Cassazione Penale, Sentenza n. 46498/2023 del 20/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di revisione della condanna per omicidio aggravato e porto illegale di armi (sentenza Corte d'Assise d'Appello di Firenze 16/05/2007, irrevocabile 14/03/2008). L'istanza riferiva tre presunte "prove nuove": 1) esperimento giudiziale sul tempo impiegato dalla testimone Bastianini per raggiungere la scuola del figlio (difesa sostiene 13 minuti) per sostenere che la testimone era ancora in ufficio all'ora del delitto e che Innocenti fosse già lontano; 2) esperimento giudiziale sulla percezione dei colpi da parte della testimone Bianchi (ella avrebbe udito tre scoppi confusi con petardi mentre in realtà furono sei colpi), deducendo l'uso di un silenziatore e quindi arma diversa da quella di Innocenti; 3) analisi del telefono cellulare della vittima per recuperare SMS cancellati e ipotizzare cause diverse del delitto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Genova. Motivi: le prime due prove erano reiterazioni di istanze già valutate in precedenti richieste di revisione e costituivano la rielaborazione di dati già esaminati nel giudizio di merito (quindi non "prove nuove"); la terza attività è stata considerata meramente esplorativa. La Corte ha inoltre rilevato che l'istanza non dimostra che le indagini proposte siano idonee, da sole o congiuntamente, a ribaltare il quadro probatorio che aveva portato alla condanna (tra gli elementi invariati: esito positivo dello stub su Innocenti, movente di vendetta, disponibilità esclusiva dell'arma calibro .38 e compatibilità balistica). Conseguenze: inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende; rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili, liquidate in euro 3.510,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 630 cod. proc. pen., comma 1, lett. c)
La "prova nuova" rilevante in sede di revisione è quella sopravvenuta o non precedentemente valutata che, da sola o congiuntamente ad altre, sia idonea a ribaltare il giudizio di colpevolezza. Una diversa valutazione tecnica di dati già acquisiti non equivale a prova nuova.
art. 641 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alle forme e limiti del giudizio di revisione (procedura per l'istruttoria e decisione sull'ammissibilità).
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese del procedimento a carico del ricorrente in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso di revisione; qui applicata per le spese processuali e l'ammenda prevista.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiama i limiti nella formulazione del motivo di ricorso e le modalità di motivazione sintetica richieste per il ricorso in Cassazione.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (richiamato)
Norma eccezionale richiamata per la trattazione dei ricorsi senza intervento delle parti, applicata nel periodo indicato; qui citata per la procedura di trattazione del ricorso.
Massime di principio
- Una diversa valutazione tecnica o una nuova metodica applicata a dati già acquisiti e delibati nel processo non costituisce, di per sé, "prova nuova" ai fini della revisione.
- Per essere ammessa, la prova nuova deve essere idonea, da sola o congiuntamente alle prove pregresse, a capovolgere il giudizio di colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio; occorre dimostrare concretamente l'incidenza decisiva del novum sul compendio probatorio.
- La Corte territoriale nel giudizio di revisione svolge una delibazione preliminare sommaria ma non superficiale: deve verificare se le allegazioni siano specifiche e realmente sintomatiche di un errore giudiziario plausibile.
- Richieste reiterate già esaminate e rigettate in precedenti istanze di revisione sono in genere considerate inammissibili se non emergono elementi investigativi effettivamente nuovi e distinti.
- Esperimenti giudiziari o accertamenti svolti molti anni dopo i fatti possono essere considerati inattendibili per mutamenti delle condizioni (traffico, viabilità, capacità uditiva delle persone) e quindi non idonei a costituire prova nuova decisiva.
- La genericità e l'assenza di precisione sulle modalità e sugli effetti degli accertamenti proposti indeboliscono l'ammissibilità della richiesta di revisione.
- Il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e di somme a titolo di ammenda se l'istanza viene dichiarata inammissibile.
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