Cassazione Civile, Ordinanza n. 05960/2023 del 28/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (assicurato)
La controversia
Una società agricola, assicurata per i rischi relativi alle proprie colture e alla fase di spedizione, chiedeva l'indennizzo per la distruzione di 58 bancali di piantine di rose causata da un fulmine. Le piantine erano state prelevate dalle serre e collocate momentaneamente sotto una copertura mobile, in area recintata, in attesa del carico su mezzi destinati a un cliente estero. La compagnia rifiutava il pagamento, sostenendo che la garanzia coprisse solo le colture poste sotto serre, tunnel o ombrari e che il materiale già uscito da tali strutture, perché destinato alla spedizione e temporaneamente stoccato, non fosse assicurato. I giudici di merito avevano respinto la domanda. Con il ricorso per cassazione la società deduceva violazione dei criteri di interpretazione contrattuale: con il primo motivo contestava la lettura restrittiva della clausola che delimitava l'oggetto della copertura alle colture "sottostanti" alle strutture protette, sostenendo che la polizza dovesse riguardare l'intero complesso aziendale e che, in caso di dubbio, dovesse applicarsi l'interpretazione contro il predisponente; con il secondo motivo censurava la negata inclusione del deposito preliminare fra le "operazioni di carico e scarico", assumendo che tali operazioni comprendessero anche le attività propedeutiche e lo stoccaggio momentaneo necessari al carico; con il terzo motivo contestava anche il richiamo alla nozione di serra e invocava norme regionali e fiscali per sostenere che una struttura mobile potesse qualificarsi come serra. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo, assorbendo gli altri, perché la clausola assicurativa poteva ragionevolmente essere intesa anche nel senso di comprendere le attività preliminari e strumentali al carico e scarico, necessarie quando si trattano quantitativi rilevanti di merce. Ne ha desunto che la Corte territoriale aveva interpretato in modo troppo restrittivo la clausola, senza valorizzarne natura e oggetto e senza considerare che il significato non era univoco; di conseguenza ha accolto il ricorso e cassato la sentenza impugnata con rinvio.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il secondo motivo e assorbiti il primo e il terzo. Ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Venezia e disposto il rinvio a nuova Corte territoriale, che dovrà riesaminare la copertura assicurativa applicando correttamente i criteri ermeneutici degli artt. 1369 e 1370 c.c., tenendo conto che le operazioni di carico e scarico possono includere anche attività propedeutiche e il deposito temporaneo della merce in attesa di spedizione. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice del rinvio.
Norme richiamate
art. 1362 c.c.
richiamato come criterio di interpretazione del contratto, ma non decisivo nella ratio accolto; la Corte valorizza soprattutto gli artt. 1369 e 1370 c.c.
art. 1363 c.c.
richiamato quale canone sistematico di interpretazione contrattuale.
art. 1366 c.c.
richiamato come criterio di interpretazione secondo buona fede.
art. 1369 c.c.
le clausole vanno interpretate nel senso più conveniente alla natura e all'oggetto del contratto, cioè secondo la ragione pratica dell'accordo.
art. 1370 c.c.
le clausole predisposte unilateralmente, se di significato non univoco, vanno interpretate a favore della parte che le ha subite.
art. 1175 c.c.
richiamato nel secondo motivo come parametro di correttezza e buona fede nell'interpretazione del contratto.
art. 1375 c.c.
richiamato nel secondo motivo come criterio di esecuzione secondo buona fede.
art. 20 del DPR 131 del 1986
richiamato nel terzo motivo dalla ricorrente.
art. 37 bis del DPR 600 del 1973
richiamato nel terzo motivo dalla ricorrente.
Massime di principio
- Nell'interpretazione di una clausola assicurativa, quando siano possibili più letture non incompatibili con il testo, occorre privilegiare quella coerente con la natura e l'oggetto del contratto, ossia con la sua ragione pratica e la funzione economico-assicurativa perseguita dalle parti.
- La nozione contrattuale di "operazioni di carico e scarico" può comprendere non solo l'atto materiale di collocare o rimuovere la merce dal mezzo di trasporto, ma anche le attività preliminari e strumentali necessarie a rendere possibile tale operazione, se ciò corrisponde all'assetto concreto del rapporto assicurato.
- Quando una clausola predisposta unilateralmente dall'assicuratore presenti un significato non univoco, il dubbio interpretativo deve essere risolto contro il predisponente e a favore dell'assicurato.
- L'interpretazione della copertura assicurativa non può essere condotta in modo meramente letterale e restrittivo quando ciò conduca a svuotare di contenuto la tutela rispetto a operazioni normalmente necessarie in presenza di rilevanti quantitativi di merce o di attività aziendali complesse.
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