Cassazione Civile, Ordinanza n. 03018/2024 del 01/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una richiesta di rimborso di credito d'imposta ai fini IRPEG per l'anno 1995, inizialmente opposta con silenzio-rifiuto dell'Ufficio. Nel corso del giudizio l'Amministrazione pagava il capitale e gli interessi maturati fino al 31.12.2007, ma la contribuente otteneva dalla CTP il riconoscimento anche degli interessi per l'anno 2008, pari a euro 1.007.551,80, con sentenza passata in giudicato. In seguito la società agiva in ottemperanza per conseguire tale importo e la CTP di Palermo accoglieva il ricorso, condannando l'Ufficio al pagamento della somma e degli ulteriori interessi sino al soddisfo. L'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: violazione o falsa applicazione dell'art. 1283 c.c. e dell'art. 37, comma 50, d.l. 223/2006 conv. in l. 248/2006, sostenendo che il giudice dell'ottemperanza aveva illegittimamente riconosciuto interessi su una somma già dovuta a titolo di interessi, in contrasto con il divieto di anatocismo e oltre i limiti del decisum precedente e dell'art. 70 d.lgs. 546/1992.
La decisione
La Corte non ha esaminato il merito del motivo perché ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità del ricorso. Il ricorso per cassazione era stato spedito per posta, ma non risultava in atti l'avviso di ricevimento del piego raccomandato, documento necessario a provare il perfezionamento della notificazione e l'instaurazione del contraddittorio. In assenza di tale avviso e non avendo svolto difese la contribuente intimata, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Non ha provveduto sulle spese per mancanza di attività difensiva della resistente e ha escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 perché soccombente era un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 70 d.lgs. 546/1992
Indica il rimedio di cassazione avverso le sentenze rese in sede di ottemperanza; nel caso concreto la Corte non entra nel merito del suo corretto utilizzo perché il ricorso è inammissibile per vizio di notificazione.
art. 1283 c.c.
Richiamato come norma che vieta la produzione di interessi su interessi, salvo i casi consentiti; l'Agenzia la invocava per contestare il riconoscimento di ulteriori interessi sugli interessi già liquidati.
art. 37, comma 50, d.l. 223/2006 conv. in L. 248/2006
Richiamato dall'Agenzia quale disciplina speciale dei rimborsi tributari, per sostenere che gli interessi spettanti sui rimborsi non producono ulteriori interessi ex art. 1283 c.c.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Costituisce il parametro del motivo di ricorso per cassazione dedotto come violazione o falsa applicazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
La Corte esclude la sua applicazione perché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione notificato a mezzo posta, la produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato è necessaria per dimostrare il perfezionamento della notificazione e l'instaurazione del contraddittorio.
- Se manca l'avviso di ricevimento del ricorso notificato per posta e l'intimato non svolge difese, il ricorso è inammissibile e non può essere assegnato un termine per il deposito successivo.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per vizio della notificazione, la Corte non esamina i motivi sostanziali dedotti.
- In materia di rimborsi tributari, la parte che contesta il riconoscimento di interessi ulteriori deve confrontarsi con il divieto di anatocismo e con l'eventuale disciplina speciale applicabile, ma tale esame resta assorbito se il ricorso non è rituale.
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