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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29526/2023 del 07/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma di condanna per il delitto di truffa (pena: 2 anni e 6 mesi di reclusione e €1.000 di multa) con contestazione della recidiva reiterata specifica. I primi due motivi (connessi) deducono violazione dell'art. 99 c.p. e omessa/insufficiente motivazione circa la recidiva, sostenendo che il ricorrente non era mai stato precedentemente dichiarato recidivo. Il terzo motivo lamenta illogicità della motivazione perché la vittima sarebbe stata contattata da un'utenza diversa non riconducibile all'imputato.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi: ha richiamato la pronuncia delle Sezioni Unite del 30/03/2023 secondo cui per il riconoscimento della recidiva reiterata è sufficiente che, al momento del reato, l'imputato sia gravato da più condanne definitive per reati espressivi di maggiore pericolosità sociale, purché il giudice fornisca specifica e adeguata motivazione. Nel caso concreto la Corte d'appello ha correttamente accertato i presupposti dell'art. 99, comma 4, c.p., valutando la natura e l'omogeneità dei precedenti, la loro diligenza temporale e la misura di prevenzione imponendo l'obbligo di soggiorno nel 2015. Il motivo relativo alla diversa utenza telefonica è stato ritenuto rimesso alla valutazione di merito non sindacabile in cassazione; la Corte d'appello ha ritenuto credibile il nesso tra l'utenza, il profilo WhatsApp ritraente il Griggio e le istruzioni di pagamento date alla vittima. Il ricorrente è stato altresì condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.

    L'art. 99 (in particolare il comma 4) consente il riconoscimento della recidiva reiterata anche quando non sia stata in precedenza dichiarata giudizialmente la recidiva semplice, purché al momento del nuovo reato l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati espressivi di maggiore pericolosità sociale e ciò sia adeguatamente motivato.

  • art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 (conv. L. 176/2020) e successive modifiche

    Norme procedurali che autorizzano il trattamento del procedimento con contraddittorio scritto; citate per la regolarità del procedimento dinanzi alla Corte di cassazione.

  • art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) (modifiche introdotte dalla L. n.46/2006, art. 8)

    Limita l'intervento della Cassazione sulla motivazione di merito: la contraddittorietà o illogicità della motivazione deve emergere in modo oggettivo e non controverso; non è consentita in cassazione una rivalutazione dei fatti o delle prove quando la motivazione di merito sia logica e completa.

  • Decisione delle Sezioni Unite del 30/03/2023

    Giurisprudenza di legittimità che ha chiarito i presupposti per il riconoscimento della recidiva reiterata: è sufficiente la presenza di più condanne definitive, per reati indicativi di maggiore pericolosità sociale, al momento del nuovo fatto, ovvero non è necessaria una precedente sentenza che abbia dichiarato la recidiva semplice.

Massime di principio

  • La recidiva reiterata può essere riconosciuta anche senza una precedente dichiarazione giudiziale di recidiva semplice, purché il giudice dimostri con motivazione specifica che le precedenti condanne sono omogenee e indicano una maggiore pericolosità sociale.
  • Per valutare la recidiva è necessario andare oltre il mero accertamento formale dei precedenti: va considerata la natura dei reati, l'omogeneità, la vicinanza temporale, la qualità dei comportamenti e l'eventuale misura di prevenzione applicata.
  • In sede di Cassazione non è ammessa una rinnovata valutazione del merito dei fatti o delle prove: le critiche che mirano a una diversa ricostruzione fattuale sono inammissibili se la motivazione di merito è logica e completa.
  • La contraddittorietà della motivazione rilevante ai fini di cassazione deve essere oggettiva e non suscettibile di contestazione: divergenze interpretative non bastano per far accogliere il ricorso.
  • Nelle questioni probatorie basate su elementi indiziari (es. utilizzo di un'utenza telefonica), il giudice di merito può ritenere adeguata la prova purché la ricostruzione sia coerente e motivata; tale apprezzamento è normalmente insindacabile in Cassazione.

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