Sentenza del 05/03/2019 n. 1377 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Notificazione degli avvisi di accertamento- autenticazione delle copie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto che l’agente della riscossione non potesse dimostrare validamente l’avvenuta notificazione mediante copie degli avvisi di ricevimento formati dall’ufficiale postale e autenticate dallo stesso agente della riscossione. L’autenticazione, infatti, può essere effettuata dal pubblico ufficiale che ha emesso l’atto oppure presso il quale è depositato l’originale; l’agente della riscossione non rientra necessariamente in tali categorie.
La decisione
La prova della notificazione non può fondarsi automaticamente sulle copie autenticate dall’agente della riscossione, se questi non è il pubblico ufficiale competente secondo i requisiti indicati. Deve applicarsi l’art. 2719 c.c.: la copia fotografica o fotostatica ha la stessa efficacia dell’originale se la conformità è attestata dal pubblico ufficiale competente oppure se la controparte non la disconosce. In presenza di un disconoscimento, l’agente deve quindi fornire una prova idonea della conformità all’originale e dell’effettivo perfezionamento della notifica.
Norme richiamate
Art. 2719 del codice civile
Le copie fotografiche o fotostatiche hanno la stessa efficacia delle copie autentiche, se la loro conformità all'originale è attestata dal pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta.
La copia di un documento può provare il contenuto dell’originale solo se la conformità è attestata dal pubblico ufficiale competente o se la controparte non contesta specificamente tale conformità. L’autenticazione effettuata da un soggetto non competente non è sufficiente.
Massime di principio
- Chi produce in giudizio una copia di un atto notificatorio deve dimostrarne la conformità all’originale secondo le modalità previste dalla legge.
- L’agente della riscossione non può autenticare autonomamente qualsiasi documento relativo alla notifica: occorre verificare se l’originale sia presso di lui o se egli sia il pubblico ufficiale competente ad attestare la conformità.
- Il disconoscimento della copia deve essere specifico e tempestivo; una contestazione generica potrebbe non essere sufficiente a privare la copia della sua efficacia probatoria.
- Quando la conformità viene specificamente contestata, l’ente o l’agente che invoca la notifica deve produrre l’originale, una copia autenticata dal pubblico ufficiale competente o altra documentazione idonea a dimostrare la regolarità della notificazione.
- La validità sostanziale dell’atto e la prova della sua notificazione sono questioni distinte: anche un avviso correttamente formato può risultare inefficace se non viene dimostrato il perfezionamento della notifica.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 5 mar 2019Sentenza del 05/03/2019 n. 17 - Comm. Trib. Prov. Asti
- Sentenza · 5 mar 2019Sentenza del 05/03/2019 n. 19 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
- Sentenza · 5 mar 2019Sentenza del 05/03/2019 n. 23 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 5 mar 2019Sentenza del 05/03/2019 n. 24 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 5 mar 2019Sentenza del 05/03/2019 n. 25 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 5 mar 2019Sentenza del 05/03/2019 n. 26 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →