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Sentenza

Sentenza n. 1517/2026 - Salerno, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600237

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Salerno - Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio della carta del docente per gli anni scolastici 2020/2021-2024/2025

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza deducendo l’inadempimento del Ministero rispetto a una sentenza del giudice ordinario, notificata all’Amministrazione il 10 luglio 2025 e passata in giudicato. La sentenza aveva accertato il diritto del docente al beneficio economico di 500 euro annui della carta del docente, ai sensi dell’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per cinque anni scolastici, condannando il Ministero al riconoscimento del beneficio e all’accredito del bonus sulla piattaforma. Il ricorrente ha chiesto l’adozione delle misure necessarie all’integrale esecuzione del giudicato, il pagamento delle somme dovute, l’assegnazione di un termine per adempiere e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma e non ha dimostrato l’avvenuta esecuzione. Il ricorso è stato ritenuto ricevibile perché depositato entro quindici giorni dalla notificazione all’Amministrazione e ammissibile perché era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni statali.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l’obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Il Collegio ha rilevato che il titolo era stato correttamente notificato, era passato in giudicato e non risultava eseguito; inoltre, l’Amministrazione non aveva fornito la prova dell’adempimento. In caso di ulteriore inottemperanza, è stato nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione Generale competente del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni dalla richiesta dell’interessato e dalla scadenza del termine assegnato al Ministero. Il TAR ha respinto la richiesta di astreinte: pur non essendo astrattamente preclusa nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità di mora può essere negata quando ricorrano ragioni ostative connesse, tra l’altro, ai vincoli normativi e di bilancio e allo stato della finanza pubblica. Nel caso concreto, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico sono stati ritenuti sufficienti a giustificare il mancato riconoscimento dell’astreinte. Il ricorrente è stato onerato della restituzione della copia esecutiva del titolo o del rilascio della quietanza in caso di pagamento. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la cd. “carta del docente” per l’aggiornamento e la formazione professionale del docente

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio riconosciuto dal giudicato del giudice ordinario, che il Ministero è tenuto a eseguire.

  • art. 45, comma 1, c.p.a.

    Richiamato, insieme all’art. 87, comma 3, c.p.a., per ritenere tempestivo il deposito del ricorso per ottemperanza entro quindici giorni dalla notificazione all’Amministrazione.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    Richiamato in combinato disposto con l’art. 45, comma 1, c.p.a., ai fini della verifica della ricevibilità del ricorso.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce condizione per l’ammissibilità dell’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione statale.

  • art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a.

    La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione non è automaticamente dovuta: il giudice dell’ottemperanza deve valutare la manifesta iniquità e le ulteriori ragioni ostative, comprese quelle connesse alle difficoltà di adempimento del debitore pubblico, ai vincoli di bilancio e alla rilevanza di interessi pubblici.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato che impone a un’amministrazione statale il pagamento o il riconoscimento di somme, il ricorso è ammissibile solo dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
  • Quando l’amministrazione non dimostra l’avvenuta esecuzione di un giudicato notificato e divenuto definitivo, il giudice dell’ottemperanza può dichiarare l’obbligo di conformazione, assegnare un termine per adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza l’amministrazione che deduce l’avvenuto adempimento deve fornire la prova dell’esecuzione del giudicato; la mera costituzione formale non è sufficiente.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a. può essere applicata anche nei confronti della pubblica amministrazione, ma il giudice deve verificare discrezionalmente l’assenza di manifesta iniquità e di ulteriori ragioni ostative, potendo negarla o ridurla in considerazione dei vincoli normativi e finanziari e degli interessi pubblici coinvolti.
  • La crisi della finanza pubblica e l’elevato ammontare del debito pubblico possono costituire, in concreto, ragioni ostative alla condanna della pubblica amministrazione al pagamento dell’astreinte, pur in presenza di un accertato inadempimento del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTermini e notificazione del ricorso
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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