Ordinanza n. 241/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione cautelare dell'efficacia, - del provvedimento di rifiuto del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, Prot. nr. -OMISSIS-, emesso dal Questore di Lecce in data 20.03.2026 e notificato a mani al ricorrente in data 24.04.2026; - del preavviso di rigetto ex art. 10-bis L. 241/90, emesso dalla Questura di Lecce in data 18.02.2026; - dell’invito a presentarsi ex art. 15 T.U.L.P.S., emesso dalla Questura di Lecce in data 14.04.2026 e notificato al ricorrente per il giorno 22.04.2026; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi gli atti dello Sportello Unico Immigrazione di Lecce relativi alla mancata riattivazione della procedura di subentro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, unitamente al preavviso di rigetto, all’invito a presentarsi e agli atti relativi alla mancata riattivazione della procedura di subentro
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell’interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del permesso di soggiorno per lavoro subordinato emesso dal Questore di Lecce, il preavviso di rigetto, l’invito a presentarsi e gli atti relativi alla mancata riattivazione della procedura di subentro, chiedendo anche la sospensione cautelare. Ha rappresentato di essere stato assunto da un nuovo datore di lavoro il 1° ottobre 2025, dopo la sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro subordinato il 31 ottobre 2024 e la mancata formale assunzione da parte del datore originario. La controversia cautelare concerneva, in particolare, la rilevanza della successiva assunzione presso altro datore, la possibilità di subentro nella procedura e l’eventuale rilascio di un permesso per attesa occupazione. Il testo richiama i vizi di legittimità dedotti, senza specificarne analiticamente le singole rubriche.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, il ricorso non presentasse significativi elementi di fondatezza. Ha valorizzato il periodo di circa nove mesi intercorso tra la sottoscrizione del contratto di soggiorno, la mancata assunzione da parte del datore originario e la prima successiva assunzione utile, durante il quale il ricorrente sembrava essere rimasto in Italia senza un valido titolo di soggiorno e senza avere richiesto un permesso per attesa occupazione. Il Collegio ha osservato che tale permesso presuppone l’effettiva preesistenza di un rapporto di lavoro successivamente cessato per causa non imputabile al lavoratore, e non è quindi riconoscibile quando il rapporto non sia mai iniziato per carenza dei presupposti del datore o per mancata stipula del contratto di soggiorno. La successiva disponibilità di un nuovo rapporto di lavoro non può sanare retroattivamente la carenza originaria dei presupposti per il nulla osta e per il contratto di soggiorno, né fondare un diritto al subentro o al rilascio del permesso per attesa occupazione, trattandosi di fatti successivi alla formazione del provvedimento. È stata tuttavia lasciata ferma la possibilità per l’Amministrazione di rivalutare, in sede di riesame, le sopravvenienze favorevoli adeguatamente documentate, nel rispetto della buona fede e della collaborazione procedimentale e ai sensi dell’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda cautelare è stata valutata secondo la sommaria delibazione propria della fase cautelare.
art. 10-bis l. 241/1990
Riguarda il preavviso di rigetto impugnato dal ricorrente; il testo non sviluppa una specifica valutazione autonoma della relativa legittimità.
art. 15 T.U.L.P.S.
Costituisce la base normativa dell’invito a presentarsi impugnato; il testo non sviluppa una specifica valutazione autonoma della relativa legittimità.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
Consente all’Amministrazione di rivalutare, in sede di riesame, le sopravvenienze favorevoli adeguatamente documentate, nel rispetto dei principi di buona fede e collaborazione procedimentale, ove ne ricorrano i presupposti di legge.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone l’effettiva instaurazione di un rapporto di lavoro successivamente cessato per causa non imputabile al lavoratore; non è invece riconoscibile quando il rapporto previsto dal contratto di soggiorno non sia mai iniziato per carenza dei presupposti del datore di lavoro o per mancata stipula del contratto di soggiorno.
- La sopravvenuta disponibilità di un rapporto di lavoro con un diverso datore non sana retroattivamente la carenza originaria dei presupposti per il rilascio del nulla osta e la stipula del contratto di soggiorno, né determina un diritto al subentro nella procedura o al rilascio del permesso per attesa occupazione.
- I fatti sopravvenuti favorevoli, pur non incidendo di regola sulla legittimità originaria del diniego impugnato, possono essere valutati dall’Amministrazione in sede di riesame, se adeguatamente documentati e ricorrendo i presupposti di legge, nel rispetto dei doveri di buona fede e collaborazione procedimentale.
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