Cassazione Penale, Ordinanza n. 40580/2025 del 17/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo precluse le censure perché incompatibili con la rinuncia agli altri motivi di appello effettuata in sede di concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La sentenza di appello aveva accolto un accordo di concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p., con rinuncia agli altri motivi di appello, confermando la condanna e riducendo la pena in misura concordata. Nel ricorso per cassazione il difensore deduceva vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena e alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. La Corte rileva però che tali doglianze investono questioni già oggetto di rinuncia nel quadro dell'accordo sulla pena in appello, e quindi sono inammissibili per preclusione derivante dal potere dispositivo esercitato dalla parte.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
Il concordato sulla pena in appello comporta un potere dispositivo della parte che limita la cognizione del giudice di secondo grado e produce effetti preclusivi anche nel giudizio di legittimità, analogamente alla rinuncia all'impugnazione.
art. 129 c.p.p.
La deduzione della mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. è ritenuta inammissibile perché formulata nonostante la rinuncia agli altri motivi di appello nell'ambito del concordato sulla pena.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata mediante ordinanza.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- L'accordo sul trattamento sanzionatorio in appello ex art. 599-bis c.p.p., quando accompagnato da rinuncia agli altri motivi, determina una preclusione processuale che impedisce di riproporre in cassazione questioni incompatibili con l'accordo stesso.
- Le censure sulla motivazione della pena e sulla verifica delle cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. non sono proponibili in cassazione se esse risultano coperte dalla rinuncia effettuata in sede di concordato sulla pena.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione può essere adottata in camera di consiglio non partecipata con ordinanza, senza formalità di rito, quando la questione sia definita sulla base di un'evidente preclusione processuale.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto alle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinata equitativamente dalla Corte.
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