Cassazione Civile, Ordinanza n. 11646/2025 del 03/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta da una pensionata, poi deceduta, volta a ottenere dall'INPS il ricalcolo della pensione di reversibilità mediante l'applicazione degli incrementi in cifra fissa previsti dall'art. 10, comma 3, della l. n. 160/1975 sui ratei spettanti dal 1 gennaio 2002 quale coniuge superstite. La Corte d'appello aveva accolto la domanda. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 10 l. n. 160/1975 e 21 l. n. 730/1983, sostenendo che la perequazione in cifra fissa era cessata dal 1 maggio 1984 e che, quindi, non poteva operare su una pensione di reversibilità decorrenza 1999; con il secondo ha dedotto la violazione dell'art. 2934 c.c. e del medesimo art. 10 l. n. 160/1975, sostenendo che, anche volendo considerare gli incrementi riferiti alla pensione di vecchiaia del de cuius, il diritto era prescritto perché la prima domanda amministrativa di ricostituzione era del 25 marzo 2011, oltre il termine decennale decorrente dalla cessazione del meccanismo perequativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, richiamando il principio consolidato secondo cui gli incrementi in cifra fissa di cui all'art. 10, comma 3, l. n. 160/1975 integrano un diritto autonomo soggetto a prescrizione ordinaria decennale e non sono riconoscibili se la domanda amministrativa di ricostituzione della pensione sia proposta oltre dieci anni dalla data di cessazione del beneficio, individuata nel 30 aprile 1984 per effetto dell'abrogazione operata dall'art. 21 l. n. 730/1983. La sentenza d'appello è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito con rigetto della domanda originaria. Le spese dell'intero processo sono state compensate, perché il principio di diritto applicato è stato consolidato solo successivamente alla proposizione della domanda giudiziale.
Norme richiamate
art. 10, comma 3, l. n. 160/1975
incrementi in cifra fissa
prevedeva un meccanismo di incremento pensionistico qualificato dalla Corte come diritto autonomo, soggetto a prescrizione ordinaria decennale.
art. 21, l. n. 730/1983
ha abrogato la disciplina degli incrementi in cifra fissa, determinandone il venir meno dal 30 aprile 1984.
art. 2934 c.c.
richiamato come norma sulla prescrizione estintiva del diritto, applicata al credito per gli incrementi pensionistici.
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
citato solo in relazione al rito camerale e alla riserva del deposito dell'ordinanza.
Massime di principio
- Gli incrementi pensionistici previsti da una norma speciale, quando configurati come diritto autonomo, soggiacciono alla prescrizione ordinaria decennale se la disciplina non prevede un termine diverso.
- Se una prestazione o un meccanismo di rivalutazione viene abrogato con efficacia da una certa data, la domanda amministrativa di riconoscimento proposta oltre dieci anni da tale cessazione non può ottenere il beneficio.
- In sede di legittimità, quando la questione è coperta da un principio di diritto già consolidato e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la sentenza impugnata e decidere la causa nel merito.
- La prescrizione del diritto a ottenere la ricostituzione o il ricalcolo di una prestazione previdenziale va verificata in rapporto alla data di cessazione del presupposto normativo e non soltanto alla decorrenza della prestazione rivendicata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 3 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11627/2025 del 03/05/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 3 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11630/2025 del 03/05/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 3 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11633/2025 del 03/05/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 3 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11636/2025 del 03/05/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 3 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11637/2025 del 03/05/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 3 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11638/2025 del 03/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →