Sentenza n. 3489/2026 - Milano, Sezione 1
per sentire accogliere le conclusioni che seguono: ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esatta ed integrale esecuzione alla sentenza n. 221/2024 del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, pubblicata in data 29/03/2024, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della emananda sentenza, mediante l’assegnazione della carta del docente con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 e accreditando sulla Carta l’importo di € 3.000,00=, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, corrispondente ai contratti a tempo determinato stipulati dalla ricorrente negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, quale contributo alla sua formazione professionale. Per il caso di mancata esecuzione della predetta sentenza entro il termine assegnato, si chiede di nominare sin d’ora, quale Commissario ad acta, il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia o un funzionario da questi delegato, affinché provveda agli adempimenti sostitutivi. *** Con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese legali della presente procedura, oltre accessori di legge, da distrarre in favore dei difensori della parte ricorrente, che si dichiarano antistatari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che aveva riconosciuto il diritto alla carta del docente per sei anni scolastici, per complessivi euro 3.000,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza n. 221/2024 del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto alla carta del docente per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, nella misura di euro 500,00 per ciascun anno, ed era stato condannato il Ministero a mettere a disposizione la carta con accredito complessivo di euro 3.000,00. La sentenza era stata notificata al Ministero il 13 dicembre 2024, ma l'Amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo. Era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. La ricorrente ha quindi chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata al Ministero e che il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo era inutilmente decorso. Ha quindi ordinato al Ministero, ove non avesse già provveduto nelle more, di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della carta elettronica del docente secondo quanto stabilito dal giudice ordinario. Per il caso di persistente inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, con termine di 60 giorni dalla richiesta della ricorrente. Il commissario potrà utilizzare, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione, i capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e l'istituto del pagamento in conto sospeso. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, in quanto dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 800,00 oltre accessori, rimborso del contributo unificato se versato e distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Consentono di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di un provvedimento giurisdizionale passato in giudicato o comunque esecutivo.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di proporre l'azione esecutiva nei confronti dell'Amministrazione statale.
art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Consente, nell'esecuzione del titolo nei confronti dell'Amministrazione, il ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e all'istituto del pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei fondi.
Massime di principio
- Quando una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato riconosce a un privato una prestazione patrimoniale o un beneficio amministrativo e l'amministrazione obbligata non vi dà esecuzione, il giudice amministrativo può ordinare l'adempimento mediante giudizio di ottemperanza, purché sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni statali.
- La notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione e il decorso infruttuoso di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 costituiscono presupposti sufficienti per la proposizione dell'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione statale obbligata.
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin d'ora un commissario ad acta con poteri sostitutivi per il caso di persistente inottemperanza alla scadenza del termine assegnato.
- In caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente, il commissario ad acta può utilizzare i capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
- Quando le funzioni di commissario ad acta sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice, non deve essere liquidato alcun compenso commissariale.
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