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Sentenza

Sentenza n. 2871/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determina, comunicata in data 04.02.2025, con cui -OMISSIS-. ha aggiudicato ad -OMISSIS-la procedura aperta per l’affidamento dei “Servizi fiduciari e di portierato presso la Sede Direzione ed i siti -OMISSIS-” (CIG -OMISSIS-), - di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ancorché non conosciuto, tra cui in particolare tutti gli atti istruttori e i verbali, ivi compresi quelli di ammissione in gara e di valutazione dell’offerta, del possesso dei requisiti e quelli relativi al procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta della controinteressata -OMISSIS- nonché per la declaratoria di inefficacia/invalidità del contratto eventualmente stipulato con la controinteressata e per il conseguimento dell’aggiudicazione in capo alla ricorrente con suo subentro, ovvero ove non possibile con risarcimento per equivalente; nonché avverso e per l’annullamento della comunicazione del 10.02.2025 pervenuta tramite piattaforma elettronica, con la quale la S.A. ha riscontrato in modo parziale e incompleto l’istanza d’accesso, presentata dalla ricorrente in data 04.02.2025, nonché per l’accertamento del diritto ex art. 116 cpa e 36 del D.lgs. n. 36/2023 della ricorrente all’accesso agli atti (nel dettaglio l’offerta tecnica in versione integrale della aggiudicataria), di cui all’istanza presentata in data 04.02.2025; per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da-OMISSIS-il 3\3\2025: a – della determina di -OMISSIS-del 4.2.2025 di approvazione dei verbali di gara e di aggiudicazione definitiva, in favore di -OMISSIS-, della procedura aperta per l’affidamento dei servizi di fiduciari e di portierato presso la sede direzione ed i siti -OMISSIS-(CIG -OMISSIS-), nella parte in cui ha ammesso, valutato e collocato in graduatoria l’offerta di-OMISSIS- b – dei verbali di gara nella parte in cui ha ammesso, valutato e collocato in graduatoria la offerta di -OMISSIS- c – di tutti gli atti istruttori, lesivi di -OMISSIS- d – di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da-OMISSIS- il 4\3\2025: - della determina n. -OMISSIS- del 03.02.2025, comunicata in data 04.02.2025, con cui -OMISSIS-ha aggiudicato ad -OMISSIS-a procedura aperta per l’affidamento dei “Servizi fiduciari e di portierato presso la Sede Direzione ed i siti -OMISSIS- (CIG -OMISSIS-), - del procedimento di verifica di congruità dell’offerta di -OMISSIS- - di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ancorché non conosciuto, tra cui in particolare tutti gli atti istruttori e i verbali, ivi compresi quelli di ammissione in gara e di valutazione dell’offerta, del possesso dei requisiti e quelli relativi al procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta della controinteressata -OMISSIS-

Giustizia amministrativa202500982

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione della procedura aperta per l’affidamento di servizi fiduciari e di portierato, diniego parziale di accesso all’offerta tecnica dell’aggiudicataria e giudizio positivo di congruità dell’offerta

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, classificata terza dopo l’esclusione del primo graduato per anomalia, ha impugnato l’aggiudicazione alla seconda classificata e il parziale oscuramento dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria, chiedendo anche l’accesso integrale, la declaratoria di inefficacia del contratto, il subentro o il risarcimento per equivalente. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 35, 36 e 90 del d.lgs. n. 36/2023, degli artt. 22 e 24, comma 7, l. n. 241/1990 e dei principi di trasparenza, buon andamento e tutela giurisdizionale, contestando che la stazione appaltante avesse oscurato integralmente le parti dell’offerta tecnica relative ai criteri A1-A4 sulla base di generiche esigenze di segretezza, senza adeguata istruttoria e motivazione. Con il secondo motivo ha contestato la regolarità dell’aggiudicataria rispetto agli obblighi di assunzione dei disabili previsti dalla l. n. 68/1999. Con i motivi aggiunti ha censurato il giudizio positivo di congruità dell’offerta, assumendo la sottostima del costo della manodopera, del minimale contributivo e del costo medio del personale rispetto alle tabelle ministeriali. L’aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale, contestando l’ammissione e la collocazione in graduatoria dell’impresa ricorrente.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse l’azione di accesso, poiché la stazione appaltante, nelle more del giudizio, ha trasmesso alla ricorrente l’offerta tecnica integrale dell’aggiudicataria, rimuovendo gli oscuramenti. Ha respinto la censura relativa alla l. n. 68/1999, rilevando che l’aggiudicataria aveva dichiarato in gara di essere in regola e che l’istruttoria svolta dal Centro per l’Impiego e dalla stazione appaltante aveva confermato, alla data di presentazione dell’offerta, una base di computo inferiore a quindici unità, con conseguente insussistenza dell’obbligo di assunzione. L’istruttoria aveva inoltre accertato la presenza di lavoratori disabili assunti dall’impresa, idonea a giustificare il punteggio premiale. Il Collegio ha ritenuto infondate le censure sul costo della manodopera. La verifica dell’anomalia costituisce esercizio di discrezionalità tecnica e il giudice può sindacarla soltanto per manifesta illogicità, travisamento, errore di fatto o vizi del procedimento. Il giudizio deve essere globale e sintetico e non può essere fondato sulla scomposizione parcellizzata delle singole voci di costo. Le tabelle ministeriali costituiscono parametri di riferimento, non valori inderogabili; uno scostamento non determina automaticamente l’anomalia se è adeguatamente giustificato, non è eccessivo e sono garantite le retribuzioni previste dalla contrattazione collettiva. Nel caso concreto le giustificazioni dell’aggiudicataria sono state ritenute analitiche e attendibili, anche con riguardo al calcolo del minimale contributivo, alle ore teoriche ed effettivamente lavorate, alle assenze, alle nuove assunzioni, agli incentivi contributivi, al TFR, alla divisa e agli oneri di sicurezza. Il giudizio positivo di congruità poteva essere motivato per relationem mediante il richiamo alle giustificazioni. Il ricorso principale e i motivi aggiunti sono stati quindi respinti. Il ricorso incidentale dell’aggiudicataria è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il rigetto del ricorso principale le consentiva di conservare l’aggiudicazione. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 4.000 per ciascuna delle parti vittoriose, oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 35 e 36 d.lgs. 36/2023

    La disciplina dell’accesso agli atti di gara impone la disponibilità degli atti e delle offerte secondo le modalità previste dal Codice dei contratti; l’azione di accesso diviene improcedibile quando, nelle more, l’amministrazione ostende integralmente la documentazione richiesta.

  • art. 90 d.lgs. 36/2023

    La comunicazione dell’aggiudicazione deve dare conto delle decisioni sulle richieste di oscuramento delle parti dell’offerta.

  • art. 116 c.p.a.

    L’azione speciale in materia di accesso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando il documento richiesto viene integralmente esibito.

  • art. 94, comma 5, lettera b), d.lgs. 36/2023

    Ai fini della partecipazione alla gara è sufficiente la dichiarazione relativa alla regolarità rispetto alle norme sul diritto al lavoro dei disabili, salva la verifica dell’effettivo possesso del requisito.

  • l. 68/1999

    L’obbligo di assunzione delle categorie protette presuppone il superamento della soglia prevista dalla legge; nel caso concreto la base di computo era inferiore a quindici unità.

  • art. 110 d.lgs. 36/2023

    La verifica dell’anomalia è diretta ad accertare globalmente l’affidabilità e sostenibilità dell’offerta e non la mera individuazione di inesattezze nelle singole voci.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    Nel rito appalti i termini per il deposito di memorie e documenti sono dimidiati; il deposito tardivo è stato escluso dal materiale utilizzabile ai fini della decisione.

  • artt. 42, comma 1, e 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il ricorso incidentale diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando il ricorso principale è respinto e l’aggiudicataria conserva il bene della vita.

Massime di principio

  • L’azione di accesso agli atti di gara diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio, la stazione appaltante trasmette integralmente la documentazione richiesta, anche rimuovendo gli oscuramenti originariamente apposti.
  • La verifica dell’anomalia dell’offerta è un giudizio globale e sintetico di affidabilità e sostenibilità della proposta contrattuale; il sindacato giurisdizionale è limitato ai casi di manifesta illogicità, travisamento, errore di fatto o vizio del procedimento e non consente la sostituzione della valutazione tecnica dell’amministrazione con una diversa opinione del concorrente.
  • Le tabelle ministeriali sul costo del lavoro costituiscono parametri di orientamento e non valori inderogabili: uno scostamento non rende automaticamente anomala l’offerta, purché sia adeguatamente giustificato, non eccessivo e siano rispettate le retribuzioni previste dalla contrattazione collettiva.
  • In caso di esito positivo della verifica di congruità, la motivazione della stazione appaltante non deve necessariamente essere analitica e può essere resa per relationem mediante il richiamo a giustificazioni dell’operatore economico che siano dettagliate, coerenti e idonee a dimostrare l’affidabilità dell’offerta.
  • Ai fini della partecipazione a una gara, la dichiarazione dell’operatore economico di essere in regola con la normativa sul diritto al lavoro dei disabili è sufficiente, salvo prova contraria; la regolarità deve essere valutata con riferimento alla situazione esistente alla data di presentazione dell’offerta.
  • Quando il ricorso principale contro l’aggiudicazione è respinto, il ricorso incidentale escludente proposto dall’aggiudicataria diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’aggiudicataria conserva comunque l’aggiudicazione.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaAccesso agli atti di garaRito appalti e sorte del contrattoDecisione e riti speciali
RamiContratti pubbliciAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
SottomaterieRegolarità fiscale e contributiva
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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