Cassazione Civile, Ordinanza n. 20553/2021 del 19/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La lite riguarda fondi siti in Comune di Spormaggiore. In origine alcuni proprietari convenivano in giudizio i titolari di fondi vicini chiedendo, in via principale, l’accertamento dell’acquisto per usucapione di una servitù di passaggio pedonale e carrabile su una stradina che dalla via pubblica attraversava i fondi delle convenute; in subordine chiedevano la costituzione di una servitù coattiva di passaggio ex art. 1051 c.c., o comunque ex art. 1052 c.c., assumendo l’interclusione dei loro fondi. Il tribunale aveva accolto solo la domanda di servitù coattiva e rigettato l’usucapione. La corte d’appello, invece, ha escluso i presupposti per la servitù coattiva, individuando per ciascun fondo un diverso percorso alternativo ritenuto più idoneo o meno gravoso, e ha rigettato anche l’appello incidentale sull’usucapione, ritenendo insussistente, per alcuni fondi, il requisito dell’apparenza e, per uno solo, mancata prova dell’esercizio ultraventennale del relativo potere di fatto. I ricorrenti hanno censurato tale decisione con nove motivi: violazione dell’art. 1051 c.c. per l’individuazione del percorso meno gravoso e per la negata necessità di un accesso carrabile; omesso esame di fatti decisivi e nullità della motivazione; violazione dell’art. 1061 c.c. per il rigetto dell’usucapione; e violazione dei criteri di liquidazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi sulla servitù coattiva, affermando che la scelta del tracciato è rimessa al giudice di merito secondo i criteri della maggiore brevità e del minor aggravio, da bilanciare secondo il principio del minimo mezzo, e che le doglianze miravano in sostanza a una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre confermato il rigetto dell’usucapione della servitù, precisando che l’apparenza richiede opere visibili e permanenti obiettivamente destinate all’esercizio della servitù e non la mera esistenza di una strada o di un cancello. Infine ha respinto la censura sulle spese, rilevando che il valore dichiarato ai fini del contributo unificato ha rilevanza solo fiscale. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1051 c.c.
La servitù coattiva di passaggio va determinata scegliendo il tracciato che consenta il conveniente uso del fondo intercluso con il minor aggravio per il fondo servente; il giudice deve applicare congiuntamente i criteri della maggiore brevità e del minor danno, secondo il principio del minimo mezzo.
art. 1052 c.c.
Richiamato in via subordinata come possibile base della domanda di passaggio, ma la Corte non accoglie la pretesa per difetto dei presupposti concreti.
art. 1061 c.c.
L’usucapione della servitù presuppone opere visibili e permanenti che rendano in modo non equivoco manifesto il peso gravante sul fondo servente; non basta la mera esistenza di una strada, di un cancello o di un percorso utilizzabile.
art. 360 n. 3 c.p.c.
Le censure di violazione di legge sono respinte perché, in realtà, miravano a contestare l’accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito.
art. 360 n. 4 c.p.c.
La dedotta nullità per mancanza o perplessità della motivazione è esclusa perché la sentenza impugnata contiene una motivazione logica e comprensibile.
art. 360 n. 5 c.p.c.
Il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non per la mera critica alla valutazione delle prove o alla sufficienza della motivazione.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Chi deduce il vizio di omesso esame deve indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui risulta e il modo in cui è stato discusso.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
È necessario indicare con precisione gli atti e i documenti rilevanti posti a fondamento della doglianza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo conseguente all’esito sfavorevole del ricorso.
d.m. n. 55 del 2014
Usato per la liquidazione delle spese secondo i parametri forensi, senza che il valore fiscale dichiarato vincoli la determinazione del decisum.
Massime di principio
- Per la costituzione della servitù coattiva di passaggio il giudice deve individuare il percorso concretamente meno oneroso, valutando non solo la lunghezza ma l’onerosità complessiva del tragitto in rapporto alla situazione materiale e giuridica dei fondi, e bilanciando l’utilità del fondo dominante con il minor aggravio per il fondo servente.
- Il proprietario del fondo intercluso che chieda il passaggio coattivo deve provare lo stato di interclusione; la concreta individuazione del tracciato più idoneo è rimessa al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei limiti dell’anomalia motivazionale o dell’omesso esame di un fatto storico decisivo.
- Ai fini dell’usucapione di una servitù di passaggio non è sufficiente la mera esistenza di una strada, di un cancello o di un varco: occorre la prova di opere visibili e permanenti, obiettivamente destinate all’esercizio della servitù e idonee a rivelare in modo non equivoco l’asservimento del fondo servente.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la denuncia del vizio motivazionale in una richiesta di nuova valutazione delle prove o dei fatti accertati dal giudice di merito.
- Il valore della causa indicato ai fini del contributo unificato ha rilevanza fiscale e non vincola la liquidazione delle spese di lite.
- Per dedurre utilmente il vizio di omesso esame di un fatto decisivo il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico trascurato, il dato processuale da cui emerge, la sua deduzione nel merito e la decisività dell’omissione.
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