Sentenza n. 321/2026 - Palermo, Sezione 2
per l'accertamento: - dell'illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate su un’istanza per l’attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. n. 152/2006, presentata dalla ricorrente in data 8 gennaio 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale relativa alla modifica di un impianto di compostaggio
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione regionale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha presentato l'8 gennaio 2025 un'istanza per l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 152/2006, riguardante la realizzazione di cinque tettoie interne a copertura delle zone di trattamento di un impianto di compostaggio della FORSU. L'Amministrazione ha comunicato la procedibilità dell'istanza e pubblicato la documentazione sul portale regionale il 14 gennaio 2025. Decorso il termine per le osservazioni del pubblico senza osservazioni né richieste di integrazioni, il procedimento non è stato definito entro il termine previsto dalla legge. Anche una diffida e messa in mora del 2 ottobre 2025 non ha prodotto una tempestiva conclusione. La ricorrente ha quindi proposto azione avverso il silenzio ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., deducendo la violazione dell'art. 2 l. n. 241/1990 e dell'art. 19 d.lgs. n. 152/2006.
La decisione
Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha adottato il DDG n. 1935 del 15 dicembre 2025, con cui ha stabilito la non assoggettabilità del progetto alla procedura di VIA. Poiché l'inerzia è così venuta meno, il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., senza esaminare ulteriormente la domanda sul silenzio. Il Collegio ha tuttavia rilevato che l'Amministrazione aveva violato il termine procedimentale previsto dall'art. 19, comma 6-bis, d.lgs. n. 152/2006: in assenza di richieste di integrazioni, il procedimento avrebbe dovuto concludersi entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per le osservazioni, individuata nel 13 febbraio 2025, e quindi entro il 14 aprile 2025. Le spese sono state integralmente compensate perché, pur essendosi verificato il ritardo dell'Amministrazione, la ricorrente non ha documentato di avere attivato il titolare del potere sostitutivo previsto dall'art. 2 l. n. 241/1990 e dall'art. 19, comma 11, d.lgs. n. 152/2006.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Prevedono l'azione avverso il silenzio dell'amministrazione; nel caso concreto, la domanda è divenuta priva di oggetto perché il procedimento è stato concluso durante il giudizio.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa del ricorrente risulta integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
art. 2 l. n. 241/1990
Impone alla pubblica amministrazione di concludere il procedimento e disciplina anche l'attivazione del potere sostitutivo in caso di inerzia.
art. 19 d.lgs. n. 152/2006
Disciplina la verifica di assoggettabilità a VIA, compresi la pubblicazione della documentazione, il termine per le osservazioni, il termine di conclusione del procedimento e il potere sostitutivo.
art. 19, comma 6-bis, d.lgs. n. 152/2006
Il termine per la conclusione della verifica di assoggettabilità, in assenza di richieste di integrazioni documentali, decorre dalla scadenza del termine per le osservazioni ed è stato ritenuto pari a sessanta giorni.
art. 19, comma 11, d.lgs. n. 152/2006
Prevede, unitamente all'art. 2 l. n. 241/1990, il potere sostitutivo attivabile in caso di mancata conclusione del procedimento.
Massime di principio
- Quando, durante il giudizio instaurato contro il silenzio della pubblica amministrazione, l'amministrazione conclude il procedimento e soddisfa integralmente la pretesa di definizione dell'istanza, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- Nella procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, in assenza di richieste di integrazioni documentali, il termine di conclusione decorre dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni del pubblico e deve essere rispettato dall'autorità competente.
- La violazione del termine legale di conclusione del procedimento può essere rilevata anche quando il giudizio sul silenzio si conclude per cessazione della materia del contendere, poiché l'adozione tardiva del provvedimento non elimina il precedente ritardo amministrativo.
- La mancata documentazione dell'attivazione del titolare del potere sostitutivo, previsto dalla disciplina generale sul procedimento e dalla normativa VIA, può costituire una ragione per la compensazione delle spese anche quando l'amministrazione abbia concluso tardivamente il procedimento.
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