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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19953/2026 del 29/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del G.i.p. che, revocata la sospensione condizionale della pena, ha riconosciuto la continuazione tra due delle tre sentenze di condanna per cessione di sostanze stupefacenti (art. 73, comma 5, d.P.R. n.309/1990) poste in data 17.7.2019 e 19.12.2019, ma ha escluso la continuazione del terzo reato commesso il 5.8.2020. Il ricorrente deduce vizio di motivazione e contraddittorietà perché il giudice non ha spiegato perché un intervallo di circa sette mesi e mezzo tra il secondo e il terzo fatto osterebbe alla continuazione quando invece un intervallo di cinque mesi tra il primo e il secondo è stato ritenuto compatibile. Contesta inoltre la valutazione che il lockdown da Covid-19 abbia inciso sull'unità del disegno criminoso.

La decisione

Il tribunale ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la valutazione sulla continuazione sia rimessa al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità solo se priva di adeguata motivazione. Il maggior intervallo temporale (un anno e diciannove giorni dal primo reato e sette mesi e diciassette giorni dal secondo) è stato considerato, pur non ampissimo, rilevante in termini quantitativi e sufficiente a introdurre un elemento di discontinuità. Inoltre il periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19 è stato ritenuto elemento concreto che ha limitato la libertà di movimento e ha potuto interrompere o rendere difficoltosa l'attuazione di un programma criminoso unitario. La Corte ha quindi ritenuto la motivazione del giudice dell'esecuzione non manifestamente illogica né contraddittoria e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; ha altresì disposto l'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/03.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    Riferimento al titolo di reato contestato (cedere sostanze stupefacenti). La decisione valuta la possibilità di unificare le condanne per reati dello stesso tipo nella disciplina della continuazione, ma non automaticamente: occorre accertare l'unità del disegno criminoso.

  • art. 81, secondo comma, cod. pen.

    Richiamato nei principi: la continuazione richiede un'unitaria e anticipata ideazione di più condotte, non è sufficiente la mera propensione o abitualità del reo a commettere reati dello stesso tipo.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Citato in relazione alla disciplina applicabile in sede di esecuzione; il giudice ha valutato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della continuazione in fase esecutiva, prendendo in considerazione elementi come la distanza temporale e la prova della tossicodipendenza.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 52 d.lgs. n.196/2003

    Dispositivo sulla tutela dei dati personali: la Corte dispone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • La valutazione sulla sussistenza dell'unità del disegno criminoso (continuazione) è rimessa in larga misura al giudice di merito e il suo apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo se privo di adeguata motivazione.
  • La mera identità del tipo di reato, la contiguità territoriale o la ripetizione temporale non bastano da soli a determinare la continuazione: è necessario dimostrare una deliberazione unitaria e anticipata delle condotte.
  • Intervalli temporali più lunghi tra reati possono essere considerati indice di discontinuità rispetto a un programma criminoso unitario; non esiste una soglia fissa: conta la valutazione complessiva e le circostanze concrete.
  • Eventi eccezionali intervenuti nel periodo intermedio (es. lockdown per pandemia) possono logicamente giustificare la non riconducibilità dei reati a un unico disegno criminoso, poiché hanno limitato le condizioni materiali per l'attuazione del progetto delinquenziale.
  • Per sostenere la continuazione in presenza di gap temporali significativi, è utile produrre elementi probatori aggiuntivi che attestino la persistenza del progetto criminoso (modalità operative identiche, collegamenti organizzativi, prove di programmazione continuativa, certificazioni temporali rilevanti).
  • La prova della tossicodipendenza a fini esecutivi deve essere tempestiva e attinente al periodo dei fatti: certificazioni molto posteriori possono essere ritenute irrilevanti per dimostrare la condotta tenuta al tempo dei reati.

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