Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3322/2022 del 31/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trieste che aveva confermato la condanna per il delitto previsto dall'art. 11 d.lgs. n. 74/2000. La ricorrente deduceva, in sintesi: 1) carenza e insufficiente esplicitazione del percorso logico relativo alla presunta conoscenza, da parte sua, della posizione debitoria tributaria del suocero; 2) vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla sussistenza del concorso morale e del dolo specifico richiesto dall'art. 11 d.lgs. 74/2000; 3) mancata e non motivata valutazione delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dalla ricorrente e omissione di risposta a rilievi difensivi rilevanti, nonché conflitto con le assoluzioni pronunciate nei confronti di altri coimputati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto la motivazione delle decisioni di merito (tribunale e corte d'appello) complessivamente congrua e non affetta da manifesta illogicità; ha applicato il principio della doppia conforme, considerando le decisioni di primo e secondo grado come unico corpo argomentativo; ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità (vietato rivedere il merito o ritradurre i fatti) e ha ritenuto che le doglianze della difesa consistessero in una diversa lettura delle prove non consentita in Cassazione. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro 3.000.

Norme richiamate

  • art. 11 d.lgs. n. 74/2000

    Delitto consistente nell'uso di atti simulati o fraudolenti per ostacolare la riscossione tributaria; reato di pericolo integrato anche da trasferimenti effettivi di beni quando rendono più difficoltosa l'azione recuperatoria; il dolo specifico di sottrazione al pagamento non deve essere esclusivo e può coesistere con altre finalità.

  • art. 12 d.lgs. n. 74/2000

    Norma che disciplina le pene accessorie; richiamata in relazione all'applicazione delle pene accessorie conseguenti alla condanna principale.

  • art. 110 c.p.

    Principio del concorso di persone nel reato; impiegato per qualificare la responsabilità della ricorrente quale concorrente nell'operazione fraudolenta ideata dal suocero.

  • art. 606 c.p.p.

    Disposizione sul motivo di cassazione; la Corte sottolinea i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione: il controllo non consente una rilettura del fatto o una rivalutazione delle prove, ma verifica la presenza di un discorso giustificativo effettivo e privo di manifesta illogicità.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.

    Riferimento ai vizi deducibili in Cassazione (travisamento della prova, mancanza, incompletezza o contraddittorietà della motivazione); la Corte ricorda che per essere rilevante la illogicità o omissione deve essere manifesta e decisiva.

  • art. 125 c.p.p.

    Richiamato insieme ad altre norme sulla trattazione del ricorso; contestualizza le regole procedurali di impugnazione (menzione presente negli atti ma senza rilievo ermeneutico specifico nella motivazione).

  • art. 546 c.p.p.

    Riferimento procedurale collegato alle fasi di impugnazione e ai limiti dell'azione della Cassazione in relazione a valutazioni di merito.

  • art. 2929-bis cod. civ.

    Norma civile sul trasferimento a terzi e l'espropriazione presso terzi; la giurisprudenza citata ne precisa l'attualità: il trasferimento a titolo gratuito a terzi può rendere più difficoltosa l'azione recuperatoria dell'Erario e integra la configurabilità del reato di cui all'art. 11.

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020

    Norma evocata per la trattazione del ricorso (procedura di trattazione del ricorso in Cassazione), indicata come riferimento procedurale per lo svolgimento dell'udienza/registro del ricorso.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione alla statuizione sulla somma da versare alla Cassa delle ammende e alle sanzioni per ricorso ritenuto infondato o inammissibile; utilizzata per motivare la condanna pecuniaria accessoria.

Massime di principio

  • La Cassazione non è sede per rinnovare la valutazione delle prove: le doglianze che chiedono diversa ponderazione delle evidenze sono spesso inammissibili.
  • Il principio della doppia conforme (concordanza tra primo e secondo grado) rende difficile per il ricorrente ottenere accoglimento se l'appello ha richiamato e confermato la motivazione di primo grado.
  • Per il reato di cui all'art. 11 d.lgs. 74/2000 è sufficiente che atti simulati o trasferimenti siano idonei, ex ante, a ostacolare la riscossione: non è necessaria la piena riuscita dell'azione fraudolenta.
  • Il dolo specifico di sottrazione al pagamento può coesistere con altre finalità; non è richiesto che tale fine sia esclusivo.
  • La conoscenza della posizione debitoria del soggetto che si avvale del controllo su beni può essere desunta dalla concatenazione degli atti, dal flusso delle provviste finanziarie e dall'anomalia delle operazioni (interposizioni, passaggi di conto, tempistiche coincidenti con notifiche esattoriali).
  • L'assoluzione di coimputati in procedimenti separati non implica automaticamente la proscioglimento di altri concorrenti; ogni posizione va valutata nella sua autonomia probatoria.
  • Il giudice d'appello non è obbligato a rispondere puntualmente a ogni singola argomentazione difensiva se la motivazione mostra di aver considerato i fatti decisivi e le argomentazioni incompatibili risultano implicitamente esaminate e disattese.
  • Presentare in Cassazione motivi generici o meramente assertivi che non confrontano testualmente la motivazione impugnata espone il ricorrente al rischio di inammissibilità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.