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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24880/2023 del 08/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente denunciava la nullità assoluta e insanabile del dibattimento e delle sentenze di merito per mancanza di difensore nel periodo successivo alla rinuncia del difensore di fiducia (rinuncia comunicata il 18/23 luglio 2018) fino alla nomina del nuovo difensore di fiducia, lamentando che il giudice non avrebbe tempestivamente nominato un difensore d'ufficio e che, per ciò, l'udienza dibattimentale del 14/12/2018 si sarebbe svolta senza valida assistenza tecnica, con conseguente menomazione del diritto di difesa (tra l'altro impedendo il deposito tempestivo della lista testi).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, nonostante la rinuncia del difensore di fiducia, alla prima udienza dibattimentale il Tribunale ha nominato l'Avv. Ofelia Iantoschi quale difensore d'ufficio (non mero sostituto), la quale ha effettivamente esercitato il mandato difensivo, chiedendo e ottenendo l'assunzione di prove; successivamente il nuovo difensore di fiducia (Avv. Filippo Maltese, nominato con atto del 17/01/2019) ha ratificato e condiviso l'attività svolta e ha prestato il consenso all'utilizzazione degli atti. Pertanto non è ravvisata alcuna lesione dell'effettività della difesa né violazione del contraddittorio; il ricorso è quindi respinto e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali. Rimane confermata la condanna di primo grado (pena: anni 2 e mesi 2 di reclusione per il delitto continuato previsto dall'art. 316‑ter c.p.).

Norme richiamate

  • art. 316‑ter cod. pen.

    Norma sostanziale che disciplina il reato addebitato (percezione continuata di pubbliche erogazioni mediante indebite dichiarazioni/rimborsi).

  • art. 97 cod. proc. pen.

    Stabilisce l'obbligo del giudice, in caso di rinuncia del difensore di fiducia comunicata all'autorità e all'interessato, di procedere tempestivamente alla nomina di un difensore d'ufficio (ai sensi dei primi due commi e del quarto comma); la mancata nomina tempestiva può comportare nullità assoluta quando è obbligatoria la presenza del difensore.

  • art. 107, comma 3 cod. proc. pen.

    Prevede che la rinuncia del difensore non abbia effetto fintanto che la parte non risulti assistita da un nuovo difensore di fiducia o di ufficio; tale differimento ha carattere temporaneo e mira a garantire la continuità e l'effettività della difesa.

  • art. 108 cod. proc. pen.

    Regola i termini eventualmente concedibili per provvedere alla nomina del difensore; rilevante per valutare se siano stati rispettati i termini per l'eventuale designazione del nuovo difensore.

Massime di principio

  • La rinuncia del difensore di fiducia non produce immediato vuoto difensivo finché l'imputato risulti assistito da nuovo difensore di fiducia o di ufficio (art. 107, comma 3): tuttavia questo differimento è temporaneo e non legittima una protratta inerzia del giudice nella nomina d'ufficio.
  • Se alla prima udienza viene nominato un difensore d'ufficio che effettivamente esercita il mandato (partecipa, formula richieste istruttorie, manifesta la difesa), tale nomina e la concreta attività difensiva possono sanare eventuali vizi formali legati a precedenti rinunce, evitando la nullità quando non vi sia stata menomazione dell'effettività della difesa.
  • La mancata e tempestiva nomina di un difensore d'ufficio dopo rinuncia comunica una possibile nullità assoluta solo se risulta una reale privazione della assistenza tecnica in udienze in cui la presenza è obbligatoria; la prova della lesione del diritto di difesa è determinante.
  • Per conservare la possibilità di far valere la nullità per violazione del diritto di difesa è preferibile sollevare la questione tempestivamente in sede di primo grado; sollevare il vizio per la prima volta in appello o in cassazione riduce le chance di successo, soprattutto se nel prosieguo del dibattimento il difensore successivamente nominato ha ratificato l'attività difensiva precedentemente svolta.
  • È utile documentare sempre l'effettiva nomina e la concreta attività difensiva (verbali, atti proces­suali, istanze) per dimostrare che non vi è stata lesione del contraddittorio e dell'effettività della difesa.

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