Sentenza n. 289/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento -della nota del Comune di Castellalto 12.1.2023 prot.n. 665 in risposta alla diffida e messa in mora formulata dal Dott. Rasetti a voler procedere ex art.1 della L. 2 aprile 1968 n. 475 alla revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche ricomprese nel Comune di Castellalto e, per l’effetto, a voler disporre il riassorbimento della sede farmaceutica n. 2 ai sensi e per gli effetti dell’art. 104, comma 2 del 104 del r.d. n. 1265 del 1934 (TULS), come modificato dall’art. 2 della legge n. 362/1991, in base al parametro della popolazione di cui all’art. 11 Legge 24 Marzo 2012 n. 27; della nota della Regione Abruzzo del 13.1.2023 prot.n. 13485/2023 in risposta al predetto atto di diffida; per quanto occorrer possa, della richiamata nota del Comune di Castellalto del 11.04.2022 n. 5546 in risposta alla richiesta di intervento ex art. 10 L. 241/90 nel procedimento di revisione della pianta organica avanzata dal Dott. Rasetti; di tutti gli atti presupposti connessi e conseguenziali a quelli impugnati. Per l’accertamento della violazione dell’obbligo da parte del Comune di Castellalto di sottoporre a revisione ordinaria biennale la pianta organica delle sedi farmaceutiche entro il 31 dicembre 2022 e di provvedere, altresì, al riassorbimento della sede farmaceutica n.2 ai sensi e per gli effetti dell’art. 104, comma 2 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, con la conseguente condanna del Comune di Castellalto ai connessi adempimenti entro giorni 30 dalla pronuncia della sentenza, oppure in altro termine fissato dal giudice nonché per la contestuale nomina di un Commissario ad acta il quale, in caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione, provveda alle dovute determinazioni entro il termine assegnato dalla sentenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: note del Comune di Castellalto e della Regione Abruzzo di rigetto delle richieste di revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche e di riassorbimento della farmacia rurale nella determinazione del numero complessivo delle farmacie
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la nota comunale del 12 gennaio 2023, la nota regionale del 13 gennaio 2023 e, per quanto occorresse, la precedente nota comunale dell'11 aprile 2022, chiedendo l'annullamento degli atti, l'accertamento dell'obbligo del Comune di procedere alla revisione ordinaria biennale della pianta organica e al riassorbimento della sede farmaceutica n. 2, nonché la condanna dell'amministrazione e la nomina di un commissario ad acta. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 2, della l. n. 475/1968, dell'art. 11 della l. n. 27/2012 e dell'art. 104, comma 2, del r.d. n. 1265/1934, oltre alla violazione degli artt. 32, 41 e 97 Cost., del giusto procedimento e degli artt. 1 e 3 della l. n. 241/1990. Ha denunciato inoltre eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, erroneità dei presupposti, irrazionalità manifesta, sviamento, difetto di motivazione e difetto di istruttoria. La pretesa si fondava sull'assunto che la revisione della pianta organica avrebbe dovuto comportare il riassorbimento della farmacia, con conseguente superamento della qualificazione rurale e dei limiti al trasferimento. Il Comune, la Regione e la farmacia controinteressata hanno chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, ritenendolo infondato, e ha compensato le spese. Il Collegio ha richiamato le precedenti decisioni sul caso, tra cui la sentenza del TAR n. 453/2021 e la sentenza del Consiglio di Stato n. 4190/2025, facendo proprie le relative ragioni. La farmacia era stata istituita secondo il criterio topografico e qualificata come rurale, per assicurare il servizio agli abitanti di una specifica zona. La disciplina introdotta dal d.l. n. 1/2012, pur modificando i criteri di determinazione e localizzazione delle farmacie, non ha eliminato la pianificazione territoriale né il rapporto delle farmacie con le rispettive zone. Ne consegue che una farmacia rurale istituita con criterio topografico non può essere liberamente trasferita, soprattutto quando il trasferimento non risulti funzionale alle esigenze della zona e violi la distanza minima di 3.000 metri prevista dall'art. 104 T.U.L.S.; nel caso concreto il nuovo locale distava circa 1.400 metri dalla farmacia controinteressata. Il TAR ha inoltre escluso che il riassorbimento previsto dall'art. 104, comma 2, T.U.L.S. riguardi le farmacie rurali: tale meccanismo concerne esclusivamente le farmacie urbane aperte in base al criterio della distanza, mentre le farmacie rurali sono istituite per soddisfare esigenze locali specifiche, indipendenti dall'ordinario parametro demografico. Quanto alla mancata revisione della pianta organica, il Comune dispone di ampia discrezionalità nella pianificazione della dislocazione territoriale del servizio farmaceutico; il sindacato giurisdizionale è limitato alla manifesta illogicità o all'inesatta acquisizione degli elementi di fatto e non consente al giudice di sostituire la propria valutazione di opportunità a quella amministrativa. Le domande di accertamento, condanna e nomina del commissario ad acta sono state quindi respinte insieme alla domanda demolitoria.
Norme richiamate
art. 2, comma 2, l. 2 aprile 1968, n. 475
La disposizione attribuisce al Comune il compito di identificare le zone nelle quali collocare le farmacie, assicurando un'equa distribuzione territoriale e l'accessibilità del servizio; non elimina la pianificazione autoritativa delle sedi o zone farmaceutiche.
art. 11 l. 24 marzo 2012, n. 27
La disciplina demografica introdotta dalla riforma non comporta una generalizzata liberalizzazione né determina il riassorbimento delle farmacie rurali nel numero complessivo delle farmacie.
art. 104, comma 2, r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 (T.U.L.S.), come modificato dall'art. 2 l. 8 novembre 1991, n. 362
Il riassorbimento nella determinazione del numero complessivo delle farmacie riguarda le farmacie urbane aperte in base al criterio della distanza e non le farmacie rurali istituite secondo il criterio topografico.
art. 104 r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 (T.U.L.S.)
Per le farmacie istituite secondo il criterio topografico opera il limite della distanza minima di 3.000 metri dalle farmacie esistenti, anche se situate in comuni diversi.
art. 1, comma 4, l. 2 aprile 1968, n. 475
Chi intende trasferire una farmacia in un altro locale nell'ambito della sede per la quale fu concessa l'autorizzazione deve farne domanda all'autorità sanitaria competente per territorio. Tale locale, indicato nell'ambito della stessa sede ricompresa nel territorio comunale, deve essere situato ad una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie.
Il trasferimento deve avvenire nell'ambito della sede o zona assegnata e nel rispetto delle distanze previste.
art. 13 d.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275
Il locale di trasferimento deve essere situato in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona, confermando il collegamento territoriale della farmacia con la sede originariamente assegnata.
artt. 1 e 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
Sono richiamati in relazione agli obblighi di buon andamento, motivazione e corretto svolgimento dell'istruttoria, ma il TAR ha escluso la sussistenza dei relativi vizi.
Massime di principio
- La riforma dell'ordinamento farmaceutico introdotta dal d.l. n. 1/2012 non ha soppresso la pianificazione territoriale del servizio farmaceutico: anche dopo la sostituzione del riferimento alle sedi con quello alle zone, le farmacie restano collegate agli ambiti territoriali loro assegnati, in funzione della capillarità e dell'accessibilità del servizio.
- Il riassorbimento previsto dall'art. 104, comma 2, del r.d. n. 1265/1934 riguarda esclusivamente le farmacie urbane aperte secondo il criterio della distanza e non si applica alle farmacie rurali istituite secondo il criterio topografico, poiché queste ultime rispondono a specifiche esigenze locali che prescindono dall'ordinario parametro della popolazione.
- Una farmacia istituita secondo il criterio topografico e qualificata come rurale non può essere trasferita liberamente: il trasferimento deve restare funzionale alle esigenze degli abitanti della zona assegnata e rispettare i limiti di distanza previsti dall'art. 104 T.U.L.S.
- Nella pianificazione della dislocazione territoriale delle farmacie il Comune dispone di ampia discrezionalità, fondata sul bilanciamento delle esigenze della popolazione, delle caratteristiche del territorio, delle vie di comunicazione e delle esigenze locali; il sindacato giurisdizionale è limitato alla manifesta illogicità o all'inesatta acquisizione dei presupposti di fatto e non consente la sostituzione della valutazione giudiziale a quella amministrativa.
- La disciplina applicabile alla richiesta di trasferimento di una farmacia è quella vigente al momento della presentazione dell'istanza, non quella vigente all'epoca dell'istituzione della farmacia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 2 mag 2026Sentenza n. 986/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 2 mag 2026Sentenza n. 987/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 2 mag 2026Sentenza n. 988/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 2 mag 2026Sentenza n. 989/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 2 mag 2026Sentenza n. 990/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 2 mag 2026Sentenza n. 991/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →