Sentenza n. 2083/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale ordinario di Catania, Sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero all’attribuzione della carta elettronica del docente per complessivi 2.500 euro, oltre accessori
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, Sezione lavoro, n. 2916/2024, passata in giudicato il 24 novembre 2024 e notificata in forma esecutiva il 2 novembre 2024. La sentenza aveva imposto all’Amministrazione di attribuire alla ricorrente la carta elettronica del docente per l’importo complessivo di 2.500 euro, oltre agli accessori calcolati secondo la disciplina richiamata nel titolo giudiziale. Nel corso dell’udienza camerale la difesa della ricorrente ha dichiarato che l’Amministrazione aveva integralmente adempiuto alla decisione, chiedendo quindi la declaratoria di cessazione della materia del contendere e insistendo per la condanna alle spese, considerato che l’adempimento era intervenuto dopo la proposizione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l’Amministrazione aveva corrisposto quanto stabilito dal giudicato e che, pertanto, non residuava una concreta utilità della pronuncia di ottemperanza. Le spese sono state poste a carico del Ministero, poiché l’adempimento è intervenuto successivamente al deposito del ricorso e ha determinato il venir meno della materia del contendere. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, ove versato, con distrazione in favore dei difensori della ricorrente dichiaratisi antistatari. È stata inoltre ordinata l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 16, comma 6, l. 30 dicembre 1991, n. 412
La disposizione è richiamata dal giudicato quale parametro per la determinazione degli accessori dovuti sull’importo riconosciuto alla ricorrente.
art. 22 l. 23 dicembre 1994, n. 724
La disposizione è richiamata insieme all’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 per la corresponsione degli accessori previsti dal titolo giudiziale.
Massime di principio
- Quando, dopo la proposizione di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione esegue integralmente il giudicato, viene meno l’interesse concreto alla decisione e il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
- L’adempimento tardivo del giudicato, intervenuto dopo il deposito del ricorso per ottemperanza, giustifica la condanna dell’amministrazione alle spese del giudizio secondo il criterio della soccombenza virtuale o della causalità della lite.
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