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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46498/2023 del 20/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di revisione della condanna per omicidio aggravato e porto illegale di armi (sentenza Corte d'Assise d'Appello di Firenze 16/05/2007, irrevocabile 14/03/2008). L'istanza riferiva tre presunte "prove nuove": 1) esperimento giudiziale sul tempo impiegato dalla testimone Bastianini per raggiungere la scuola del figlio (difesa sostiene 13 minuti) per sostenere che la testimone era ancora in ufficio all'ora del delitto e che Innocenti fosse già lontano; 2) esperimento giudiziale sulla percezione dei colpi da parte della testimone Bianchi (ella avrebbe udito tre scoppi confusi con petardi mentre in realtà furono sei colpi), deducendo l'uso di un silenziatore e quindi arma diversa da quella di Innocenti; 3) analisi del telefono cellulare della vittima per recuperare SMS cancellati e ipotizzare cause diverse del delitto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Genova. Motivi: le prime due prove erano reiterazioni di istanze già valutate in precedenti richieste di revisione e costituivano la rielaborazione di dati già esaminati nel giudizio di merito (quindi non "prove nuove"); la terza attività è stata considerata meramente esplorativa. La Corte ha inoltre rilevato che l'istanza non dimostra che le indagini proposte siano idonee, da sole o congiuntamente, a ribaltare il quadro probatorio che aveva portato alla condanna (tra gli elementi invariati: esito positivo dello stub su Innocenti, movente di vendetta, disponibilità esclusiva dell'arma calibro .38 e compatibilità balistica). Conseguenze: inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende; rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili, liquidate in euro 3.510,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 630 cod. proc. pen., comma 1, lett. c)

    La "prova nuova" rilevante in sede di revisione è quella sopravvenuta o non precedentemente valutata che, da sola o congiuntamente ad altre, sia idonea a ribaltare il giudizio di colpevolezza. Una diversa valutazione tecnica di dati già acquisiti non equivale a prova nuova.

  • art. 641 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alle forme e limiti del giudizio di revisione (procedura per l'istruttoria e decisione sull'ammissibilità).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese del procedimento a carico del ricorrente in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso di revisione; qui applicata per le spese processuali e l'ammenda prevista.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiama i limiti nella formulazione del motivo di ricorso e le modalità di motivazione sintetica richieste per il ricorso in Cassazione.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (richiamato)

    Norma eccezionale richiamata per la trattazione dei ricorsi senza intervento delle parti, applicata nel periodo indicato; qui citata per la procedura di trattazione del ricorso.

Massime di principio

  • Una diversa valutazione tecnica o una nuova metodica applicata a dati già acquisiti e delibati nel processo non costituisce, di per sé, "prova nuova" ai fini della revisione.
  • Per essere ammessa, la prova nuova deve essere idonea, da sola o congiuntamente alle prove pregresse, a capovolgere il giudizio di colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio; occorre dimostrare concretamente l'incidenza decisiva del novum sul compendio probatorio.
  • La Corte territoriale nel giudizio di revisione svolge una delibazione preliminare sommaria ma non superficiale: deve verificare se le allegazioni siano specifiche e realmente sintomatiche di un errore giudiziario plausibile.
  • Richieste reiterate già esaminate e rigettate in precedenti istanze di revisione sono in genere considerate inammissibili se non emergono elementi investigativi effettivamente nuovi e distinti.
  • Esperimenti giudiziari o accertamenti svolti molti anni dopo i fatti possono essere considerati inattendibili per mutamenti delle condizioni (traffico, viabilità, capacità uditiva delle persone) e quindi non idonei a costituire prova nuova decisiva.
  • La genericità e l'assenza di precisione sulle modalità e sugli effetti degli accertamenti proposti indeboliscono l'ammissibilità della richiesta di revisione.
  • Il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e di somme a titolo di ammenda se l'istanza viene dichiarata inammissibile.

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