Corte di giustizia, Sentenza C-753/18
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 2 aprile 2020. — Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå u.p.a. (Stim) e Svenska artisters och musikers intresseorganisation ek. för. (SAMI) contro Fleetmanager Sweden AB e Nordisk Biluthyrning AB. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta domstolen. — Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 3, paragrafo 1 – Direttiva 2006/115/CE – Articolo 8, paragrafo 2 – Nozione di “comunicazione al pubblico” – Impresa di noleggio di autovetture equipaggiate di serie con apparecchi radio. — Causa C-753/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia esclude che l’impresa di autonoleggio che mette a disposizione veicoli dotati di radio realizzi una comunicazione al pubblico delle opere musicali o dei fonogrammi trasmessi. La sola consegna del veicolo con l’impianto radio integrato è una mera fornitura di attrezzature, non un atto di comunicazione. Di conseguenza, non occorre esaminare gli ulteriori criteri relativi al pubblico o alla dimensione dell’attività.
Il noleggio di autoveicoli equipaggiati di serie con apparecchi radio costituisce o no una "comunicazione al pubblico" ai fini del diritto d’autore e dei diritti connessi dell’Unione.
La questione giuridica
Se il noleggio di autoveicoli dotati di impianti radio integri, per effetto della messa a disposizione dei veicoli ai clienti, un atto di "comunicazione al pubblico" ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE e dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115/CE; in subordine, se per tale qualificazione rilevino le dimensioni dell’attività di autonoleggio e la durata dei singoli noleggi.
Principio di diritto
La Corte afferma che il semplice noleggio di autoveicoli equipaggiati con impianti radio, che consentono di ricevere la radiodiffusione terrestre senza alcun intervento ulteriore del locatore, non costituisce una "comunicazione al pubblico" né ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE né ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115/CE. In tale ipotesi manca infatti un vero e proprio atto di comunicazione imputabile al noleggiatore: la mera fornitura di attrezzature fisiche o di spazi in cui tali apparecchi sono presenti è esclusa dalla nozione di comunicazione dal considerando 27 della direttiva 2001/29 e dalla dichiarazione comune del TDA.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2001/29/CE
- Articolo 3, paragrafo 1, direttiva 2001/29/CE
- Considerando 27, direttiva 2001/29/CE
- Direttiva 2006/115/CE
- Articolo 8, paragrafo 2, direttiva 2006/115/CE
- Trattato OMPI sul diritto d’autore (TDA)
- Articolo 8 TDA
- Dichiarazione comune relativa all’articolo 8 TDA
- Convenzione di Berna
Noleggio di autoveicoli equipaggiati con impianti radio e nozione di comunicazione al pubblico
La pronuncia interviene su due rinvii pregiudiziali riuniti proposti dalla Högsta domstolen svedese nell’ambito di controversie tra società di gestione collettiva dei diritti d’autore e diritti connessi e società di autonoleggio. Il tema centrale è se il noleggio di veicoli equipaggiati di serie con apparecchi radio integri una "comunicazione al pubblico" ai sensi della direttiva 2001/29 e della direttiva 2006/115.
Fatti e procedimento principale
Le società Fleetmanager Sweden AB e Nordisk Biluthyrning AB noleggiavano autoveicoli dotati di radio, in taluni casi anche di lettore CD, per periodi brevi. Le società di gestione Stim e SAMI sostenevano che tale attività consentisse ai clienti di ascoltare opere musicali e fonogrammi senza autorizzazione, con conseguente obbligo di remunerazione.
Nel primo procedimento, Stim chiedeva alla Fleetmanager il risarcimento per presunta violazione del diritto d’autore. Il giudice di primo grado aveva ritenuto che il noleggio di auto con radio costituisse comunicazione al pubblico, ma aveva escluso la partecipazione della Fleetmanager alla violazione; le decisioni di merito venivano poi impugnate fino alla Corte suprema svedese.
Nel secondo procedimento, SAMI chiedeva alla NB il pagamento di royalties per l’utilizzazione di registrazioni sonore durante i noleggi. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda, mentre la corte d’appello aveva riformato la decisione; anche qui la controversia giungeva dinanzi allo Högsta domstolen.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiedeva in sostanza:
- se il noleggio di autoveicoli equipaggiati con impianti radio costituisse una comunicazione al pubblico ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 e/o dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115;
- in quale misura rilevassero le dimensioni dell’attività di autonoleggio e la durata dei singoli noleggi.
Normativa rilevante
La Corte richiama:
- l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, che attribuisce agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico delle opere;
- il considerando 27 della direttiva 2001/29, secondo cui la mera fornitura di attrezzature fisiche atte a rendere possibile o ad effettuare una comunicazione non costituisce atto di comunicazione;
- l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115, che prevede il diritto a una remunerazione equa e unica per l’uso di fonogrammi pubblicati a scopi commerciali mediante radiodiffusione o comunicazione al pubblico;
- l’articolo 8 del Trattato OMPI sul diritto d’autore e la dichiarazione comune, che escludono la mera fornitura di impianti come comunicazione al pubblico.
Ragionamento della Corte
La Corte ribadisce anzitutto che, secondo la sua giurisprudenza, la nozione di "comunicazione al pubblico" va interpretata in modo uniforme nelle due direttive, salvo diversa volontà del legislatore dell’Unione. Essa comprende due elementi cumulativi: un atto di comunicazione e la destinazione a un pubblico.
Per accertare l’esistenza di un atto di comunicazione occorre una valutazione complessiva dei criteri pertinenti, tra cui il ruolo imprescindibile e l’intervento intenzionale dell’utente che consente ai clienti l’accesso all’opera protetta. Tuttavia, nel caso di specie, la Corte distingue nettamente la mera messa a disposizione di un autoveicolo dotato di radio dagli atti di comunicazione in cui il prestatore trasmette deliberatamente opere protette alla clientela.
La Corte osserva che la semplice fornitura di un impianto radio integrato in un veicolo, che permette di captare la radiodiffusione terrestre senza alcun intervento aggiuntivo da parte della società di noleggio, rientra nell’ipotesi esclusa dal considerando 27 della direttiva 2001/29 e dalla dichiarazione comune relativa all’articolo 8 del TDA. Anche il fatto che il veicolo sia un ambiente potenzialmente "pubblico" non modifica la conclusione, poiché la natura privata o pubblica del luogo della fruizione è irrilevante se manca un atto di comunicazione imputabile al noleggiatore.
Di conseguenza, la Corte ritiene superfluo esaminare se sussista il requisito del "pubblico" e non affronta la seconda questione relativa alla rilevanza delle dimensioni dell’attività e della durata dei noleggi.
Decisione e dispositivo
La Corte dichiara che l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 e l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115 devono essere interpretati nel senso che il noleggio di autoveicoli equipaggiati con impianti radio non costituisce una comunicazione al pubblico.
Principi affermati
La mera messa a disposizione di un bene materiale dotato di un dispositivo ricevente, senza intervento ulteriore del locatore e senza trasmissione deliberata di contenuti protetti alla clientela, non integra un atto di comunicazione al pubblico. La qualificazione non dipende né dal fatto che l’ascolto avvenga in uno spazio chiuso e accessibile ai clienti né dalle dimensioni dell’attività di noleggio, quando manca il requisito preliminare dell’atto di comunicazione.
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