Sentenza n. 270/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, del provvedimento del Direttore dell’Ispettorato del Lavoro di -OMISSIS- del 02/04/2025, comunicato con nota prot. -OMISSIS- in data 2 aprile 2025, con cui è stato rigettato il ricorso amministrativo promosso dalla Società ricorrente, ex art. 14 D.Lgs. n. 124/2004 e ss. mm. e ii., avverso il verbale di disposizione prot. n. -OMISSIS-del 3-4 marzo 2025 dello stesso Ispettorato del Lavoro di -OMISSIS-; -di tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenti a quello impugnato se ed in quanto lesivi dei diritti e degli interessi legittimi della ricorrente e, in particolare: del prefato verbale di disposizione prot. n. -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di rigetto del ricorso amministrativo contro un verbale di disposizione che imponeva di consentire al lavoratore la fruizione di tre giorni mensili di permesso retribuito ex art. 33 l. 104/1992
Esito
Favorevole al resistente (ispettorato del lavoro)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento direttoriale che aveva respinto il ricorso amministrativo proposto contro il verbale di disposizione adottato dall'Ispettorato del Lavoro ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 124/2004. Il verbale imponeva di consentire a un lavoratore marittimo, beneficiario dei permessi ex art. 33 l. 104/1992, la fruizione di tre giorni di permesso retribuito al mese, previa programmazione aziendale. La società sosteneva di avere correttamente riconosciuto 24 ore mensili, articolate in due periodi di 12 ore ciascuno, corrispondenti ai turni di lavoro dei rimorchiatori e alla specifica organizzazione del servizio. Deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 33, commi 3 e 6, l. 104/1992, difetto dei presupposti, difetto di motivazione e di istruttoria, perplessità, manifesta irragionevolezza, sviamento, violazione dell'art. 97 Cost. e dei principi del giusto procedimento. In via preliminare, il Ministero ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva. Il TAR ha inoltre esaminato d'ufficio la questione di giurisdizione, ritenendo devoluta al giudice amministrativo la contestazione della legittimità del verbale di disposizione quale atto autoritativo e immediatamente esecutivo dell'Ispettorato, distinta dalla controversia sul contenuto del rapporto di lavoro privato.
La decisione
Il TAR ha riconosciuto la giurisdizione del giudice amministrativo, poiché il giudizio riguardava l'esercizio del potere pubblicistico dell'Ispettorato del Lavoro e la legittimità di un verbale di disposizione immediatamente esecutivo, la cui inosservanza è assistita da una sanzione pecuniaria. Ha estromesso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per difetto di legittimazione passiva, rilevando che gli atti erano stati adottati dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro e dalla sua articolazione territoriale, ente dotato di personalità giuridica e autonomia organizzativa e contabile, mentre il Ministero esercita funzioni di vigilanza generale senza essere responsabile dei singoli provvedimenti ispettivi. Nel merito, ha respinto il ricorso. L'art. 33, comma 3, l. 104/1992 attribuisce imperativamente al lavoratore il diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito quando il beneficio è fruito in modalità giornaliera, indipendentemente dalla durata del turno, dall'articolazione della prestazione nelle 24 ore o nella settimana e dal numero di ore che il lavoratore avrebbe dovuto svolgere nella giornata. Un turno di 12 ore coperto dal permesso equivale quindi a un solo giorno di permesso, sicché il riconoscimento di due soli turni mensili non soddisfaceva il diritto a tre giornate. Il TAR ha ritenuto non decisivi l'interpello n. 1/2012, la nota ministeriale n. 32/2014 e la circolare INPS n. 16866/2007: il primo riguardava la programmazione organizzativa senza incidere sul numero delle giornate spettanti; la seconda concerneva l'orario multiperiodale e non il lavoro a turni; la terza riguardava la fruizione oraria e non giornaliera. Ha inoltre richiamato l'orientamento della Corte di cassazione secondo cui i permessi sono permessi giornalieri su base mensile, non frazioni orarie o cronometrice, e l'assistenza non è soggetta a rigide misurazioni temporali, fermo il nesso causale tra fruizione del permesso e assistenza alla persona disabile. Le spese sono state integralmente compensate per la novità della controversia.
Norme richiamate
art. 14 d.lgs. 124/2004
Il provvedimento di disposizione è definito dalla norma “immediatamente esecutivo”.
Il verbale di disposizione è un atto autoritativo e immediatamente esecutivo dell'Ispettorato, vincolante per il datore di lavoro e assistito, in caso di inosservanza, da una sanzione pecuniaria; la sua legittimità rientra nella giurisdizione amministrativa.
art. 33, commi 3 e 6, l. 104/1992
Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa.
Quando il beneficio è fruito a giornate, spettano imperativamente tre giorni mensili, indipendentemente dalla durata dei turni e dal numero di ore lavorate nella singola giornata; il comma 6 estende il beneficio alla persona maggiorenne con disabilità in situazione di gravità.
art. 1, comma 3, d.lgs. 149/2015
L'Ispettorato Nazionale del Lavoro è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e piena autonomia organizzativa e contabile; il Ministero esercita vigilanza generale, senza essere legittimato passivamente per i singoli atti adottati dall'Ispettorato.
art. 97 Cost.
La disposizione è stata invocata dalla ricorrente con riferimento ai principi di buon andamento, imparzialità ed economicità, ma il TAR non ha ravvisato violazioni rilevanti ai fini dell'annullamento.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base normativa, unitamente agli artt. 5 e 6 del regolamento UE 2016/679, per disporre l'oscuramento delle generalità.
artt. 5 e 6 regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, per la tutela dei diritti e della dignità delle parti mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La contestazione della legittimità di un verbale di disposizione adottato dall'Ispettorato del Lavoro ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 124/2004 appartiene alla giurisdizione amministrativa, perché l'atto è espressione di un potere autoritativo, immediatamente esecutivo e assistito da sanzione pecuniaria, anche quando incide indirettamente su un rapporto di lavoro privato.
- Il Ministero del Lavoro non è legittimato passivamente nel giudizio di impugnazione di un singolo atto adottato dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro o da una sua articolazione territoriale, poiché l'Ispettorato è dotato di personalità giuridica e autonomia organizzativa e contabile e il Ministero esercita soltanto funzioni di vigilanza generale.
- Il diritto ai tre giorni mensili di permesso retribuito previsto dall'art. 33, comma 3, l. 104/1992, quando fruito in modalità giornaliera, deve essere riconosciuto indipendentemente dalla durata del turno e dall'articolazione dell'orario di lavoro: un turno di dodici ore coperto dal permesso vale come una sola giornata e non consente di ridurre a due le tre giornate spettanti.
- La fruizione dei permessi giornalieri ex art. 33 l. 104/1992 non è parametrata a un monte ore né subordinata a rigide equivalenze cronometrice; il datore di lavoro può verificare eventuali abusi, ma non può sostituire il diritto a tre giornate con un diverso computo fondato sulla durata dei turni.
- Indicazioni amministrative sulla programmazione dei permessi o sulla loro fruizione oraria non possono derogare al numero di giornate riconosciuto direttamente dalla legge quando il lavoratore esercita il diritto in modalità giornaliera.
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