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Sentenza

Sentenza n. 379/2026 - Torino, Sezione 1

per l’annullamento - del provvedimento Prot. n. -OMISSIS-, emesso in data -OMISSIS- (notificato in data 10/09/2021), a mezzo del quale lo Sportello Unico per l’immigrazione di Torino ha respinto l’istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata da -ricorrente- nell’interesse di -ricorrente-; - degli atti illegittimi presupposti, conseguenziali o comunque connessi del procedimento.

Giustizia amministrativa202101147

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare ex art. 103, comma 2, d.l. 34/2020, motivato dall’insufficiente capacità reddituale del futuro datore di lavoro

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno dedotto, con un unico motivo articolato, la violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 2, del decreto interministeriale 27 maggio 2020, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità e carenza di motivazione. In primo luogo, hanno sostenuto che la soglia reddituale applicabile al lavoro domestico dovesse dipendere dal numero dei componenti della famiglia che percepiscono reddito, e non dal numero complessivo dei componenti della famiglia anagrafica. Poiché il futuro datore di lavoro sarebbe stato l’unico percettore di reddito, avrebbe dovuto applicarsi la soglia inferiore di 20.000 euro annui, da lui superata sia nel 2019 sia nel 2020. In secondo luogo, hanno lamentato che l’Amministrazione non avesse considerato i redditi prodotti nel 2020 da un cugino convivente, che avrebbe consentito comunque di superare la soglia superiore di 27.000 euro. L’Amministrazione ha contestato le censure e chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondata l’interpretazione secondo cui la soglia reddituale dipenderebbe dal numero dei soli percettori di reddito. Dall’art. 103, comma 6, d.l. 34/2020 e dall’art. 9, comma 2, del decreto interministeriale 27 maggio 2020 emerge invece che la soglia dipende dal numero dei componenti della famiglia anagrafica: 20.000 euro per il nucleo composto da una sola persona e 27.000 euro per il nucleo composto da più soggetti conviventi, anche se il datore di lavoro è l’unico percettore di reddito. Tale interpretazione è coerente con la finalità della disciplina, volta a verificare la serietà dell’assunzione e la capacità del datore di sostenere salari, contributi e gli altri oneri del rapporto di lavoro, ed è confermata dalla circolare del Ministero dell’Interno del 17 novembre 2020. L’insussistenza del requisito reddituale è stata ritenuta sufficiente a giustificare il diniego, senza necessità di ulteriori approfondimenti istruttori o motivazionali, né possibilità di rilascio di un permesso per attesa occupazione. È stata respinta anche la censura relativa ai redditi del cugino, poiché non risultava provato né il rapporto di parentela né, soprattutto, la convivenza o l’iscrizione anagrafica nella famiglia del richiedente. L’art. 9, comma 2, consente infatti il computo dei redditi dei soggetti appartenenti alla famiglia anagrafica, non di soggetti estranei a essa. Le spese di lite sono state integralmente compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 103, comma 2, d.l. 34/2020

    Disciplina la procedura di emersione dal lavoro irregolare e costituisce la base normativa dell’istanza proposta nell’interesse del lavoratore straniero.

  • art. 103, comma 6, d.l. 34/2020

    Prevede i requisiti reddituali del datore di lavoro; la loro insussistenza impedisce l’accoglimento dell’istanza di emersione.

  • art. 9, comma 2, decreto interministeriale 27 maggio 2020

    «nel caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto (unico percettore di reddito) il reddito richiesto non deve essere inferiore a 20.000 euro annui, nel caso, invece, di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi, il reddito del datore di lavoro non deve essere inferiore a 27.000 euro annui anche se quest’ultimo sia l’unico percettore di reddito»

    Le soglie reddituali dipendono dal numero complessivo dei componenti della famiglia anagrafica, non dal numero dei componenti che percepiscono reddito. I redditi integrativi possono concorrere solo se riferibili a soggetti appartenenti alla famiglia anagrafica, nei limiti previsti dalla disciplina.

  • Circolare Ministero dell’Interno 17 novembre 2020, n. 4623

    «nel caso, invece, di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi, il reddito del datore di lavoro non deve essere inferiore a 27.000 euro annui anche se quest’ultimo sia l’unico percettore di reddito»

    Fornisce indicazioni applicative coerenti con l’interpretazione secondo cui, per i nuclei pluripersonali, si applica la soglia di 27.000 euro anche quando il datore di lavoro è l’unico percettore di reddito.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce la base normativa per l’oscuramento delle generalità delle persone fisiche nella pubblicazione della sentenza.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati ai fini della tutela dei diritti e della dignità delle persone fisiche mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Ai fini della procedura di emersione dal lavoro irregolare, la soglia reddituale del datore di lavoro domestico deve essere individuata considerando il numero dei componenti della famiglia anagrafica, non il numero dei soli percettori di reddito.
  • Quando la famiglia anagrafica è composta da più soggetti conviventi, si applica la soglia reddituale superiore prevista dalla disciplina anche se il datore di lavoro è l’unico percettore di reddito.
  • L’insussistenza del requisito reddituale previsto per l’emersione dal lavoro irregolare è di per sé sufficiente a giustificare il rigetto dell’istanza e solleva l’Amministrazione dall’esame di ulteriori profili istruttori o dalla valutazione della possibilità di rilasciare un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
  • Nel calcolo della capacità reddituale rilevante per l’emersione possono essere considerati i redditi di altri soggetti soltanto se questi appartengono alla famiglia anagrafica del richiedente; non sono computabili i redditi di persone non risultate anagraficamente conviventi.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla osta
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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