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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21181/2023 del 18/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli Nord per il reato di cui all'art. 73, comma 1, DPR 309/90 (cessione di cocaina). Il ricorrente deduce: 1) mancata applicazione della fattispecie attenuata di cui all'art. 73, comma 5, DPR 309/90 per assenza di indici di attività di spaccio (assenza di sequestro di stupefacente, strumenti di taglio/preparazione e somme di denaro presso l'abitazione); 2) vizio di valutazione delle esigenze cautelari ai sensi degli artt. 274 e 275 c.p.p., poiché l'ordinanza si sarebbe limitata a generiche affermazioni di inserimento in ambienti criminali senza indicare elementi concreti della pericolosità, considerata anche l'assenza di precedenti penali specifici.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto congrua e logica la motivazione del Tribunale del riesame che aveva rilevato elementi probatori idonei a dimostrare la non occasionalità delle cessioni (dichiarazioni dell'acquirente abituale, modalità concordate di consegna) e la personalità pregressa dell'indagato (plurimi precedenti, violazioni di misure), nonché l'assenza di elementi concreti dalla difesa circa un'occupazione lecita. Pertanto sono stati ritenuti sussistenti i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari (in particolare il pericolo di reiterazione del reato), con conferma della misura custodiale e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3000,00 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • DPR 309/1990, art. 73

    Art. 73 comma 1: contestato il reato di cessione di stupefacenti. Il comma 5 disciplina la possibile fattispecie attenuata per attività illecita di lieve entità; la Corte ha ritenuto che non sussistano gli indici per qualificare l'attività come lieve/occasionale, valorizzando la non occasionalità delle cessioni e le modalità pratiche dell'attività di spaccio

  • Codice di procedura penale, art. 274

    Stabilisce i criteri per la misura cautelare basata sul pericolo di recidiva: il pericolo deve essere concreto e attuale, desumibile da modalità del fatto, personalità e precedenti. La Corte ha applicato questi parametri ritenendo sufficienti gli elementi desunti dalle indagini e dai precedenti per motivare la custodia cautelare

  • Codice di procedura penale, art. 275

    Riferito in relazione alla valutazione delle esigenze cautelari: la Corte ricorda che il giudizio prognostico è affidato al giudice di merito e non sindacabile in cassazione salvo vizi di legge o manifesta illogicità

  • Codice di procedura penale, art. 273

    Norma sulle gravi indizi di colpevolezza; la Corte osserva che l'insussistenza dei gravi indizi può essere censurata in cassazione solo per violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)

    Limiti del controllo di legittimità: la Corte ricorda che il vizio di motivazione rilevante in cassazione deve consistere in violazione di legge o manifesta illogicità

  • Legge n. 47/2015

    Novellazione che ha specificato i requisiti di concretezza e attualità del pericolo di recidiva ai fini delle misure cautelari; la Corte chiarisce che la disposizione codifica principi già affermati e consente l'uso degli elementi fattuali e della personalità per la prognosi cautelare

  • Disp. att. c.p.p., art. 94

    Richiamato per le comunicazioni a cancelleria in caso di declaratoria di inammissibilità e condanna alle spese

Massime di principio

  • La sussistenza della misura cautelare per traffico di stupefacenti può fondarsi non solo sulla gravità del titolo di reato, ma su elementi concreti che evidenzino non occasionalità dell'attività (es. dichiarazioni di acquirenti abituali, modalità delle consegne, ripetizione delle cessioni).
  • La fattispecie attenuata prevista dall'art. 73 DPR 309/90 (comma 5) richiede indici concreti di attività lieve o occasionale; l'assenza di sequestro domiciliare non è automaticamente decisiva se vi sono altri elementi indicativi di spaccio abituale.
  • Per valutare il pericolo di reiterazione (art. 274 c.p.p.) occorre una prognosi basata su elementi concreti e attuali quali personalità, precedenti, modalità del fatto e condizioni di vita; non è richiesta la prova di una "specifica occasione" futura di delinquere.
  • In sede di Cassazione il sindacato sul merito delle prove è molto limitato: si controlla la legittimità e la logicità della motivazione del giudice di merito, non la rivalutazione degli elementi probatori a meno che non vi sia manifesta illogicità o violazione normativa.
  • Contestazioni generiche e apodittiche dell'ordinanza di custodia cautelare, senza indicazione di concreti elementi probatori contrari, sono insufficienti per ottenere l'annullamento o la revoca della misura in sede di legittimità.
  • I precedenti penali e le violazioni di misure (es. foglio di via, misure di prevenzione, evasione) sono elementi che rafforzano la prognosi di pericolosità e possono giustificare misure cautelari più afflittive se congruamente motivate.

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