Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 11/07/2019 n. 18603 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società chiedeva il rimborso IRES per gli anni 2004-2007, pari a 1.946.104 euro, sostenendo di avere diritto all'aliquota agevolata pari alla metà di quella ordinaria prevista dall'art. 6 del d.P.R. n. 601/1973. La struttura, riconosciuta dalla Regione Campania come presidio ospedaliero e titolare di accreditamento provvisorio, riteneva di poter essere assimilata agli enti ospedalieri. La contribuente contestava inoltre che l'Agenzia avesse introdotto solo in appello la questione dell'assenza dei requisiti sostanziali e sosteneva che il termine per il rimborso degli acconti dovesse decorrere dal versamento del saldo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la questione dell'applicabilità dell'agevolazione fosse già stata introdotta dall'Agenzia nel primo grado e quindi non costituisse motivo nuovo. Nel merito, ha confermato che la riduzione IRES prevista dall'art. 6, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 601/1973 è un'agevolazione soggettiva, riservata agli enti ospedalieri pubblici e, dopo le riforme del SSN, alle aziende ospedaliere e ai presidi ospedalieri pubblici delle ASL. Essa non è estensibile alle case di cura private, neppure se accreditate, anche definitivamente, o riconosciute come presidi ospedalieri. Il motivo relativo alla decadenza dal rimborso è stato dichiarato assorbito. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Art. 6, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 601/1973

    riduzione alla metà dell'imposta per gli "enti ospedalieri"

    La norma prevede un'agevolazione tributaria di natura soggettiva, applicabile agli enti ospedalieri pubblici e ai loro successori istituzionali, quali aziende ospedaliere e presidi ospedalieri pubblici delle ASL. Non può essere estesa alle strutture private in base alla sola attività sanitaria svolta.

  • Art. 2, legge n. 132/1968

    sono enti ospedalieri gli enti pubblici che istituzionalmente provvedono al ricovero ed alla cura degli infermi

    La nozione di ente ospedaliero è riferita originariamente a enti pubblici con specifiche funzioni istituzionali; tale requisito pubblicistico non ricorre nelle case di cura private.

  • Art. 43, comma 2, legge n. 833/1978

    le istituzioni di carattere privato ... possono ottenere ... che i loro ospedali ... siano considerati ... presidi dell'unità sanitaria locale

    Il riconoscimento regionale di una struttura privata come presidio ai fini dell'assistenza sanitaria non comporta la sua equiparazione agli enti ospedalieri pubblici ai fini dell'agevolazione fiscale.

  • Art. 8, comma 4, d.lgs. n. 502/1992

    sono definiti i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie

    La disciplina dei requisiti e dell'accreditamento riguarda l'esercizio dell'attività sanitaria e i rapporti con il SSN, ma non modifica la natura privata del soggetto né determina automaticamente il diritto all'agevolazione fiscale.

  • Art. 6, comma 6, legge n. 724/1994

    entrano in vigore i nuovi rapporti fondati sull'accreditamento

    Il passaggio dal convenzionamento all'accreditamento non trasforma la struttura privata in un ente ospedaliero pubblico; il rapporto conserva natura sostanzialmente concessoria.

  • Art. 57, d.lgs. n. 546/1992 e art. 345 c.p.c.

    In appello non possono essere introdotte domande o eccezioni nuove, ma non è nuova una questione già prospettata in primo grado, anche se successivamente sviluppata o precisata.

  • Art. 38, d.P.R. n. 602/1973

    Disciplina il termine per chiedere il rimborso delle imposte dirette; nel caso esaminato la questione della decorrenza del termine per gli acconti è stata assorbita, perché il rimborso era comunque infondato nel merito.

  • Art. 3 della Costituzione

    Il richiamo al principio di uguaglianza non consente di estendere un'agevolazione fiscale soggettiva oltre i destinatari espressamente individuati dal legislatore.

Massime di principio

  • Le agevolazioni fiscali, soprattutto quando hanno natura soggettiva ed eccezionale, devono essere interpretate restrittivamente e non possono essere estese per analogia a soggetti che svolgono attività simili ma hanno natura giuridica diversa.
  • L'accreditamento regionale, anche definitivo, abilita una struttura privata a operare nell'ambito del SSN, ma non la trasforma in ente ospedaliero pubblico né le attribuisce automaticamente i benefici fiscali riservati a tali enti.
  • La qualificazione di una struttura privata come presidio ospedaliero ai fini dell'erogazione dell'assistenza sanitaria non implica la sua equiparazione fiscale alle aziende ospedaliere o ai presidi ospedalieri pubblici.
  • Una questione non è nuova in appello se l'amministrazione l'ha già prospettata nel primo grado, anche in forma sintetica o subordinata; è sufficiente che il tema giuridico fosse già entrato nel giudizio.
  • Quando il diniego del rimborso è legittimo per ragioni sostanziali, il giudice può non esaminare le questioni relative alla tempestività della domanda o alla decorrenza dei termini, perché risultano assorbite.
  • Per ottenere un'agevolazione analoga in una situazione simile occorre verificare non solo l'attività concretamente svolta e l'accreditamento, ma soprattutto la natura giuridica del soggetto e l'appartenenza alla categoria tassativamente individuata dalla norma.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.