Cassazione Penale, Sentenza n. 19707/2024 del 17/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti, figli ed eredi di Maria Rita Di Dio, impugnano il decreto con cui il Tribunale di Messina ha disposto lo scioglimento della comunione e l'assegnazione dei lotti risultanti dalla confisca. Sostengono di essere comproprietari per 2/108 dei terreni in quanto eredi della madre e che tale quota non sarebbe stata assoggettata a confisca poiché l'acquisto sarebbe avvenuto al di fuori del periodo di sperequazione indicato nel provvedimento di prevenzione; deducono violazione degli artt. 666 c.p.p. e 48 d.lgs. 159/2011 e vizio di motivazione
La decisione
La Corte ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto infondata la tesi dei ricorrenti perché la confisca definitiva, già pronunciata con provvedimenti precedenti e passata in giudicato, aveva interessato anche la quota che originariamente era in comunione legale con la madre Maria Rita Di Dio e, tramite accertamenti tecnico-contabili, la sproporzione tra redditi leciti e patrimonio confiscato era stata adeguatamente dimostrata. La Corte ha inoltre ricordato che è stata respinta una precedente istanza di revocazione proposta dagli stessi ricorrenti, confermando il carattere definitivo dell'ablazione. Conseguentemente il decreto impugnato è stato ritenuto corretto nella determinazione dell'oggetto della confisca e nell'assegnazione, e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali
Norme richiamate
art. 666 cod. proc. pen.
Norma processuale riferita alle modalità di esecuzione e divisione dei beni sottoposti a confisca; nel caso è stata richiamata dai ricorrenti per contestare la procedura di assegnazione, ma la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente individuato l'oggetto della confisca e applicato le regole procedurali
art. 48 d.lgs. 159/2011
Norma del codice delle misure di prevenzione concernente gli effetti della confisca e la disciplina dei beni; i ricorrenti invocavano la sua violazione, mentre la Corte ha ritenuto che la misura ablativa aveva validamente compreso la quota contestata
art. 28 d.lgs. 159/2011
Previsione relativa all'istanza di revocazione della confisca; la Corte rileva che i ricorrenti avevano già chiesto revocazione ai sensi di questa norma e tale istanza era stata definitivamente respinta, consolidando la misura di confisca
art. 616 cod. proc. pen.
Disposizione che disciplina la condanna alle spese in caso di rigetto del ricorso in Cassazione; la Corte ha applicato questa norma condannando i ricorrenti al pagamento delle spese
Massime di principio
- Una confisca definitiva e passata in giudicato produce effetti vincolanti anche sulle quote che risultano appartenute a familiari se l'accertamento tecnico-contabile ha dimostrato la sproporzione tra redditi leciti e patrimonio, soprattutto quando l'analisi riguarda il nucleo familiare.
- Se esiste già un provvedimento definitivo di confisca e una precedente istanza di revocazione è stata respinta, i terzi che rivendicano quote ereditarie hanno un onere probatorio rilevante e non possono limitarsi ad affermazioni generiche: devono fornire prove concrete che la specifica quota non era compresa nell'ablazione.
- Le censure in Cassazione devono essere specifiche e non formularsi in termini generici di vizio di motivazione: è necessario indicare in che modo la motivazione è illogica o contraddittoria rispetto alle risultanze probatorie.
- In contenziosi relativi alla confisca, la qualificazione temporale degli acquisti (periodo di sperequazione) è centrale, ma se gli accertamenti ricostruttivi dimostrano sproporzione anche con riferimento al nucleo familiare la confisca può estendersi a quote formalmente intestate a terzi minori o familiari.
- Il rigetto del ricorso comporta normalmente la condanna alle spese processuali in base all'art. 616 c.p.p.; pertanto valutare la fondatezza del ricorso è importante anche per evitare oneri economici aggiuntivi.
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