Sentenza n. 36/2026 - Bolzano, Sezione 1
für die Aufhebung 1.) Entscheidung-Stellungnahme der Kommission ex Art. 37, Abs. 5, L.G. Nr. 9/2018 betreffend „Aussiedlung der Hofstelle des geschlossenen Hofes ,Jobmann` aus dem Mischgebiet (Wohnbauzone B6 - Auffüllzone) ins Landwirtschaftsgebiet Betroffene Parzellen: von Bp 87/2 und 87/4 auf die Gp.en 458, 459/1 und 2281/2, K.G. Mais, alle E.Zl. 15/1“; 2.) sowie aller vorbereitenden, der angefochtenen Maßnahme vorangehenden, ihr zugrunde liegenden, nachfolgenden oder sonstwie zusammenhängenden Akte, auch wenn sie nicht namentlich erwähnt oder bislang unbekannt sind.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: parere vincolante negativo della commissione speciale sulla delocalizzazione dell'intero maso chiuso da una zona mista residenziale a zona agricola
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario agricolo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il parere negativo adottato ai sensi dell'art. 37, comma 5, della legge provinciale n. 9/2018, con il quale era stata respinta la richiesta di trasferimento dell'intero maso chiuso in zona agricola. Ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 37, comma 5, della legge provinciale n. 9/2018 e dell'art. 7 della legge provinciale n. 17/1993, difetto di motivazione, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità, contraddittorietà e violazione dei principi di buona amministrazione. In particolare, ha sostenuto che la commissione non avrebbe adeguatamente valutato le esigenze di ammodernamento e ampliamento dell'azienda, l'incremento della superficie coltivata intervenuto dal 2014, l'impossibilità di ampliare la sede attuale per i distacchi dai confini e dagli altri edifici, il precedente parere favorevole del 2009 e l'esclusione dell'area richiesta da una zona di rispetto prevista dal piano paesaggistico. Ha inoltre contestato l'utilizzo, quale motivazione ostativa, degli obiettivi di contenimento del consumo di suolo e del Piano clima Alto Adige 2040. La commissione aveva ritenuto mancanti i presupposti oggettivi aziendali considerando soltanto i terreni intestati al maso chiuso, con esclusione dei fondi cosiddetti "walzend" e degli eventuali terreni condotti in affitto.
La decisione
Il ricorso è stato accolto quanto alla censura di travisamento dei fatti e insufficiente istruttoria relativa alla superficie aziendale da considerare. Il giudice ha ritenuto che l'art. 37, comma 5, della legge provinciale n. 9/2018 imponga di valutare le esigenze oggettive dell'azienda agricola effettivamente gestita, non soltanto quelle riferibili ai terreni formalmente iscritti al maso chiuso. La norma non consente quindi di escludere automaticamente i fondi non incorporati nel maso chiuso, purché siano effettivamente coltivati e rilevanti per le esigenze aziendali. Tale interpretazione è coerente anche con la disciplina della dimensione degli edifici aziendali, che considera l'attività agricola effettivamente esercitata e l'estensione della superficie coltivata, comprese le superfici prese in affitto. Il rinvio alla definizione di sede aziendale contenuta nell'art. 12 del decreto del Presidente della Provincia n. 17/2020 è stato ritenuto non decisivo, poiché tale disposizione definisce la sede aziendale ma non delimita l'estensione dell'azienda né le esigenze oggettive del maso chiuso. Le ulteriori censure sono state respinte. Il ricorrente aveva descritto le esigenze aziendali in termini troppo generici e non aveva fornito elementi concreti sufficienti; la commissione non era tenuta a elaborare essa stessa soluzioni tecniche alternative per l'ammodernamento in loco. Il precedente parere favorevole del 2009 era ormai privo di efficacia giuridica e non imponeva una decisione identica, anche perché la situazione non era rimasta invariata. Il riferimento alla pianificazione insediativa, alla tutela del paesaggio e al contenimento del consumo di suolo rientrava nel quadro valutativo previsto dalla legge. Non era illogico ritenere necessaria la modernizzazione dell'edificio ma non necessaria la sua delocalizzazione. La questione dei distacchi edilizi era stata prospettata soltanto in modo generico e tardivo, sicché non sussisteva un difetto di motivazione sul punto. Il parere impugnato è stato annullato. La Provincia autonoma è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 3.000 oltre accessori e contributo unificato; le spese nei confronti del Comune non costituito sono state compensate.
Norme richiamate
art. 37, comma 5, l.p. n. 9/2018
La delocalizzazione della sede del maso chiuso o di edifici aziendali dalla zona mista è ammessa quando ciò è necessario per oggettive esigenze aziendali che non possono essere soddisfatte mediante ammodernamento o ampliamento in loco, anche in deroga agli strumenti urbanistici comunali.
Le esigenze oggettive da valutare sono quelle dell'azienda agricola effettivamente gestita; per un maso chiuso non possono essere considerate esclusivamente le superfici formalmente intestate al maso, con automatica esclusione dei fondi effettivamente coltivati ma non incorporati.
art. 37, comma 2, l.p. n. 9/2018
Per il dimensionamento dell'edificio aziendale sono determinanti il tipo di attività agricola effettivamente esercitata e anche l'estensione della superficie coltivata; possono essere considerate anche le superfici prese in affitto.
La disciplina conferma che la dimensione dell'azienda e le esigenze edilizie devono essere valutate in relazione all'attività effettivamente svolta e alla superficie effettivamente coltivata, non soltanto alla proprietà formalmente ricompresa nel maso chiuso.
art. 7 l.p. n. 17/1993
È richiamato dal ricorrente in relazione all'obbligo di motivazione, ma le censure motivazionali ulteriori rispetto al travisamento della superficie aziendale sono state respinte.
art. 12 d.P.P. n. 17/2020
È sede aziendale il luogo in cui si trovano gli edifici abitativi e aziendali appartenenti all'azienda agricola.
La disposizione definisce la sede aziendale, ma non determina l'estensione dell'azienda agricola né consente di delimitare le esigenze oggettive del maso chiuso alle sole particelle formalmente incorporate.
artt. 12 e 14 disposizioni sulla legge in generale
Le norme eccezionali, quale quella che consente la realizzazione di volumetria abitativa in zona agricola in deroga al divieto generale, devono essere interpretate letteralmente, senza attribuire loro un significato non ricavabile dal testo e dalla ratio legislativa.
art. 97 Cost.
Il richiamo ai principi di buona amministrazione non conduce all'annullamento per le contestazioni generiche, ma resta rilevante l'obbligo dell'amministrazione di svolgere un'istruttoria corretta sui presupposti fattuali decisivi.
Massime di principio
- Nel procedimento di delocalizzazione della sede di un maso chiuso ai sensi dell'art. 37, comma 5, della legge provinciale n. 9/2018, le "oggettive esigenze aziendali" devono essere riferite all'azienda agricola effettivamente gestita e alla superficie effettivamente coltivata; non è legittimo limitarne la valutazione alle sole particelle formalmente incorporate nel maso chiuso, escludendo automaticamente i fondi non incorporati o condotti in affitto.
- Quando l'amministrazione fonda il diniego di delocalizzazione sulla pretesa insufficienza delle esigenze aziendali, deve svolgere un'istruttoria completa e corretta sulla reale consistenza dell'azienda e sulle superfici effettivamente coltivate. L'omessa considerazione di una parte rilevante dei terreni aziendali determina travisamento dei fatti e insufficienza istruttoria.
- Il parere vincolante della commissione sulla delocalizzazione di un maso chiuso costituisce espressione di ampia discrezionalità, comprensiva di profili urbanistici e paesaggistici, ed è sindacabile dal giudice amministrativo principalmente in presenza di travisamento dei fatti o manifesta illogicità.
- La necessità di ammodernare o ampliare una sede agricola non comporta automaticamente la necessità di trasferirla in zona agricola: il richiedente deve indicare in modo concreto e documentato le esigenze aziendali e dimostrare perché esse non possano essere soddisfatte in loco.
- Un precedente parere favorevole alla delocalizzazione, ormai privo di efficacia giuridica, non vincola l'amministrazione a confermare la precedente valutazione, soprattutto quando siano mutate o comunque non risultino identiche la situazione fattuale e quella normativa.
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