Cassazione Civile, Ordinanza n. 28956/2023 del 18/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (coeredi)
La controversia
La controversia riguarda lo scioglimento della comunione ereditaria di un soggetto deceduto intestato. Nell’asse ereditario vi erano un fabbricato rurale con vigneto e un terreno in altra località. Uno dei coeredi sosteneva di avere maturato, quale tutore del de cuius, un credito per oneri di tutela, spese di successione e altre poste, oltre a chiedere rendite e interessi. Il Tribunale aveva disposto la vendita dei beni e quantificato il credito in suo favore; la Corte d’appello, decidendo sui gravami reciproci, aveva invece rideterminato al ribasso il credito e attribuito i beni tra le due compagini familiari con conguagli. Il ricorso principale lamentava: violazione di norme processuali e sostanziali per avere la Corte d’appello ricalcolato il credito nonostante la definitività dei rendiconti di tutela approvati dal giudice tutelare e non impugnati; violazione dell’art. 345 c.p.c. per avere esaminato questioni asseritamente nuove sugli interessi; erronea esclusione degli interessi legali almeno dalla sentenza di primo grado. I resistenti proponevano ricorso incidentale sostenendo, da un lato, che il credito non fosse opponibile nei loro confronti e sollevando censure sulle singole voci di rendiconto e sui contratti di affitto; dall’altro, contestavano il frazionamento di alcuni fondi in sede di divisione e invocavano l’assegnazione integrale di un bene.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondate le censure del ricorrente principale, affermando che il rendiconto finale del tutore approvato e non impugnato rende definitivi gli accertamenti sul conto, ma che nel caso concreto il ricorso non indicava specificamente quali partite contabili definitive fossero state violate dalla Corte territoriale; ha inoltre ribadito che gli interessi corrispettivi sul saldo a favore del condividente richiedono una domanda espressa e che la deroga dell’art. 345 c.p.c. per interessi, frutti e accessori maturati dopo la sentenza di primo grado opera solo rispetto a una domanda già proposta in primo grado. Quanto al ricorso incidentale, ha dichiarato inammissibili le censure che introducevano questioni di fatto o di diritto nuove, non adeguatamente localizzate nei precedenti gradi di merito e non autosufficientemente supportate; sul punto della divisione ha inoltre osservato che, nell’assegnazione dei beni ex art. 720 c.c., occorre considerare anche i rapporti di debito e credito tra i condividenti. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate per reciproca soccombenza ed è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 375, comma 2, 2-quater, e 380-bis.1 c.p.c.
nel testo applicabile ratione temporis ex art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022
norme sul rito camerale applicabili al giudizio di legittimità nel caso concreto
artt. 99, 100, 112 c.p.c.
gli interessi corrispettivi sul saldo a favore del condividente richiedono una domanda espressa, perché fondati su un titolo autonomo rispetto al credito principale
artt. 115, 116, 166, 167, 180, 183 e 345 c.p.c.
le censure devono rispettare le preclusioni processuali e la specificità/autosufficienza del ricorso; non sono ammesse nuove questioni non dedotte nei gradi di merito
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
il ricorso deve indicare specificamente gli atti e i documenti rilevanti e la loro localizzazione, per consentire il controllo di legittimità
art. 386, comma 3, c.c.
il rendiconto finale del tutore approvato con decreto del giudice tutelare e non impugnato rende definitivi e irrevocabili gli accertamenti sul conto
art. 345 c.p.c.
il divieto di nuove domande in appello è derogato solo per interessi, frutti, accessori e danni maturati dopo la sentenza impugnata, e soltanto rispetto a una domanda già proposta in primo grado
art. 720 c.c.
nella divisione di beni non comodamente divisibili, l’assegnazione deve tener conto anche dei rapporti di debito e credito tra i condividenti
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione
Massime di principio
- Il rendiconto finale del tutore, approvato dal giudice tutelare e non impugnato nel contraddittorio degli interessati, rende definitivi gli accertamenti contabili compiuti in quella sede.
- In sede di legittimità, la censura che investe la ricostruzione contabile o documentale deve indicare con precisione quali atti e quali partite siano state violate; in mancanza, il motivo è inammissibile o comunque infondato per difetto di specificità.
- Quando un condividente vanti un credito verso la massa ereditaria o verso gli altri condividenti, gli interessi corrispettivi sul saldo non si presumono ma richiedono una domanda espressa.
- La deroga dell’art. 345 c.p.c. per interessi, frutti e accessori maturati dopo la sentenza di primo grado non consente di introdurre in appello per la prima volta la domanda principale sugli accessori.
- Nella divisione ex art. 720 c.c., l’attribuzione del bene non comodamente divisibile deve essere effettuata considerando non solo il valore delle quote, ma anche i rapporti di dare e avere tra i condividenti.
- In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove di fatto o di diritto che richiedano accertamenti non compiuti nei gradi di merito.
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