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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19707/2024 del 17/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti, figli ed eredi di Maria Rita Di Dio, impugnano il decreto con cui il Tribunale di Messina ha disposto lo scioglimento della comunione e l'assegnazione dei lotti risultanti dalla confisca. Sostengono di essere comproprietari per 2/108 dei terreni in quanto eredi della madre e che tale quota non sarebbe stata assoggettata a confisca poiché l'acquisto sarebbe avvenuto al di fuori del periodo di sperequazione indicato nel provvedimento di prevenzione; deducono violazione degli artt. 666 c.p.p. e 48 d.lgs. 159/2011 e vizio di motivazione

La decisione

La Corte ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto infondata la tesi dei ricorrenti perché la confisca definitiva, già pronunciata con provvedimenti precedenti e passata in giudicato, aveva interessato anche la quota che originariamente era in comunione legale con la madre Maria Rita Di Dio e, tramite accertamenti tecnico-contabili, la sproporzione tra redditi leciti e patrimonio confiscato era stata adeguatamente dimostrata. La Corte ha inoltre ricordato che è stata respinta una precedente istanza di revocazione proposta dagli stessi ricorrenti, confermando il carattere definitivo dell'ablazione. Conseguentemente il decreto impugnato è stato ritenuto corretto nella determinazione dell'oggetto della confisca e nell'assegnazione, e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali

Norme richiamate

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Norma processuale riferita alle modalità di esecuzione e divisione dei beni sottoposti a confisca; nel caso è stata richiamata dai ricorrenti per contestare la procedura di assegnazione, ma la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente individuato l'oggetto della confisca e applicato le regole procedurali

  • art. 48 d.lgs. 159/2011

    Norma del codice delle misure di prevenzione concernente gli effetti della confisca e la disciplina dei beni; i ricorrenti invocavano la sua violazione, mentre la Corte ha ritenuto che la misura ablativa aveva validamente compreso la quota contestata

  • art. 28 d.lgs. 159/2011

    Previsione relativa all'istanza di revocazione della confisca; la Corte rileva che i ricorrenti avevano già chiesto revocazione ai sensi di questa norma e tale istanza era stata definitivamente respinta, consolidando la misura di confisca

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Disposizione che disciplina la condanna alle spese in caso di rigetto del ricorso in Cassazione; la Corte ha applicato questa norma condannando i ricorrenti al pagamento delle spese

Massime di principio

  • Una confisca definitiva e passata in giudicato produce effetti vincolanti anche sulle quote che risultano appartenute a familiari se l'accertamento tecnico-contabile ha dimostrato la sproporzione tra redditi leciti e patrimonio, soprattutto quando l'analisi riguarda il nucleo familiare.
  • Se esiste già un provvedimento definitivo di confisca e una precedente istanza di revocazione è stata respinta, i terzi che rivendicano quote ereditarie hanno un onere probatorio rilevante e non possono limitarsi ad affermazioni generiche: devono fornire prove concrete che la specifica quota non era compresa nell'ablazione.
  • Le censure in Cassazione devono essere specifiche e non formularsi in termini generici di vizio di motivazione: è necessario indicare in che modo la motivazione è illogica o contraddittoria rispetto alle risultanze probatorie.
  • In contenziosi relativi alla confisca, la qualificazione temporale degli acquisti (periodo di sperequazione) è centrale, ma se gli accertamenti ricostruttivi dimostrano sproporzione anche con riferimento al nucleo familiare la confisca può estendersi a quote formalmente intestate a terzi minori o familiari.
  • Il rigetto del ricorso comporta normalmente la condanna alle spese processuali in base all'art. 616 c.p.p.; pertanto valutare la fondatezza del ricorso è importante anche per evitare oneri economici aggiuntivi.

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