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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14625/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (magistrato di sorveglianza)

La controversia

Un soggetto ristretto in espiazione pena ha impugnato per cassazione l'ordinanza del magistrato di sorveglianza che aveva dichiarato inammissibile, il 1 luglio 2024, la sua istanza di permesso premio. Dalla motivazione emerge però che, contro il medesimo provvedimento, lo stesso detenuto aveva anche proposto reclamo ai sensi dell'art. 30-ter della legge sull'ordinamento penitenziario, reclamo poi deciso dal Tribunale di sorveglianza di Sassari con ordinanza del 27 settembre 2024. La Corte rileva che la contemporanea attivazione del reclamo e del successivo ricorso per cassazione ha determinato una sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione immediata, poiché il controllo del provvedimento doveva svolgersi secondo il corretto schema procedimentale, cioè prima mediante reclamo. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile per difetto sopravvenuto di interesse.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il ricorrente aveva parallelamente attivato il rimedio del reclamo contro il medesimo provvedimento, facendo venire meno l'interesse attuale alla decisione sul ricorso per cassazione proposto in via immediata. In applicazione dell'art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p., la Corte ha escluso la condanna del ricorrente sia alle spese processuali sia al pagamento della somma alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 30-ter L. n. 354 del 1975

    Il provvedimento relativo ai permessi premio è soggetto, secondo il corretto schema procedimentale richiamato dalla Corte, a reclamo prima di poter essere portato al vaglio di legittimità.

  • art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.

    L'impugnazione va dichiarata inammissibile quando difetti o venga meno l'interesse ad impugnare.

  • art. 616 c.p.p.

    La Corte richiama il principio per cui, nei casi di inammissibilità per le ragioni indicate, non segue condanna automatica alle spese o alla somma in favore della Cassa delle ammende quando manchi l'interesse attuale nei termini rilevati in sentenza.

Massime di principio

  • L'interesse a impugnare deve essere attuale e sussistere al momento della decisione; se viene meno per effetto di una successiva e parallela attivazione del rimedio previsto dalla legge, il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Quando la legge prevede un ordine procedimentale specifico per il controllo di un provvedimento, la proposizione di un rimedio in via non corretta può determinare l'inammissibilità dell'impugnazione per difetto di interesse, se nel frattempo è stato attivato il rimedio corretto.
  • La declaratoria di inammissibilità per carenza sopravvenuta di interesse può escludere la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende, secondo il principio richiamato dalla giurisprudenza di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieLiberazione anticipataImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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