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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19300/2023 del 08/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza del Tribunale di Trani che aveva confermato la condanna per il delitto di minaccia (assoluzione per lesioni). Con l'unico motivo di ricorso ha dedotto che, nel termine per proporre ricorso per cassazione, la persona offesa (Sig. De Vanna Francesco Giuseppe), costituitasi parte civile, ha rimesso la querela nei confronti dell'imputata il 10/10/2022, con contestuale accettazione, come da verbale dei Carabinieri, e ha chiesto l'annullamento senza rinvio per sopravvenuta estinzione del reato per remissione di querela.

La decisione

La Corte ha ritenuto applicabile il principio secondo cui è ammissibile introdurre in Cassazione la remissione di querela intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine di impugnazione (richiamata Sez.4, n.49226/2016, Bestente). Non essendo emersa prova evidente dell'innocenza né l'incontrovertibile insussistenza dei fatti, e verificata la regolarità formale della remissione e della sua accettazione, la Corte ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato. Ha inoltre disposto che le spese processuali siano a carico del querelato, in mancanza di deroga pattizia, ai sensi dell'art. 340 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625

    citata come principio di diritto

    Principio giurisprudenziale che permette l'ammissione in Cassazione della remissione della querela intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine di impugnazione, al fine di determinare l'estinzione del reato

  • art. 340 cod. proc. pen.

    prescrizione usata nel provvedimento

    Norma che disciplina la ripartizione delle spese processuali in presenza di remissione di querela; in mancanza di diversa pattuizione le spese sono a carico del querelato

Massime di principio

  • La remissione di querela intervenuta dopo la sentenza impugnata ma prima della scadenza del termine per proporre ricorso per cassazione può essere introdotta nel processo di cassazione e può determinare l'estinzione del reato se è stata rituale e accettata.
  • La Corte di cassazione può annullare senza rinvio la sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato quando la remissione della querela è valida e non emergono elementi che dimostrino l'innocenza manifesta dell'imputato o l'incontrovertibile insussistenza dei fatti che giustificherebbero un diverso provvedimento.
  • La regolarità formale della remissione (atto redatto e accettazione della parte offesa) è essenziale perché produca l'effetto estintivo; difformità o mancanze formali possono precluderne l'efficacia.
  • Le spese processuali, in assenza di diversa pattuizione, sono a carico del querelato quando il procedimento si estingue per remissione di querela (art. 340 c.p.p.).
  • In casi analoghi è necessario verificare tempestivamente i termini di impugnazione: la remissione intervenuta dopo la scadenza non potrà essere utilmente introdotta in Cassazione per ottenere l'estinzione del reato.

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