Sentenza n. 463/2026 - Lecce, Sezione 2
per l’annullamento - del decreto n.-OMISSIS- datato 7.1.2025 prot. -OMISSIS- del 24.1.2025 della Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato, Servizio Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti a firma del Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza p.t. il Prefetto -OMISSIS-, notificato a mani il 5.3.2025; - di ogni atto presupposto, con il quale veniva inflitta al già Assistente Capo della Polizia di Stato -OMISSIS-, ora in quiescenza e già in servizio presso la Sezione Polizia Stradale di Lecce, la sanzione disciplinare della “Destituzione dal servizio” ai sensi dell’art 7 nn. 1, 2, 3 e 4 del D.P.R. n. 737/1981 per i motivi contenuti nell’unita deliberazione dell’11.10.2024 del Consiglio Provinciale di Disciplina della Questura di Lecce; - della delibera dell’11.10. 2024 del Consiglio Provinciale di Disciplina della Questura di Lecce; - di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguenziale e, in particolare, ove occorra, della relazione conclusiva dell’istruttoria disciplinare a firma del Funzionario Istruttore.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto di destituzione dal servizio adottato dal Capo della Polizia, unitamente alla deliberazione del Consiglio Provinciale di Disciplina e agli atti del procedimento disciplinare
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sanzione disciplinare della destituzione irrogata ai sensi dell’art. 7, nn. 1, 2, 3 e 4, del d.P.R. n. 737/1981, deducendo quattro ordini di censure. In primo luogo, ha lamentato la violazione degli artt. 16 e 20 del d.P.R. n. 737/1981, il travisamento dei fatti e l’eccesso di potere, sostenendo che il Consiglio di disciplina fosse stato condizionato dall’avere esaminato, nella stessa giornata, le posizioni di più dipendenti coinvolti nella medesima vicenda e dall’avere deliberato in tempi estremamente brevi. In secondo luogo, ha dedotto la violazione degli artt. 12, 14, 15, 16 e 20 del d.P.R. n. 737/1981 e del principio del giusto procedimento, contestando l’insufficiente specificazione delle violazioni disciplinari nella contestazione degli addebiti, la violazione della separazione tra funzione istruttoria e funzione decisoria, l’indicazione della sanzione nella relazione del funzionario istruttore, la mancata sostituzione del componente sindacale e l’esiguità dei tempi di esame degli atti. In terzo luogo, ha denunciato carenza istruttoria, difetto di motivazione, irragionevolezza, contraddittorietà e violazione del principio di proporzionalità, sostenendo che l’Amministrazione avrebbe recepito acriticamente gli accertamenti penali e irrogato una sanzione sproporzionata. Infine, ha dedotto la disparità di trattamento e la violazione del principio di gradualità, richiamando altri procedimenti disciplinari conclusi con la sospensione dal servizio per sei mesi anziché con la destituzione.
La decisione
Il TAR ha integralmente rigettato il ricorso. Ha escluso che l’esame, nella stessa giornata, di più procedimenti disciplinari relativi a persone coinvolte nella medesima vicenda determinasse incompatibilità o condizionamento dei componenti del Consiglio, rilevando che le cause di astensione e ricusazione sono tassative e presuppongono un interesse concreto, un coinvolgimento personale o la partecipazione alle fasi pregresse del medesimo procedimento nei confronti dello stesso incolpato. Ha inoltre escluso che fosse prevista una turnazione cronologica dei componenti sindacali e ha ritenuto irrilevante la censura non accompagnata dalla dimostrazione di una causa di nullità o annullabilità dell’atto. Quanto alla contestazione degli addebiti, ha ritenuto sufficiente l’indicazione chiara dei fatti e delle specifiche trasgressioni, osservando che l’indicazione puntuale delle norme disciplinari violate è consentita ma non necessariamente imposta, purché l’addebito sia concretamente e giuridicamente determinato; nel caso concreto, peraltro, le norme violate erano state indicate. Ha escluso anche la violazione della separazione delle funzioni, poiché il funzionario istruttore si era limitato a inquadrare i fatti e a richiamare l’art. 7 del d.P.R. n. 737/1981, rimettendo all’organo competente ogni decisione sanzionatoria. La sostituzione del componente sindacale è stata ritenuta conforme all’art. 16, spettando al sindacato la designazione del supplente del componente da esso nominato. L’art. 20 non stabilisce una durata minima delle singole fasi o dei tempi di esame; la brevità dei tempi può costituire solo un sintomo di eccesso di potere, da verificare concretamente, ma nel caso esaminato l’istruttoria e la motivazione sono risultate adeguate. Il TAR ha poi riconosciuto l’ampia discrezionalità dell’Amministrazione nella valutazione della gravità dell’illecito disciplinare e nella scelta della sanzione, sindacabile solo in presenza di travisamento, manifesta irragionevolezza, abnormità o macroscopica sproporzione. Ha ritenuto dimostrata un’autonoma istruttoria, comprensiva dell’esame delle memorie difensive, e una motivazione congrua, anche mediante richiamo per relationem alla deliberazione del Consiglio di disciplina. L’Amministrazione poteva utilizzare gli accertamenti penali come elementi istruttori senza dover rinnovare integralmente l’accertamento, non essendovi stato un giudicato assolutorio sull’insussistenza del fatto o sulla mancata commissione da parte del dipendente; la prescrizione o altra causa estintiva del reato non impedisce tale utilizzo. La gravità della condotta, riconducibile all’induzione indebita a dare o promettere utilità, e il pregiudizio arrecato al prestigio e all’affidabilità della Polizia di Stato rendevano non abnorme né manifestamente sproporzionata la destituzione. Gli errori nella qualificazione del reato sono stati considerati meri errori materiali, non incidenti sulla legittimità della sanzione. È stata infine esclusa la disparità di trattamento, poiché il ricorrente non aveva provato l’assoluta identità delle situazioni comparate e i precedenti richiamati riguardavano fattispecie penali meno gravi, mentre altri dipendenti coinvolti nella medesima indagine avevano ricevuto la stessa sanzione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di euro 1.500,00 oltre accessori per spese di lite.
Norme richiamate
art. 7 d.P.R. n. 737/1981
Disciplina le ipotesi di destituzione dal servizio applicabili al personale della Polizia di Stato; la scelta della destituzione rientra nella discrezionalità amministrativa, sindacabile solo per travisamento, abnormità o manifesta sproporzione.
art. 12 d.P.R. n. 737/1981
Rileva nel delineare la separazione tra le funzioni di rilevazione e contestazione della mancanza e quelle decisorie e sanzionatorie.
art. 14 d.P.R. n. 737/1981
deve indicare succintamente e con chiarezza i fatti e la specifica trasgressione di cui l’incolpato è chiamato a rispondere
La contestazione deve consentire all’incolpato di comprendere con precisione i fatti e la qualificazione disciplinare dell’addebito; l’indicazione della specifica norma violata è possibile ma non indispensabile se l’addebito è determinato.
art. 15 d.P.R. n. 737/1981
Concorre a garantire la distinzione tra il soggetto che ha svolto la fase istruttoria e quello competente a irrogare la sanzione.
art. 16 d.P.R. n. 737/1981
il presidente o i membri dei consigli di disciplina possono essere ricusati o debbono astenersi ove si trovino nelle condizioni di cui all’art. 149 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
Prevede le cause di astensione e ricusazione dei componenti del Consiglio e disciplina la composizione dell’organo, inclusa la designazione dei componenti sindacali e dei relativi supplenti.
art. 19 d.P.R. n. 737/1981
Riguarda la relazione del funzionario istruttore; tale relazione può ricostruire e qualificare i fatti senza sostituirsi all’organo competente nella decisione sulla sanzione.
art. 20 d.P.R. n. 737/1981
Stabilisce la scansione delle riunioni e degli adempimenti del Consiglio di disciplina, ma non prescrive una durata minima per l’esame degli atti; la brevità dei tempi rileva solo se concretamente sintomatica di irragionevolezza o difetto di istruttoria.
art. 149 d.P.R. n. 3/1957
Individua le cause di astensione e ricusazione dei componenti degli organi disciplinari; tali cause hanno carattere tassativo e richiedono un interesse concreto o un coinvolgimento personale nella vicenda.
art. 52 d.lgs. n. 196/2003
Ha costituito la base normativa per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato dal giudice a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata ai fini dell’oscuramento dei dati.
Massime di principio
- Le cause di astensione e ricusazione dei componenti di un organo disciplinare sono quelle tassativamente previste dalla legge e presuppongono un interesse concreto, un coinvolgimento personale o la partecipazione alle fasi pregresse del medesimo procedimento nei confronti dello stesso incolpato; la mera trattazione, nella stessa giornata, di procedimenti disciplinari distinti riguardanti più persone coinvolte nella medesima vicenda non determina di per sé incompatibilità.
- Nel procedimento disciplinare, la contestazione degli addebiti deve descrivere con chiarezza i fatti e la specifica trasgressione, così da assicurare il diritto di difesa; l’indicazione della disposizione disciplinare violata può essere omessa se la condotta contestata e la relativa qualificazione risultano comunque determinate, ma nel caso concreto essa era stata comunque effettuata.
- La separazione tra funzione istruttoria e funzione decisoria non impedisce al funzionario istruttore di inquadrare giuridicamente i fatti ai fini della contestazione e di richiamare le possibili previsioni disciplinari, purché la decisione sull’irrogazione e sulla misura della sanzione resti riservata all’organo competente.
- L’art. 20 del d.P.R. n. 737/1981 disciplina la sequenza degli adempimenti del Consiglio di disciplina, ma non impone una durata minima dell’esame degli atti; la brevità dei tempi può assumere rilievo solo quale sintomo concreto di difetto di istruttoria, illogicità o irragionevolezza, da verificare alla luce del contenuto effettivo dell’istruttoria e della motivazione.
- Le valutazioni dell’Amministrazione sulla gravità dell’illecito disciplinare e sulla misura della sanzione sono ampiamente discrezionali e non possono essere sostituite dal giudice, salvo che risultino affette da travisamento dei fatti, manifesta irragionevolezza, abnormità o macroscopica sproporzione.
- In assenza di un giudicato penale assolutorio che accerti l’insussistenza del fatto o la mancata commissione da parte del dipendente, l’Amministrazione può utilizzare nel procedimento disciplinare gli accertamenti compiuti in sede penale senza dover rinnovare integralmente l’istruttoria, purché proceda a una valutazione autonoma della loro rilevanza disciplinare.
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