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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07502/2023 del 15/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società aveva chiesto al giudice amministrativo l’annullamento di un’ordinanza sindacale con cui il comune aveva disposto l’annullamento d’ufficio di una concessione edilizia che la società assumeva formatasi per silentium ai sensi della disciplina regionale siciliana; la società aveva anche domandato il risarcimento del danno. I giudici amministrativi di primo e secondo grado avevano respinto il ricorso, ritenendo che non si fosse formato alcun valido silenzio-assenso perché mancavano alcuni adempimenti richiesti e che il provvedimento comunale fosse, nella sostanza, un diniego della concessione edilizia fondato sulla non conformità dell’intervento alle norme urbanistiche ed edilizie. In Cassazione la società ha dedotto, con due motivi, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo: con il primo ha sostenuto che il Consiglio di Giustizia Amministrativa avrebbe integrato postumamente la motivazione dell’atto, valorizzando una diversa ragione di illegittimità (asserita violazione delle norme tecniche di attuazione relative all’art. 22 della l.r. n. 71/1978) estranea all’originario contenuto del provvedimento; con il secondo ha affermato che il giudice amministrativo avrebbe invaso la sfera riservata all’amministrazione, qualificando l’atto come diniego e non come annullamento in autotutela di una concessione già assentita per silentium.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, quanto al primo motivo, che non vi fosse stata alcuna indebita integrazione della motivazione del provvedimento da parte del giudice amministrativo, il quale si era limitato a sindacare la congruità della motivazione effettivamente posta a base dell’atto, riferita alla violazione dei parametri urbanistico-edilizi (distanza dalle zone residenziali e altezza massima del manufatto). Il richiamo all’art. 22 l.r. n. 71/1978 è stato considerato non decisivo ai fini dello sconfinamento denunciato. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito che la critica investiva l’interpretazione e qualificazione del contenuto del provvedimento amministrativo, attività rientrante nei limiti interni della giurisdizione del giudice speciale e non nel difetto di giurisdizione in senso proprio. La ricorrente è stata condannata alle spese ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 8, Cost.

    Il ricorso per cassazione contro decisioni del giudice amministrativo è ammesso solo per motivi attinenti alla giurisdizione; la censura deve quindi riguardare lo sconfinamento dai limiti esterni della giurisdizione, non errori di merito o di qualificazione interna.

  • art. 362 c.p.c.

    Richiamato quale base del sindacato della Corte sui soli motivi inerenti alla giurisdizione.

  • art. 110 c.p.a.

    Richiamato dalla ricorrente per denunciare il difetto di giurisdizione; la Corte chiarisce però che la doglianza riguardava in realtà limiti interni della giurisdizione.

  • art. 22 l.r. n. 71/1978

    La Corte lo considera un profilo già evocato nel giudizio amministrativo dalla stessa parte, ma non decisivo per configurare una motivazione postuma o uno sconfinamento del giudice nella sfera amministrativa.

  • art. 18 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale

    La violazione di tali parametri urbanistico-edilizi costituisce la ragione effettiva posta a base del provvedimento e della sua conferma giudiziale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Fondamento dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione fondato sul difetto di giurisdizione è inammissibile quando, sotto tale etichetta, si censurano in realtà errores in iudicando o errores in procedendo del giudice speciale, ossia il modo in cui la giurisdizione è stata esercitata e non i suoi limiti esterni.
  • Non costituisce sconfinamento del giudice amministrativo nell’area riservata alla pubblica amministrazione la verifica della congruità e sufficienza della motivazione effettivamente posta a base del provvedimento impugnato, anche se il giudice richiama ulteriori disposizioni già evocate nel processo.
  • La qualificazione giuridica del contenuto di un provvedimento amministrativo e l’interpretazione delle sue ragioni appartengono al sindacato giurisdizionale sul provvedimento stesso e non integrano, di per sé, difetto di giurisdizione.
  • La denuncia di una presunta motivazione postuma richiede che il giudice abbia realmente sostituito o integrato la motivazione dell’atto con ragioni nuove e autonome; se il giudice si limita a leggere e valutare le ragioni già contenute nell’atto, la censura non coglie nel segno.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConformità urbanistica e catastaleProprietà
RamiProcesso civileImmobiliareDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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