Cassazione Penale, Sentenza n. 1951/2025 del 16/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna (Tribunale di Parma e conferma in appello) per due reati di appropriazione indebita e un reato di furto, con le seguenti censure: 1) illegittima legittimazione di Chierici Remo a costituirsi parte civile come presunto "presidente" dell'Associazione Movimento Nuovi Consumatori; 2) vizio per la revoca dell'audizione dei testi difensivi già ammessi ma non citati per l'udienza del 22/02/2022; 3) duplicazione dei capi di imputazione relativi all'appropriazione indebita (denaro su conto vs denaro contante consegnato dai soci); 4) vizio di motivazione sulla sussistenza del furto (i documenti sottratti — fatture quietanzate — non costituirebbero profitto né dolo specifico); 5) errata valutazione dell'aggravante del "rilevante danno" per le appropriazioni; 6) diniego ingiustificato delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena; 7) vizio nella valutazione dell'aumento di pena per continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo i motivi in parte generici, in parte non consentiti e in parte manifestamente infondati. Motivazioni principali: 1) la legittimazione di Chierici Remo è stata comprovata da dichiarazioni e da una delibera assembleare contenuta negli atti, che conferisce validità alla sua rappresentanza; 2) la revoca dell'ammissione dei testi difensivi è corretta: la difesa non aveva provveduto alla citazione per l'udienza stabilita e, comunque, le dichiarazioni spontanee dell'imputato hanno reso superflua l'escussione dei testi; il giudice di merito ha valutato correttamente la superfluità o l'onerosità del ritardo e tale valutazione non è sindacabile in Cassazione; 3) i due capi relativi all'appropriazione indebita riguardano condotte distinte (diverso oggetto materiale) e quindi non sussiste duplicazione illegittima; la censura non era stata adeguatamente dettagliata in ricorso; 4) quanto al furto, la sottrazione comprendeva anche estratti conto bancari, idonei a dimostrare il fine di profitto e il dolo specifico; 5) l'aggravante del "rilevante danno" non era dedotta in appello e quindi non consentita in Cassazione; 6) la determinazione della pena, il rigetto delle attenuanti e il diniego della sospensione condizionale sono adeguatamente motivati sulla base della mancata restituzione, della recidiva e della pervicacia nelle condotte illecite; conseguenze processuali: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende; rigetto della richiesta di liquidazione delle spese in favore della parte civile.
Norme richiamate
art. 507 cod. proc. pen.
Citato come norma rilevante rispetto alle istanze probatorie; la Corte ha ritenuto legittime le decisioni di merito anche con riferimento alle norme processuali che disciplinano l'ammissione e l'escussione dei testi
art. 603 cod. proc. pen.
Richiamato insieme all'art. 507 come riferimento procedurale circa provvedimenti sulle prove e sulle richieste di escussione dei testi; la Corte ha confermato la discrezionalità del giudice di merito
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Richiesta la non consentibilità di deduzioni nuove o generiche in sede di cassazione; la Corte ha escluso alcune censure per mancata deduzione in appello o per genericità
art. 132 cod. pen.
Richiamato in relazione ai criteri per la determinazione della pena; la Corte ha confermato la discrezionalità del giudice di merito nel fissare la pena base
art. 133 cod. pen.
Richiamato in relazione alla valutazione delle circostanze aggravanti e attenuanti e alla discrezionalità del giudice nella loro ponderazione
art. 125, comma 3, cod. pen.
Richiamato in relazione all'obbligo motivazionale del giudice nella determinazione della pena; la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione adottata dal giudice di merito
art. 163 cod. pen.
Richiamato in relazione al beneficio della sospensione condizionale della pena; la Corte ha ritenuto legittimo il diniego operato dal giudice di merito sulla base della personalità e della gravità del reato
Giurisprudenza di legittimità (diverse sezioni, citate nella sentenza)
La Corte ha richiamato pronunce precedenti per affermare principi quali: l'impossibilità di eccepire compensazioni su crediti non certi in tema di appropriazione indebita; l'ampia nozione di fine di profitto nel delitto di furto; e i limiti del riesame in Cassazione della valutazione probatoria e della congruità della pena
Massime di principio
- La legittimazione di un rappresentante di un'associazione può essere dimostrata anche con documenti e delibere contenuti nel fascicolo: se esiste una delibera assembleare sottoscritta dai soci, la rappresentanza è valida salvo prova contraria forte.
- La mancata citazione dei testi difensivi per l'udienza fissata può comportare la decadenza dalla prova se la negligenza delle parti ha impedito la regolare procedura; il giudice di merito ha discrezionalità nel dichiarare la decadenza o nel differire l'escussione, valutando la rilevanza, la superfluità o il ritardo derivante dall'assunzione della prova.
- Le ammissioni e le dichiarazioni spontanee dell'imputato possono rendere irrilevanti le testimonianze difensive se sono idonee a provare gli elementi essenziali del reato; tale valutazione di fatto non è sindacabile in Cassazione salvo profili di diritto.
- Non costituisce duplicazione illegittima l'aver contestato più capi di appropriazione indebita quando le condotte riguardano oggetti materiali distinti (es. conto corrente vs denaro contante): ciò è compatibile se le condotte integrano un medesimo disegno criminoso ma restano materialmente separate.
- Nel delitto di furto il "fine di profitto" può includere vantaggi anche non strettamente patrimoniali; la sottrazione di documenti che consentono di occultare o agevolare appropriazioni può integrare il dolo specifico del furto.
- Aggravanti o altre circostanze che non sono state tempestivamente dedotte in appello possono risultare inammissibili in Cassazione; per preservare una censura è necessario averla opportunamente sollevata nel grado di merito competente.
- La quantificazione della pena e la valutazione delle attenuanti/aggravanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo per vizio di motivazione grave o illogicità manifesta; motivazioni che si richiamano a elementi concreti della personalità o della condotta possono legittimamente giustificare il diniego delle attenuanti o della sospensione condizionale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 1908/2025 del 16/01/2025
- Sentenza penale · 16 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 1909/2025 del 16/01/2025
- Sentenza penale · 16 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 1910/2025 del 16/01/2025
- Sentenza penale · 16 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 1911/2025 del 16/01/2025
- Sentenza penale · 16 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 1913/2025 del 16/01/2025
- Sentenza penale · 16 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 1914/2025 del 16/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →