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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17781/2022 del 01/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La controversia nasce dal silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso di una somma versata a titolo di IRAP per l'anno d'imposta 2016. Il contribuente aveva agito in primo grado, ma sia la Commissione tributaria provinciale sia la Commissione tributaria regionale respingevano le domande, e in appello la sentenza condannava il contribuente alle spese di lite. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, deducendo violazione dell'art. 91 c.p.c. ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., il ricorrente sosteneva che l'Agenzia delle entrate si fosse costituita nel giudizio di secondo grado mediante atto firmato digitalmente da un funzionario delegato, senza ministero di difensore, e che pertanto non avrebbe dovuto essergli posta a carico la condanna alle spese legali.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha affermato che, nel processo tributario, quando la parte pubblica è assistita da propri funzionari o dipendenti legittimati a svolgere attività difensiva, in caso di vittoria della lite essa ha diritto alla liquidazione delle spese secondo la tariffa o i parametri degli avvocati, con riduzione del 20% dei compensi. La sentenza impugnata si è conformata a tale principio nel porre le spese a carico del contribuente. La Corte ha inoltre osservato che la mancata esplicita menzione della riduzione del 20% non consente di accogliere il ricorso, perché tale profilo non è rilevabile d'ufficio, non emerge in senso contrario dal testo della sentenza impugnata e la censura non era stata specificamente dedotta in modo autosufficiente. Il ricorso è stato quindi rigettato e il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stata invocata come norma che consente di denunciare in cassazione la violazione di legge, in questo caso dell'art. 91 c.p.c.

  • art. 91 c.p.c.

    È stata richiamata per contestare la condanna alle spese; la Corte ha ritenuto corretta la sua applicazione da parte del giudice tributario a carico della parte soccombente.

  • art. 15, comma 2-bis, d.lgs. n. 546 del 1992

    Il riferimento ai compensi per l'attività difensiva svolta conferma il diritto dell'ente pubblico vittorioso alla rifusione dei costi sostenuti e dei compensi per l'assistenza tecnica prestata dai propri dipendenti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come base del contributo unificato ulteriore dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la parte pubblica vittoriosa assistita da propri funzionari o dipendenti ha diritto alla liquidazione delle spese di lite secondo i parametri professionali degli avvocati, con la riduzione del 20% dei compensi prevista dalla disciplina speciale.
  • La condanna alle spese segue la soccombenza anche quando la parte pubblica si difenda tramite propri funzionari legittimati; la mera deduzione che l'atto difensivo sia stato sottoscritto da un funzionario non esclude, di per sé, il diritto alla rifusione delle spese.
  • La mancata esplicita indicazione in sentenza della riduzione del 20% dei compensi non comporta accoglimento del ricorso, se non risulta che la riduzione non sia stata applicata e se la censura non è stata specificamente dedotta in modo autosufficiente.
  • In cassazione, la doglianza che investe la regolazione delle spese deve essere specifica e autosufficiente, non potendo fondarsi su mere inferenze circa il contenuto del provvedimento impugnato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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