Sentenza del 15/07/2015 n. 14790 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La società ha chiesto il rimborso dell'IVA assolta nel 2003 per il noleggio di autovetture aziendali, sostenendo che il divieto o la limitazione nazionale alla detrazione previsto dall'art. 19-bis del decreto IVA fosse contrario alla normativa comunitaria, in particolare all'art. 17 della sesta direttiva IVA. L'Agenzia delle Entrate ha contestato in Cassazione la tempestività della domanda, sostenendo che il termine biennale dovesse decorrere dai singoli pagamenti dell'imposta e non dalla dichiarazione annuale. La società ha proposto ricorso incidentale, contestando la determinazione equitativa della detrazione nella misura del 45% e chiedendo una quantificazione fondata su criteri obiettivi e sulla documentazione prodotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale dell'Agenzia sia quello incidentale della contribuente. Ha ritenuto tempestiva la domanda di rimborso presentata il 30 gennaio 2006, poiché proposta prima della sentenza della Corte di giustizia del 14 settembre 2006 e della successiva disciplina attuativa, non applicabile alle formalità delle domande già pendenti. Ha inoltre confermato che la detrazione doveva essere riconosciuta solo nella misura corrispondente all'effettivo utilizzo dei veicoli per operazioni soggette a IVA. La percentuale del 45% determinata dalla Commissione tributaria regionale è rimasta ferma, perché la società non aveva riprodotto nel ricorso gli elementi documentali decisivi né dimostrato che una loro corretta valutazione avrebbe condotto a una percentuale diversa. Le spese del giudizio di Cassazione sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 19-bis, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 633/1972
"In deroga alle disposizioni di cui all'art. 19 [...] l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di [...] autovetture [...] non è ammessa in detrazione salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio".
La limitazione nazionale alla detrazione dell'IVA sulle autovetture è stata ritenuta incompatibile con il diritto comunitario nella versione applicabile al periodo controverso, poiché introdotta senza il rispetto delle condizioni previste dalla sesta direttiva.
Art. 17, nn. 1, 2 e 7, della sesta direttiva IVA
"Il soggetto passivo [...] può detrarre dall'imposta di cui è debitore l'imposta sul valore aggiunto dovuta o assolta [...] per i beni e servizi impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta".
Il diritto alla detrazione costituisce principio generale e può essere limitato solo nel rispetto delle condizioni comunitarie. In caso di limitazione illegittima, il contribuente può ricalcolare l'imposta detraibile in proporzione all'effettivo impiego dei beni e servizi in operazioni imponibili.
Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 14 settembre 2006, causa C-228/05, Stradasfalti
La Corte di giustizia ha stabilito che la normativa italiana sulle limitazioni alla detrazione dell'IVA relativa alle autovetture non era stata introdotta conformemente alla sesta direttiva; pertanto, il contribuente doveva poter recuperare l'IVA in relazione all'effettivo utilizzo aziendale.
Art. 1, comma 1, D.L. n. 258/2006
"Resta ferma [...] la possibilità di dimostrare il diritto ad una detrazione in misura superiore presentando apposita istanza [...] contenente i dati e gli elementi comprovanti la misura [...] dell'effettivo utilizzo".
La disciplina attuativa ha previsto una procedura amministrativa, anche forfetaria, per il rimborso dell'IVA, lasciando al contribuente la possibilità di dimostrare analiticamente una percentuale di detrazione superiore mediante documentazione sull'effettivo utilizzo aziendale.
Art. 21 D.Lgs. n. 546/1992
La domanda di rimborso proposta in sede tributaria è soggetta al termine di decadenza previsto dalla norma. Nel caso esaminato, la disciplina attuativa sopravvenuta non ha imposto nuove formalità alle domande già presentate e già pendenti prima della sentenza della Corte di giustizia.
Massime di principio
- Quando una limitazione nazionale al diritto di detrazione IVA è dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione europea, il contribuente può chiedere il recupero dell'imposta non detratta, ma solo nella misura in cui dimostri l'utilizzo del bene o servizio per operazioni soggette a IVA.
- Le discipline amministrative introdotte successivamente per attuare una sentenza europea non incidono normalmente sulle domande di rimborso già presentate e sui giudizi già pendenti, salvo che prevedano un ampliamento dei termini o delle possibilità di tutela.
- La percentuale di utilizzo aziendale non può essere determinata automaticamente in favore del contribuente: se il bene è usato promiscuamente, il giudice può adottare una stima equitativa quando la documentazione non consente una quantificazione precisa.
- Chi contesta in Cassazione la percentuale riconosciuta deve indicare dettagliatamente i documenti decisivi, riportarne i contenuti essenziali e dimostrare concretamente che la loro corretta valutazione avrebbe portato a un risultato diverso.
- Per ottenere una detrazione superiore a quella forfetaria è necessario conservare e produrre documentazione oggettiva, come registri contabili, percorrenze, orari, itinerari e collegamenti tra l'utilizzo del veicolo e l'attività imponibile.
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