Cassazione Penale, Sentenza n. 33420/2023 del 31/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la responsabilità penale per il reato di cui all'art. 256, comma 2, in relazione al comma 1, lett. a) e b), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (deposito incontrollato di rifiuti). Il ricorrente ha articolato quattro motivi: (1) vizio di motivazione sulla sussistenza del reato, sostenendo che i materiali erano deposito temporaneo in vista di sgombero e non rifiuti; (2) violazione di legge nella determinazione dell'aumento per continuazione (favor rei, conversione pena detentiva in pena pecuniaria e irregolare aumento in termini detentivi e pecuniari, violazione art. 671 c.p.p.); (3) erronea individuazione del reato più grave (2018 vs 2017) in relazione alle quantità di rifiuti; (4) illegittimità della revoca/negazione della sospensione condizionale della pena (art. 163, 164, 168 c.p.).
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente al secondo motivo, annullando la sentenza impugnata soltanto con riferimento alla determinazione dell'aumento di pena applicato per la continuazione e rinviando ad altra sezione per nuovo giudizio su quel punto. Ha invece dichiarato il ricorso inammissibile o manifestamente infondato per il resto (motivi relativi alla sussistenza del reato, alla qualificazione del fatto più grave e alla sospensione condizionale). La Corte ha affermato il principio per cui, se per il reato satellite la pena detentiva è stata irrevocabilmente sostituita con pena pecuniaria, l'aumento per continuazione deve essere determinato in termini pecuniari rispettando il genere della pena del satellite; ha quindi censurato l'applicazione dell'aumento in termini di pena detentiva oltre che pecuniaria e ha disposto il rinvio per nuovo calcolo conformemente ai principi indicati.
Norme richiamate
D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256
Norma incriminatrice applicata per qualificare il deposito incontrollato di rifiuti (reato per cui è stato condannato il ricorrente).
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
Articola i motivi di ricorso in cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione) invocati dal ricorrente e la valutazione della loro ammissibilità.
Codice di procedura penale, art. 671
Richiamato in relazione ai limiti e alle modalità di determinazione dell'aumento per continuazione e al criterio di quantificazione dell'ammenda.
Codice penale, art. 81
Principio generale sulla continuazione e sul cumulo/sommazione delle pene, rilevante per la determinazione dell'aumento di pena.
Legge n. 689 del 1981, art. 57, comma 2
la pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva
Fondamentale per il principio che, una volta convertita la pena detentiva in pena pecuniaria, questa deve essere considerata di per sé per gli effetti e per il calcolo dell'aumento in caso di continuazione.
Codice penale, art. 135
Richiamato per il ragguaglio delle pene quando occorre convertire l'aumento applicato alla pena detentiva in pena pecuniaria, rispettando il genere della pena satellite.
Codice penale, artt. 163, 164, 168
Norme sul trattamento della sospensione condizionale della pena e sulle condizioni di revoca; utilizzate per motivare la legittimità della revoca/negazione del beneficio nel caso concreto.
Sez. Unite, n. 40983 del 21/06/2018 (Giglia)
Giurisprudenza di riferimento secondo cui, nelle ipotesi di continuazione tra reati con sanzioni eterogenee, l'aumento per il reato satellite va calcolato secondo la pena unica progressiva per "moltiplicazione", rispettando il genere della pena satellite (favor rei e legalità della pena).
Sez. 3, n. 30043 del 16/03/2021 (Rotatori)
Giurisprudenza che conferma che, in caso di sostituzione di pena detentiva con pena pecuniaria, ai fini del limite massimo di aumento per continuazione occorre tener conto della pena effettivamente inflitta (pena pecuniaria) e non della pena detentiva originaria.
Massime di principio
- Se per uno dei reati in continuazione la pena detentiva è stata irrevocabilmente sostituita con pena pecuniaria, l'aumento previsto per la continuazione deve essere determinato in termini pecuniari (non può essere aggiunta pena detentiva), conformemente al principio del favor rei e all'art. 57 L. 689/1981.
- Il giudice che applica la continuazione deve rispettare il "genere" della pena del reato satellite: eventuali aumenti devono essere ragguagliati al tipo di sanzione già irrevocabilmente comminata al satellite (applicare conversioni secondo art. 135 c.p. se necessario).
- Le censure che implichino una mera rivalutazione del materiale probatorio o diverse valutazioni di fatto (es. qualificazione di materiali come rifiuti o attività di deposito temporaneo) sono in cassazione difficilmente ammissibili, salvo dimostrare una manifesta illogicità, contraddizione o lacuna della motivazione.
- La sospensione condizionale della pena può essere revocata se entro due anni il condannato commette una contravvenzione della stessa indole che comporti pena detentiva; il giudice ha comunque discrezionalità nel concedere o negare il beneficio in base alla personalità del condannato e alla gravità e persistenza della condotta.
- Nella comparazione per individuare il "reato più grave" in casi di continuazione tra fatti identici è necessario considerare la maggiore gravità della pena concretamente irrogata (non soltanto la quantità materiale), compresi elementi quali recidiva, pervicacia e modalità della condotta.
- In ricorso per cassazione è importante formulare censure specifiche e circostanziate (non generiche) per i vizi di motivazione o di diritto, al fine di superare l'esame di ammissibilità della Corte.
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