Cassazione Penale, Sentenza n. 43203/2022 del 14/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per il secondo motivo, rilevando che era stata acquisita una valida e rituale remissione di querela accettata dall'imputato; perciò il reato procedibile a querela è estinto. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per estinzione del reato. Sono state inoltre eliminate le statuizioni civili connesse e l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso di Pietro Italiano contestava in primo luogo vizi di motivazione in relazione al dolo e al presunto profitto illegittimamente conseguito; in secondo luogo deduceva che il reato era estinto per intervenuta remissione di querela, richiamando il verbale della Stazione Carabinieri Milano Porta Garibaldi del 03/06/2021 che attestava la remissione e l'accettazione.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
La trattazione con contraddittorio scritto in Cassazione (richiamata nella parte introduttiva del procedimento); elemento procedurale rilevante ma non decisivo sul merito della remissione.
art. 129 cod. proc. pen.
Richiamato come possibile alternativa (pronuncia di proscioglimento), ma la Corte ha ritenuto non sussistenti gli elementi per pronunciare un proscioglimento ex art. 129 e ha invece dichiarato l'estinzione del reato per remissione di querela.
Remissione di querela (istituto processuale)
remissione di querela e sua accettazione (verbale del 03/06/2021)
La remissione di querela, se valida e accettata dall'offeso, estingue il reato procedibile a querela anche se intervenuta nel corso del giudizio di cassazione; ciò comporta l'annullamento della sentenza penalmente sfavorevole e travolge le statuizioni civili collegate ai reati estinti.
Artt. 110, 646, 61 n. 11 cod. pen. (imputazione di merito)
artt. 110, 646, 61 n. 11 cod. pen.
Reati contestati in primo e secondo grado (concorso, appropriazione indebita e circostanza aggravante): la loro valutazione di merito è divenuta irrilevante a seguito dell'estinzione del reato per remissione di querela.
Massime di principio
- La remissione di querela, quando è valida e viene accettata dall'offeso, estingue il reato procedibile a querela anche se intervenuta durante il giudizio di cassazione.
- L'estinzione del reato per remissione travolge le statuizioni civili collegate al reato estinto; non è necessario pronunciare un proscioglimento ex art. 129 c.p.p. se la causa di estinzione è intervenuta.
- La corte può annullare la sentenza senza rinvio quando il reato risulti estinto per causa sopravvenuta di estinzione (es. remissione di querela), poiché viene meno l'interesse a riallacciare il giudizio di merito.
- L'accertamento di vizi di motivazione sul dolo o sul profitto illegittimo resta rilevante solo se non intervengono cause di estinzione; in presenza di remissione accettata tali profili perdono rilevanza pratica.
- L'estinzione del reato non impedisce che l'imputato venga condannato al pagamento delle spese processuali; la remissione non equipara automaticamente a una 'assoluzione' con esonero dalle spese.
- È importante formalizzare correttamente la remissione e l'accettazione (atto rituale), perché la sua validità processuale è condizione necessaria per l'effetto estintivo.
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