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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30388/2023 del 02/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (eredi)

La controversia

La lite nasce da una domanda di nullità di un testamento olografo con cui la de cuius aveva istituito erede universale una nipote, accompagnata dalla richiesta di apertura della successione legittima. In via riconvenzionale, la convenuta aveva chiesto la restituzione dei beni ereditari detenuti senza titolo. Il Tribunale aveva respinto la domanda di nullità, riconosciuto la validità del testamento e accolto la riconvenzionale, condannando alla restituzione di diversi immobili dell’asse. In appello, i successori dell’attore originario avevano censurato la condanna al rilascio anche di beni che, a loro dire, non erano mai stati posseduti dal loro dante causa oppure erano da essi posseduti iure proprio e quindi non rientravano nella successione ereditaria. La Corte d’appello aveva rigettato il gravame, ritenendo che tali distinzioni fossero coperte dal principio di non contestazione e che, comunque, fossero contestazioni nuove, quindi inammissibili ex art. 345 c.p.c. Con il ricorso per cassazione i soccombenti hanno dedotto nullità della sentenza per ultrapetizione/violazione dell’art. 112 c.p.c., erronea applicazione del principio di non contestazione, inapplicabile temporalmente al giudizio introdotto nel 2000, e illegittima estensione del divieto di nova in appello alle loro difese, che avrebbero solo precisato la portata dell’impugnazione e contestato l’individuazione dei beni da restituire.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo. Ha affermato che la Corte d’appello non ha correttamente applicato il principio di non contestazione, perché i ricorrenti avevano sin da primo grado contestato la pretesa restitutoria allegando l’esistenza di contenziosi per usucapione su alcuni beni; inoltre, non era corretta neppure l’affermazione di inammissibilità per novità delle difese in appello, poiché le allegazioni dei successori dell’attore originario costituivano contestazioni già introdotte in prime cure e non nuove eccezioni o domande. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione non può essere invocato per considerare pacifici fatti che risultino invece tempestivamente contrastati dalla parte, anche mediante allegazioni difensive e la deduzione di giudizi pendenti su beni specifici.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi nei limiti della domanda e delle eccezioni ritualmente introdotte; la doglianza dei ricorrenti mirava a contestare una condanna che, secondo loro, si era estesa oltre quanto richiesto o dimostrato.

  • art. 345 c.p.c.

    Il divieto di nova in appello non consente di introdurre per la prima volta contestazioni o eccezioni nuove; tuttavia non opera quando in appello si ripropongano contestazioni già formulate in primo grado o si specifichi il perimetro delle difese già svolte.

  • art. 366, primo comma, n. 3), c.p.c.

    La censura di difetto di autosufficienza è stata respinta perché il ricorso conteneva una sommaria esposizione dei fatti di causa sufficiente a consentire la comprensione delle doglianze.

  • art. 110 c.p.c.

    I successori nel processo subentrano nel giudizio al posto della parte deceduta e possono proseguire le difese già svolte dal dante causa.

  • art. 183, quinto comma, c.p.c.

    Nel giudizio di primo grado, decorso quel termine non sono più consentite nuove allegazioni o modifiche dell’oggetto della causa; il motivo di ricorso richiamava tale limite per sostenere la tardività di alcune contestazioni.

  • art. 1146, primo comma, c.c.

    È richiamato per sostenere che il subentro nel possesso del dante causa incide sulla qualificazione del possesso vantato dagli eredi.

  • art. 58, comma 2, L. 69/2009

    È evocato dai ricorrenti per sostenere l’inapplicabilità, ratione temporis, del principio di non contestazione ai giudizi introdotti prima della novella; la Corte non ne ha fondato la decisione su tale profilo, valorizzando invece la contestazione già svolta in fatto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello il divieto di nova impedisce l’introduzione di contestazioni del tutto nuove, ma non preclude la riproposizione o la precisazione di difese e contestazioni già formulate in primo grado.
  • Il principio di non contestazione non può operare quando la parte abbia tempestivamente contrapposto una specifica contestazione fattuale o abbia allegato elementi incompatibili con la pacificità del fatto dedotto dalla controparte.
  • In una controversia ereditaria, la distinzione tra beni posseduti iure hereditatis e beni posseduti iure proprio può essere rilevante ai fini della portata della condanna alla restituzione, e il giudice deve verificare se tale distinzione sia stata già introdotta e contestata nel primo grado.
  • Quando la parte soccombente denuncia ultrapetizione o violazione dell’art. 112 c.p.c., occorre distinguere tra effettiva decisione oltre i limiti della domanda e semplice errata ricostruzione del perimetro delle allegazioni e delle contestazioni già introdotte.
  • Il giudizio di legittimità può censurare l’erronea applicazione delle regole processuali sulla formazione del thema decidendum e del thema probandum quando esse abbiano inciso sulla decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveTestamentoSuccessione legittimaPossesso
RamiProcesso civileSuccessioniDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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