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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01101/2026 del 13/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo disposto su beni di Autolago Motori e della stessa Buracchi, riconducibile al profitto del reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74/2000. La ricorrente deduceva carenza e insufficienza motivazionale del provvedimento, censurando in particolare: a) l'asserita rilevanza attribuita dal Tribunale alla concomitanza (o antecedenza) dei pagamenti da parte di Autolago rispetto a quelli della società interposta Elite Srls, che secondo la ricorrente è prassi commerciale legittima; b) l'omessa considerazione di elementi favorevoli (contatti/ pagamenti verso la società sammarinese, tracciabilità di vetture mediante registri automobilistici, fatture effettive) che escluderebbero la fittizietà delle operazioni; c) la mancata e insufficiente motivazione circa il periculum in mora, ossia il rischio che la confisca del profitto non fosse efficacemente soddisfabile in futuro.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze proposte vertessero principalmente su valutazioni di fatto e sulla plausibilità logica della motivazione del Tribunale di Foggia (queste ultime non rientranti nell'ambito di sindacato pieno in sede di legittimità per i provvedimenti di cui all'art. 325 c.p.p.). Il Collegio ha confermato che il Tribunale aveva motivato adeguatamente la sussistenza del fumus (giustificato, tra l'altro, dalla temporaneità dei pagamenti, dall'inoperatività delle società interposte e dall'assenza di pagamenti verso la società sammarinese) e del periculum (ingente ammontare evaso, fraudolenza delle condotte, condizione patrimoniale degli indagati). Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74/2000, art. 2

    Norma contestata: configurazione del reato tributario per l'indicazione nelle dichiarazioni fiscali di elementi passivi riferibili ad operazioni soggettivamente inesistenti; il sequestro cautelare è stato disposto come strumento per sequestrare il profitto del reato così contestato.

  • art. 325 cod. proc. pen., comma 1 (ultimo periodo)

    "[...] i provvedimenti del tipo di quelli in questione sono suscettibili di essere censurati di fronte al giudice della legittimità non in relazione a tutti i motivi elencati dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., ma per le sole ragioni che abbiano ad oggetto la violazione della legge"

    Limita il sindacato della Corte di Cassazione sui provvedimenti cautelari reali alle sole questioni di diritto (violazione di legge), escludendo il sindacato pieno su valutazioni di merito o di fatto.

  • art. 606 cod. proc. pen., comma 1

    Richiamato per spiegare che l'elenco dei motivi di impugnazione in Cassazione non si applica integralmente ai provvedimenti di cui all'art. 325 c.p.p.; solo i profili di violazione di legge sono sindacabili.

  • art. 125 cod. proc. pen., comma 3

    Principio che sancisce l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; la Corte ha osservato che la presenza di motivazione, seppure oggetto di contestazione sulla sua plausibilità, esclude la natura omissiva della motivazione stessa a fini di ammissibilità del ricorso in Cassazione.

Massime di principio

  • Avverso ordinanze di riesame su sequestri preventivi (art. 325 c.p.p.) il sindacato in Cassazione è limitato a violazioni di legge: questioni di fatto o di valutazione della prova sono, di norma, inammissibili.
  • La mera contestazione della plausibilità o congruità della motivazione del giudice del riesame non è sufficiente: il ricorso in Cassazione è ammissibile solo se la motivazione è del tutto mancante o gravemente carente nei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.
  • Per dimostrare l'insussistenza del periculum in mora relativo al sequestro, è necessario contrapporre elementi giuridicamente rilevanti e documentati (es. prova di capacità patrimoniale, tracciabilità dei pagamenti, contatti e rapporti contrattuali effettivi con le società interposte) che neutralizzino specifici argomenti posti a fondamento del sequestro (ammontare del profitto, inoperatività delle società, condizione di impossidenza degli indagati).
  • In giudizio di legittimità è strategico formulare i motivi di impugnazione come questioni di diritto (vizi di motivazione in senso giuridico, violazione di norme procedurali) e documentare con precisione gli elementi fattuali contestati, evidenziando dove si sarebbe concretamente configurata una violazione di legge.
  • Quando si impugna un provvedimento cautelare per carenza motivazionale, indicare puntualmente quali passaggi logico-giuridici manchino o risultino contraddittori e, se possibile, dimostrare che la motivazione è talmente assente da equivalere a nullità.

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