Cassazione Penale, Sentenza n. 19559/2024 del 16/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione dell'art. 131-bis cod. pen.: la Corte d'appello aveva negato l'applicazione della causa di non punibilità per tenuità del fatto ritenendo ostativa l'abitualità della condotta, avendo l'imputato violato le prescrizioni per due volte in un arco temporale ristretto allontanandosi brevemente dal luogo di detenzione per recarsi in una rivendita di tabacchi distante venti metri. Il ricorrente ha contestato che tale valutazione fosse errata, sostenendo che l'abitualità richiede almeno altri due illeciti della stessa indole e che il breve allontanamento, la minima distanza e l'assenza di precedenti rilevanti avrebbero dovuto portare all'applicazione dell'art. 131-bis.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla questione relativa alla causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Messina per riesaminare quel punto. La Corte ha affermato che l'abitualità non può essere ricavata da un unico precedente o dalla mera ripetizione di due violazioni in breve arco temporale, e che la recidiva non è di per sé ostativa all'applicazione dell'art. 131-bis; occorre invece la sussistenza di almeno altri due illeciti, anche successivi, della stessa indole.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
La causa di non punibilità per tenuità richiede valutazione congiunta di condotta, danno e colpevolezza; non è ostativa la recidiva o un unico precedente. L'abitualità ostativa sussiste solo se l'autore ha commesso almeno due ulteriori illeciti, anche successivi e della stessa indole.
art. 385, commi 1 e 3, cod. pen.
art. 385, commi 1 e 3, cod. pen.
Norma richiamata dalla Corte d'appello per la riqualificazione dei fatti; citata nel contesto processuale ma non centrale nella decisione della Cassazione sul 131-bis.
Sez.5, n. 1090 del 30 marzo 2023
Sez.5, n. 1090 del 30 marzo 2023
Giurisprudenza citata a supporto della tesi che perché sia esclusa la causa di non punibilità per tenuità occorrono almeno altri due illeciti della stessa indole.
Sez.6, n. 6551 del 09/01/2020 (Konstantin)
Sez.6, n. 6551 del 09/01/2020, Rv. 278347
Chiarisce che la recidiva non è di per sé ostativa all'applicazione dell'art. 131-bis e che un unico precedente non integra l'abitualità richiesta come ostativo.
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 (Tushaj)
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266591
Principio delle Sezioni Unite secondo cui l'abitualità ostativa alla causa di non punibilità ricorre quando l'autore ha commesso almeno due illeciti oltre quello per cui si procede.
Massime di principio
- L'applicazione dell'art. 131-bis va valutata congiuntamente su condotta, danno e colpevolezza: la semplice ripetizione formale del gesto non basta se manca rilevante disvalore soggettivo o danno.
- L'abitualità che ostacola l'art. 131-bis richiede l'accertamento di almeno due ulteriori illeciti della stessa indole, che possono essere anche successivi al reato contestato.
- Un unico precedente o la sola recidiva non impediscono automaticamente l'applicazione della causa di non punibilità; il giudice deve valutare la qualità e la ripetizione della condotta nel complesso.
- Circostanze come la brevissima distanza, la breve durata dell'allontanamento e l'assenza di precedenti significativi devono essere considerate a favore dell'applicazione della causa di non punibilità per tenuità.
- In presenza di valutazioni contraddittorie o insufficienti sull'abitualità, la soluzione corretta è il rinvio per nuovo esame e non un diniego automatico basato sulla mera numerosità di episodi ravvicinati.
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