Sentenza del 13/02/2015 n. 2931 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
G.E. aveva impugnato un avviso di accertamento emesso ai sensi dell'art. 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo di aver aderito al condono tombale previsto dalla L. n. 289 del 2002. La Commissione Tributaria Provinciale di Roma aveva annullato gli accertamenti e la cartella di pagamento. L'Agenzia delle Entrate aveva proposto appello, ma la Commissione Tributaria Regionale del Lazio lo aveva dichiarato inammissibile perché non era stata depositata presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale la copia dell'atto di appello. In Cassazione, l'Agenzia ha sostenuto che tale sanzione fosse sproporzionata e che la disposizione sul deposito non fosse applicabile al caso.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando l'inammissibilità dell'appello. Ha ritenuto applicabile l'art. 53, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, come modificato dal D.L. n. 203 del 2005, poiché l'appello era stato notificato e depositato nel 2007, quindi dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina il 3 dicembre 2005. Il mancato deposito della copia dell'appello presso la segreteria del giudice di primo grado comportava pertanto l'inammissibilità dell'impugnazione. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 3.800 euro.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis
Norma richiamata quale base dell'avviso di accertamento impugnato dal contribuente.
Legge n. 289 del 2002
Il contribuente ha invocato l'adesione al condono tombale per contestare la legittimità degli accertamenti.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2
Ove il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l'appellante deve, a pena di inammissibilità, depositare copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata.
Il deposito della copia dell'atto di appello presso la segreteria del giudice di primo grado è un onere processuale la cui omissione determina l'inammissibilità dell'appello, quando la disposizione è applicabile temporalmente.
D.L. n. 203 del 2005, art. 3-bis, comma 7, convertito dalla L. n. 248 del 2005
La modifica ha introdotto l'obbligo, sanzionato con l'inammissibilità, di depositare la copia dell'appello presso la segreteria della commissione tributaria che ha emesso la sentenza impugnata.
Principio tempus regit actum
Gli atti perfezionatisi prima dell'intervento di una novella in materia processuale, in difetto di una disciplina transitoria o di esplicite disposizioni contrarie, restano regolati dalla norma sotto il cui imperio sono stati posti in essere.
Gli atti processuali sono disciplinati dalla normativa vigente al momento del loro perfezionamento. La nuova sanzione di inammissibilità si applica agli appelli notificati dopo l'entrata in vigore della novella, non a quelli già perfezionati in precedenza.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario, gli adempimenti formali previsti per la proposizione dell'appello possono essere essenziali: se la legge stabilisce espressamente che un deposito deve avvenire a pena di inammissibilità, la sua omissione può impedire l'esame del merito.
- Per stabilire quale disciplina processuale applicare occorre fare riferimento alla data di perfezionamento dell'atto, in particolare alla data di notifica dell'impugnazione, secondo il principio tempus regit actum.
- Le modifiche legislative processuali normalmente si applicano agli atti compiuti dopo la loro entrata in vigore, salvo specifiche norme transitorie o disposizioni contrarie.
- La valutazione di proporzionalità della sanzione non consente di ignorare un requisito processuale espressamente previsto dalla legge e collegato all'inammissibilità dell'impugnazione.
- Prima di proporre un appello tributario è necessario verificare sia le modalità di notifica sia tutti gli ulteriori depositi richiesti dalla disciplina vigente, inclusi quelli presso la segreteria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.
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