconoscimento della contravvenzione ex art. 712 c.p.; censura della valutazione della Corte circa l'abitualità dell'attività illecita (basata su un unico precedente del 2013) e mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. per il modesto valore dei beni; contestazione della sussistenza del reato di ricettazione dato che il ricorrente negava di aver ricevuto i beni e non avrebbe dovuto provare l'illiceità.

La decisione

Il ricorso è stato in gran parte dichiarato inammissibile, con conferma dell'affermazione di responsabilità per ricettazione e della condanna (pena in primo grado riconosciuta: 3 mesi di reclusione e €300 di multa, con attenuante ai sensi dell'art. 648, quarto comma). La Corte di cassazione ha ritenuto fondate le valutazioni di merito sulla provenienza illecita dei beni (assenza di contrassegni/marchi e mancata esibizione di fatture) e sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis a causa del numero dei capi e dell'abitualità desunta anche da precedente condanna. Tuttavia la Cassazione ha accolto la censura relativa al mancato esame, da parte della Corte d'appello, della richiesta difensiva di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria ai sensi della L. 689/1981: su questo punto la sentenza è annullata e rinviata alla Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio. Dichiarata irrevocabile l'affermazione di responsabilità; il resto del ricorso è dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen.

    Applicato per il reato di ricettazione: la Corte ha ritenuto che i beni provenissero da delitto alla luce della loro natura (borse senza contrassegni, supporti privi di marchio SIAE) e dell'impossibilità dell'imputato di esibire documenti di provenienza lecita; riconosciuta l'attenuante richiamata nel quarto comma.

  • art. 712 cod. pen.

    Valutata e ritenuta inapplicabile la qualificazione contravvenzionale perché la provenienza illecita dei beni era ritenuta manifesta; pertanto non è stata ritenuta compatibile la ricostruzione come mera contravvenzione.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La causa di non punibilità per il minimo valore del fatto non è stata riconosciuta, in considerazione dell'elevato numero di capi sequestrati e dell'abitualità della condotta desunta anche da precedente condanna e dalla mancanza di elementi che attestassero fonti lecite di sostentamento.

  • Legge n. 689/1981

    Norma sulla conversione della pena detentiva nella corrispondente sanzione pecuniaria: la difesa aveva chiesto tale conversione in appello indicando i presupposti; la Corte d'appello non ha motivato la decisione su tale richiesta e la Cassazione ha annullato e rinviato la decisione su questo punto per mancata valutazione motivata.

Massime di principio

  • La presenza di beni privi di contrassegni, marchi originali o documenti di acquisto costituisce un forte elemento indiziario della loro illecita provenienza e, se non adeguatamente giustificata dal detentore, può legittimare la condanna per ricettazione.
  • La Corte di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione della prova: le censure che chiedono una 'diversa lettura' degli elementi probatori sono generalmente inammissibili se non dimostrano vizi di logica o violazioni di legge.
  • Per ottenere l'esclusione di punibilità ex art. 131-bis c.p. è necessario provare il modesto valore del fatto, l'assenza di danno significativo e la non abitualità dell'attività; quantità elevate di beni o precedenti analoghi ostano all'applicazione della causa di non punibilità.
  • La mancata esibizione di fatture o documentazione di provenienza lecita favorisce l'accertamento della ricettazione; chi detiene merce sospetta dovrebbe conservare e produrre documentazione comprovante l'acquisto lecito.
  • Se si chiede la conversione della pena in sede di impugnazione (Legge 689/1981), la richiesta deve essere formulata e supportata e il giudice di merito è tenuto a motivare espressamente l'accoglimento o il rigetto; il mancato esame motivato può determinare annullamento parziale e rinvio.
  • La prova dell'abitualità dell'attività illecita può essere desunta non solo dal numero dei beni sequestrati ma anche da precedenti penali e dalla mancanza di fonti lecite di reddito; tali elementi aggravano la difficoltà di ottenere attenuanti o cause di non punibilità.

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