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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27913/2022 del 18/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta, ai sensi dell'art. 666 c.p.p., di riconoscimento della prevalenza dell'attenuante di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sulla recidiva contestata (art. 99, comma 4, c.p.), alla luce della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 99, comma 4 (Corte cost. n. 251/2012). Il ricorrente sostiene violazione di legge e vizio di motivazione perché il giudice dell'esecuzione avrebbe illegittimamente riconsiderato in senso negativo gli elementi fattuali dell'attenuante nonostante il giudice della cognizione avesse escluso la prevalenza solo per un ostacolo normativo allora vigente.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ricordato che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 251/2012 e della giurisprudenza di legittimità (Sez. U., n. 42858/2014), il giudice dell'esecuzione può affermare la prevalenza dell'attenuante anche svolgendo attività di accertamento, salvo che tale valutazione sia stata definitivamente esclusa dal giudice della cognizione per norme diverse da quelle dichiarate incostituzionali. Nel caso concreto il giudice della cognizione non si era limitato al divieto normativo ma aveva motivato l'equivalenza con elementi fattuali (riconoscimento dell'aggravante ex art. 112 c.p., particolare protagonismo dell'imputato, quantitativi di stupefacenti e pluralità di sostanze) poi valorizzati dal giudice dell'esecuzione: pertanto non sussisteva motivo per riconoscere la prevalenza dell'attenuante. Rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la richiesta al giudice dell'esecuzione per la modifica delle condizioni o per questioni attinenti all'esecuzione; utilizzata come rito procedurale per la richiesta di prevalenza dell'attenuante.

  • art. 69, comma 4, cod. pen.

    Norma previa che vietava la valutazione della prevalenza dell'attenuante sull'aggravante della recidiva; la Corte costituzionale ha inciso su tale disciplina con la sentenza n. 251/2012.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Prevede l'attenuante relativa per i reati in materia di stupefacenti; il suo riconoscimento può prevalere sulla recidiva se non ostacolato da norme poi dichiarate incostituzionali o da motivazioni fattuali del giudice della cognizione.

  • art. 99, comma 4, cod. pen.

    Prevedeva l'aggravante della recidiva che originariamente ostacolava la prevalenza dell'attenuante; la sua parte è stata poi dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale n. 251/2012.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 251 del 2012

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma che impediva di valutare la prevalenza dell'attenuante ex art. 73, comma 5, sul trattamento sanzionatorio aggravato dalla recidiva, permettendo al giudice dell'esecuzione di rivalutare la prevalenza salvo che il giudice della cognizione l'avesse esclusa per altri motivi.

  • Cassazione, Sez. U., n. 42858 del 29/05/2014 (Gatto)

    Giurisprudenza che chiarisce che il giudice dell'esecuzione può affermare la prevalenza dell'attenuante dopo la pronuncia costituzionale, effettuando accertamenti, purché il giudice della cognizione non abbia escluso la prevalenza sulla base di norme diverse da quelle dichiarate incostituzionali; inoltre richiama i limiti dettati dai principi sulla successione delle leggi penali nel tempo.

  • art. 112, comma 1, cod. pen.

    Norma che disciplina le circostanze aggravanti: nel caso concreto il riconoscimento di un'aggravante ex art. 112 è stato uno degli elementi fattuali utilizzati per motivare l'equivalenza tra attenuante e recidiva.

  • principi in materia di successione di leggi penali nel tempo

    Limiti ai quali deve attenersi il giudice nella rideterminazione della pena: non è possibile applicare retroattivamente norme più favorevoli approvate "medio tempore" se contrastano con i limiti della successione normativa e con il giudicato.

Massime di principio

  • Dopo una declaratoria di incostituzionalità che rimuove un ostacolo normativo, il giudice dell'esecuzione può rivalutare la prevalenza di un'attenuante rispetto a una recidiva, compiendo accertamenti sui fatti quando il giudice della cognizione non abbia escluso la prevalenza per motivi non collegati alla norma dichiarata incostituzionale.
  • Se il giudice della cognizione ha motivato l'esclusione della prevalenza con ragioni fattuali o con altre norme non eliminate dalla dichiarazione di incostituzionalità, tali valutazioni vincolano o comunque limitano l'intervento del giudice dell'esecuzione.
  • Nelle richieste ex art. 666 c.p.p. occorre verificare attentamente il contenuto del giudicato (motivazioni del giudice della cognizione): non basta che la norma ostativa sia stata dichiarata incostituzionale, bisogna dimostrare che l'esclusione della prevalenza sia dipesa unicamente da quel divieto normativo.
  • Il giudice dell'esecuzione, pur potendo svolgere accertamenti, deve rispettare i principi sulla successione delle leggi penali nel tempo e non può applicare benefici normativi che siano incompatibili con limiti temporali o con il giudicato consolidato.
  • In fase di istanza di riconsiderazione della pena è determinante documentare e contestare le valutazioni fattuali che il giudice della cognizione ha ritenuto rilevanti: senza tale contestazione è difficile ottenere il riconoscimento della prevalenza dell'attenuante.

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